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Sentenza

Sentenza n. 338/2026 - Roma, Sezione 3

per la declaratoria di nullità per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla -OMISSIS- del TAR Lazio, Roma sez. III, passata in giudicato, resa a definizione del ricorso RG. n. -OMISSIS-; e, in via subordinata, comunque, per l’annullamento della Delibera n. -OMISSIS- adottata dal Consiglio dell’ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti - nella seduta del 25.06.2025 e del relativo Allegato A); nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

Giustizia amministrativa202510105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti che, in riedizione della valutazione relativa all'anno 2016, ha confermato l'attribuzione di un solo livello stipendiale anziché di due

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto in via principale la declaratoria di nullità della delibera dell'ART e della proposta del Segretario generale per violazione o elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR, e in via subordinata il loro annullamento. La vicenda trae origine dalla valutazione della performance dell'anno 2016, nella quale il ricorrente aveva conseguito un punteggio complessivo elevato, ma 60/100 nell'obiettivo relativo alle competenze. Una prima delibera dell'ART era stata annullata perché fondata su criteri privi di adeguata predeterminazione e applicati retroattivamente. La successiva riedizione del potere era stata nuovamente annullata per difetto di motivazione, poiché non spiegava perché una valutazione media di 95/100 e un impegno definito più che soddisfacente non consentissero l'attribuzione di due livelli stipendiali, nonostante la disponibilità di bilancio e l'assenza di una soglia di sbarramento prevista dalla lex specialis. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione o elusione del giudicato e la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede, sostenendo che l'ART avrebbe eseguito solo formalmente le precedenti decisioni, reiterato il diniego del beneficio e adottato motivazioni mutevoli. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio del one shot temperato, sostenendo che, dopo i precedenti annullamenti, l'ART non avrebbe più potuto rieditare la valutazione per negare nuovamente il secondo livello stipendiale. Con il terzo motivo ha contestato, sotto il profilo dell'annullabilità, il difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'ART non avrebbe rispettato le indicazioni della precedente sentenza e avrebbe omesso di considerare il punteggio complessivo, il giudizio più che soddisfacente e la capienza del budget. Con il quarto motivo ha nuovamente dedotto la violazione o elusione del giudicato, lamentando che l'ART avesse valorizzato lo score di 60/100 dell'obiettivo competenze introducendo una nuova soglia di sbarramento retroattiva e non applicata agli altri dipendenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto che la precedente sentenza, avendo annullato la delibera dell'ART per difetto di motivazione, producesse un effetto conformativo strumentale e non pieno: l'Autorità era vincolata a eliminare i vizi individuati e a rinnovare la valutazione rispettando le indicazioni giudiziali, ma conservava margini di discrezionalità sui contenuti della nuova decisione. La portata del giudicato deve essere ricostruita considerando congiuntamente dispositivo, motivazione, petitum, causa petendi e vizi accolti. La nuova delibera non ha reiterato i criteri già dichiarati illegittimi, non ha fondato il diniego sulla capienza di bilancio né su una soglia estranea alla lex specialis, e ha invece motivato l'attribuzione di un solo livello richiamando l'art. 42 del regolamento del personale, la significatività dell'apporto professionale e i punteggi analitici delle competenze, tra cui il punteggio di 60/100 dell'obiettivo competenze. Non è stato violato il principio del one shot temperato, poiché la riedizione del potere era espressamente imposta dalla precedente sentenza e riguardava un'attività valutativa ancora esercitabile nei suoi profili discrezionali. Il quarto motivo è stato respinto perché il passaggio della precedente sentenza relativo alla compatibilità tra lo score di 60/100 e il giudizio di impegno più che soddisfacente apparteneva alla motivazione di rigetto di una precedente censura e non costituiva un vincolo conformativo sull'esito della nuova valutazione; inoltre, su quella parte della sentenza si era formato il giudicato sfavorevole al ricorrente. Il terzo motivo, pur formalmente collegato alla violazione o elusione del giudicato, è stato qualificato come domanda di annullamento fondata su vizi di legittimità, estranei al perimetro del giudizio di ottemperanza. Il TAR ha quindi convertito l'azione e mutato il rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a., rinviando la trattazione della domanda di annullamento a un'udienza pubblica successiva. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    pronunciandosi ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza è stata esaminata nel rito e nei limiti propri dell'esecuzione del giudicato; il TAR l'ha respinta perché non risultava violazione o elusione del giudicato.

  • art. 112 c.p.a.

    respinge il ricorso per la parte relativa alla domanda ex art. 112 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza è stata ritenuta infondata, poiché la nuova attività amministrativa rispettava l'effetto conformativo strumentale della precedente sentenza.

  • art. 32 c.p.a.

    Converte l’azione e il rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a.

    Quando le censure formalmente proposte in ottemperanza mirano in realtà all'annullamento dell'atto per vizi propri, il giudice può convertire l'azione e mutare il rito, rinviando la trattazione secondo il rito ordinario di legittimità.

  • art. 42 del regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità

    le progressioni di carriera sono deliberate dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e sulla base delle valutazioni annuali dei risultati individuali raggiunti predisposte dal Nucleo di Valutazione

    La disposizione costituisce il riferimento regolamentare per la nuova valutazione e per la decisione sulle progressioni, insieme agli elementi valutativi dell'apporto individuale.

  • art. 46 del regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità

    non saranno ammessi a nessuna forma di progressione di carriera i dipendenti con un risultato inferiore al 70% dell’obiettivo assegnato

    La disposizione individua una soglia generale di esclusione dalle progressioni, richiamata nella precedente vicenda conformativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono stati richiamati quale fondamento ulteriore della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La portata dell'effetto conformativo del giudicato amministrativo deve essere ricostruita mediante una lettura congiunta del dispositivo e della motivazione, considerando il petitum, la causa petendi e i vizi concretamente accolti.
  • Quando l'annullamento del provvedimento è pronunciato per difetto di motivazione o altro vizio formale, il giudicato ha normalmente effetto conformativo strumentale: l'amministrazione deve eliminare il vizio e rispettare le indicazioni della sentenza, ma conserva i margini di discrezionalità non incisi dall'annullamento.
  • Non sussiste violazione o elusione del giudicato quando l'amministrazione, in sede di riedizione del potere, non riproduce i criteri già dichiarati illegittimi e adotta una nuova motivazione fondata su elementi rientranti nei tratti ancora liberi della valutazione amministrativa.
  • Il principio del one shot temperato non impedisce la riedizione del potere quando la precedente sentenza abbia espressamente ordinato una nuova valutazione e l'annullamento non abbia consumato il potere amministrativo, ma abbia colpito soltanto le modalità motivazionali o istruttorie del suo esercizio.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere esaminati, come tali, i vizi propri dell'atto adottato in riedizione del potere, quali difetto di istruttoria, difetto di motivazione o eccesso di potere; tali censure devono essere trattate mediante l'azione di annullamento, con possibile conversione dell'azione e mutamento del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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