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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Amzuleanu: si censurava la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, della nota di credito emessa da B.T. Italia s.p.a. nel 2015 con la quale veniva disconosciuto il credito per 7.745.402,43 euro vantato verso la fallita Generale Rappresentanze s.r.l.; la difesa sosteneva che quella produzione documentale poteva incidere sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cagionamento del fallimento (art. 223 I. fall.), comprovando la prospettiva di una possibile ripresa aziendale e la mancanza di consapevolezza del dissesto. Sica: si deduceva vizio di motivazione e contraddittorietà delle argomentazioni della Corte d'appello in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 87 I. fall.), con particolare riferimento alla valutazione delle informazioni fornite al curatore circa la ubicazione dell'autovettura sottratta e la consegna della contabilità; la difesa sosteneva una condotta collaborativa e lamentava rinvii meramente formali alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i rilievi: ha ritenuto fondato il ricorso di Diana Lorenza Amzuleanu per carenza di motivazione dell'appello in relazione alla mancata valutazione della nota di credito di B.T. Italia, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione e rinviando il nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso di Mario Sica; per quest'ultimo ha confermato la correttezza della motivazione della Corte territoriale in ordine alla distrazione del veicolo e all'assenza della contabilità, ritenendo insufficienti le indicazioni generiche fornite al curatore. Sica è stato condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 223 I. fall.

    Norma sul delitto di cagionamento del fallimento; la Corte ha ritenuto che per la posizione della Amzuleanu la valutazione dell'elemento soggettivo (consapevolezza del rischio di dissesto) richiedesse un esame specifico della documentazione (la nota di credito) che non è stato svolto, giustificando l'annullamento con rinvio.

  • art. 216, primo comma, nn. 1 e 2 I. fall.

    Norme indicate con riferimento ai delitti di bancarotta (fra cui la patrimoniale e la documentale); la Corte ha ritenuto che, rispetto a Sica, la motivazione di merito fosse adeguata nel ritenere la distrazione del bene e l'occultamento delle scritture contabili in assenza di riscontri verificabili.

  • art. 87 I. fall.

    Richiamo all'obbligo di verità e collaborazione con la curatela; la Corte ha valutato che l'apparente disponibilità di Sica a collaborare non si sia tradotta in comportamenti concreti, cosicché l'assenza della contabilità e la mancata riconsegna del veicolo supportano l'imputazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende; applicata per sanzionare la parte che ha proposto un ricorso inammissibile (Sica).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; funzionale al processo telematico e all'acquisizione delle conclusioni nella fase di cassazione.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve motivare espressamente il valore e la rilevanza di documenti decisivi prodotti in appello: l'omessa valutazione di una prova documentale potenzialmente risolutiva (ad es. una nota di credito che azzera un rilevante debito) può determinare annullamento con rinvio.
  • I rinvii per relationem alla motivazione di primo grado sono ammissibili se la Corte d'appello utilizza criteri valutativi omogenei e forma con la prima sentenza un corpo argomentativo unitario; una censura meramente formale sugli stessi rinvii è insufficiente a fondare la cassazione.
  • In tema di bancarotta distrattiva, l'onere probatorio circa la destinazione dei beni sottratti grava sull'amministratore: indicazioni vaghe o generiche sulla ubicazione non sono di per sé idonee a dimostrare la non distrazione, mentre informazioni specifiche che consentano il recupero possono esonerarlo.
  • L'assenza o l'occultamento delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale quando, alla luce del quadro complessivo, emerga la finalità di ostacolare la ricostruzione dell'attività aziendale e il pregiudizio per i creditori.
  • Le impugnazioni in cassazione devono affrontare criticamente e specificamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di merito; censure generiche o prive di confronto effettivo con la motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili.

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