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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34018/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. La Corte ha direttamente applicato la revoca della patente di guida dell'imputato, ai sensi dell'art. 620, lett. l, cod. proc. pen.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Brescia (31/01/2022) per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; il PG sostiene violazione di legge perché il reato di lesioni stradali era aggravato dallo stato di ebbrezza e, secondo la giurisprudenza costituzionale, in tali ipotesi la revoca della patente è automatica e non sostituibile con la sospensione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento: la pena concordata tra PM e imputato può essere applicata dal giudice; nel caso di specie il Tribunale ha adottato la pena ai sensi di questa norma.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza), ma non impedisce l'impugnazione dell'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 222 cod. strada

    «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 del codice di procedura penale, per ì reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.»

    La Consulta ha dichiarato illegittimo l'automatismo della sola sospensione per i patteggiamenti nei reati di omicidio/lesioni stradali; ha riconosciuto che, quando il fatto è aggravato dallo stato di ebbrezza o alterazione per stupefacenti, la revoca automatica è legittima; nelle altre ipotesi il giudice può valutare sospensione in alternativa alla revoca.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019

    Precisazione costituzionale secondo cui la revoca automatica è legittima solo per i reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti; per le restanti ipotesi di omicidio/lesioni stradali occorre valutazione giudiziale tra revoca e sospensione.

  • Sezioni Unite, 26/09/2019 (Melzani)

    Ha ammesso la possibilità di ricorso per cassazione avente ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie in sentenze di patteggiamento, consentendo il controllo di legittimità su tali aspetti.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma che punisce le lesioni personali stradali gravi o gravissime; la presenza dell'aggravante di cui al comma relativo allo stato di ebbrezza o alterazione rende automatica l'applicazione della revoca della patente.

  • art. 186 cod. strada

    Regola la guida in stato di ebbrezza; qui rilevante perché l'aggravante per guida in stato d'ebbrezza ha reso obbligatoria la revoca della patente in caso di condanna/patteggiamento per lesioni stradali aggravate.

  • art. 620, lett. l, cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di cassazione il potere, quando annulla senza rinvio, di applicare direttamente la sanzione che sia stata omessa nel provvedimento impugnato; utilizzata per disporre direttamente la revoca della patente.

Massime di principio

  • Nei patteggiamenti (art. 444 c.p.p.) il giudice deve esplicitamente applicare anche le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; la loro omissione può essere impugnata in cassazione nei limiti consentiti dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La revoca automatica della patente è obbligatoria quando la condanna (anche mediante patteggiamento) riguarda reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o da alterazione per stupefacenti: in tali casi il giudice non può sostituirla con la sospensione.
  • Per i reati di omicidio o lesioni stradali non aggravati da ebbrezza/alterazione, a seguito della sentenza n.88/2019 della Consulta il giudice ha il potere di scegliere, caso per caso, tra revoca e sospensione della patente.
  • Le Sezioni Unite hanno ammesso il controllo in sede di cassazione sull'applicazione o omissione delle sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di patteggiamento; pertanto il PG o altra parte interessata può proporre ricorso se rileva omissioni rilevanti.
  • Quando la Cassazione accerta l'omessa applicazione di una sanzione obbligatoria, può annullare senza rinvio e applicare direttamente la sanzione (art. 620 lett. l c.p.p.), evitando un nuovo giudizio di merito.

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