Sentenza n. 12756/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento del provvedimento adottato in data -OMISSIS- e notificato in -OMISSIS-, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha decretato ai sensi dell’art. -OMISSIS- T.U.L.P.S. la -OMISSIS- della-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), titolare della-OMISSIS- ricettiva-OMISSIS- -OMISSIS- sita in p.le -OMISSIS- in -OMISSIS-, e di ogni atto consequenziale o presupposto, ivi inclusa la nota datata -OMISSIS- -OMISSIS-pervenuta alla Questura da parte del -OMISSIS- di P.S. “Lido di -OMISSIS-”; della comunicazione del 19 aprile 2023 della Questura di -OMISSIS- -OMISSIS- prot. 129/23SQ a mezzo della quale è stato denegato l’accesso agli atti con riferimento ai documenti richiesti e alla nota datata -OMISSIS- -OMISSIS-pervenuta alla medesima Questura da parte del -OMISSIS- di P.S. “Lido di -OMISSIS-”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di chiusura della struttura ricettiva ai sensi del T.U.L.P.S., nonché diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha disposto la chiusura dell’esercizio, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione della disposizione del T.U.L.P.S. posta a fondamento della misura, per mancanza dei relativi presupposti, travisamento dei fatti, incompletezza dell’istruttoria e mancata considerazione della collaborazione prestata dal personale dell’albergo agli organi di pubblica sicurezza; 2) violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 3) illegittimità del diniego di accesso agli atti per violazione dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990. La misura era stata adottata sulla base di una nota del presidio di pubblica sicurezza relativa a gravi fatti verificatisi nella struttura: un episodio delittuoso, la presenza di quattro soggetti pregiudicati, tra cui una persona evasa dagli arresti domiciliari, il rinvenimento di sostanza stupefacente, rapporti di particolare confidenza tra alcuni avventori e un addetto alla reception e la mancata identificazione e comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza di tre dei quattro avventori. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato tutti i documenti richiesti, sicché la domanda ostensiva è stata integralmente soddisfatta.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure contro la chiusura. Ha ritenuto che la misura fosse stata adottata nell’ambito della valutazione discrezionale dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza e che i fatti descritti nella relazione di polizia fossero idonei a evidenziare un grave allarme sociale e a giustificare la misura cautelare, indipendentemente dall’accertamento definitivo dei singoli reati in sede penale. La collaborazione successiva del personale con gli organi di polizia è stata giudicata irrilevante rispetto alle esigenze cautelari poste a fondamento della chiusura. È stata respinta anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la natura cautelare del provvedimento e le connesse esigenze di urgenza dispensano l’amministrazione dall’obbligo partecipativo di cui all’art. 7 l. 241/1990. Quanto al diniego di accesso, il giudice non ha esaminato il motivo, dichiarando cessata la materia del contendere limitatamente a tale domanda per l’integrale soddisfazione della pretesa in corso di causa. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere e, per il resto, respinto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 oltre oneri di legge a favore del Ministero dell’Interno.
Norme richiamate
disposizione del T.U.L.P.S. richiamata nel provvedimento di chiusura
La disposizione consente l’adozione della misura di chiusura quando la valutazione discrezionale dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza ravvisi, alla luce dei fatti verificatisi nell’esercizio, una situazione cautelare idonea a giustificare l’intervento.
art. 7 l. 241/1990
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non opera, secondo il giudice, per i provvedimenti amministrativi cautelari adottati in presenza di esigenze cautelari.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La questione relativa al bilanciamento tra accesso e limiti all’accesso non è stata esaminata, poiché la documentazione richiesta è stata integralmente depositata in corso di causa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La chiusura cautelare di un esercizio ricettivo può essere legittimamente disposta dall’autorità di pubblica sicurezza sulla base di una valutazione discrezionale fondata su fatti concreti idonei a evidenziare un grave allarme sociale, anche senza che sia intervenuto l’accertamento definitivo delle responsabilità penali individuali.
- Nel valutare la legittimità di una misura cautelare di pubblica sicurezza, assumono rilievo il complessivo quadro fattuale e il rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica; la successiva collaborazione del personale dell’esercizio con gli organi di polizia non esclude necessariamente i presupposti cautelari già emersi.
- Le esigenze cautelari connesse a un provvedimento di pubblica sicurezza dispensano l’amministrazione dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 l. 241/1990.
- La sopravvenuta integrale ostensione dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità del diniego originario.
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