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Parere

Parere del Garante n. 795 del 19/12/2024

Parere sullo schema di Decreto del Ministero della Salute intitolato "Istituzione del Registro pubblico telematico" - 19 dicembre 2024

Garante Privacy795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di decreto ministeriale che istituisce il registro pubblico telematico "Sanità trasparente", previsto dalla legge n. 62/2022, e il relativo disciplinare tecnico. L’Autorità prende atto delle modifiche già apportate dal Ministero in seguito ai confronti istruttori, ma chiede un ulteriore affinamento del testo. In particolare, ritiene necessario limitare i dati acquisiti nelle procedure di autenticazione tramite strumenti di identità digitale ai soli dati strettamente necessari, applicando il principio di minimizzazione. Esprime quindi parere favorevole, ma condizionato all’integrazione del disciplinare tecnico nei termini indicati.

Parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto del Ministero della salute per l’istituzione del registro pubblico telematico "Sanità trasparente" e sul relativo disciplinare tecnico

Parere sullo schema di decreto per l’istituzione del registro pubblico telematico "Sanità trasparente"

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato lo schema di decreto del Ministro della salute intitolato "Istituzione del Registro pubblico telematico" e il relativo disciplinare tecnico dell’Allegato A. Il provvedimento attua l’art. 5 della legge n. 62/2022, che ha istituito il registro pubblico telematico "Sanità trasparente" da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Quadro normativo di riferimento

Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, nonché dell’art. 5, comma 7, della legge n. 62/2022. La legge prevede che, con decreto del Ministro della salute e sentiti AgID, ANAC e il Garante, siano disciplinati:

  • la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico;
  • i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l’inserimento dei dati;
  • i modelli delle comunicazioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge;
  • eventuali ulteriori elementi da indicare nelle comunicazioni.

Iter istruttorio e modifiche già considerate

Il Garante rileva che lo schema trasmesso dal Ministero è già stato modificato in parte tenendo conto delle osservazioni formulate dall’Ufficio nel corso di precedenti confronti svolti nell’ambito del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero. In particolare, erano stati segnalati profili relativi a:

  • una più precisa definizione del concetto di "titolare" del trattamento;
  • il contenuto dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR;
  • l’esercizio del diritto di rettifica per i dati personali inesatti eventualmente pubblicati nel registro;
  • il coordinamento dell’art. 5 dello schema con il d.lgs. n. 24/2023 in materia di whistleblowing;
  • l’uniformazione terminologica del disciplinare tecnico alle definizioni della legge n. 62/2022;
  • la specificazione della procedura di autenticazione informatica e degli strumenti di identità digitale;
  • l’adozione di misure tecniche per garantire il principio di minimizzazione nella consultazione del registro;
  • la disciplina del riutilizzo dei dati pubblicati, nel rispetto della limitazione della finalità.

Ulteriori precisazioni richieste dal Garante

Nonostante gli adeguamenti già apportati, l’Autorità ritiene ancora necessario perfezionare il testo, in particolare con riferimento alle procedure di autenticazione mediante gli strumenti di cui all’art. 64 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). In analogia con precedenti orientamenti in materia di identità SPID e CIE usate a fini professionali, il Garante osserva che l’accesso alla piattaforma dovrebbe comportare l’acquisizione dei soli dati strettamente necessari, e non dell’intero set di attributi associati all’identità digitale.

Minimizzazione dei dati e autenticazione digitale

La condizione posta riguarda l’inserimento nel disciplinare tecnico di una previsione secondo cui, nelle procedure di autenticazione, siano acquisiti esclusivamente:

  • il codice fiscale del soggetto che effettua l’accesso;
  • eventualmente, anche nome e cognome.

Non devono invece essere raccolti altri attributi SPID, quali residenza, e-mail o numero di telefono cellulare. Il Garante collega tale prescrizione al principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Esito del parere

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto e sul disciplinare tecnico, ma in forma condizionata. L’approvazione è subordinata all’inserimento della modifica richiesta in tema di autenticazione, con limitazione dei dati raccolti a quelli effettivamente necessari.

Punti principali

Oggetto del parere e base normativa

Il parere riguarda lo schema di decreto del Ministro della salute intitolato "Istituzione del Registro pubblico telematico", insieme al disciplinare tecnico dell’Allegato A. La base normativa è l’art. 5, commi 1, 7 e 8, della legge n. 62/2022, che istituisce il registro pubblico telematico e demanda a un decreto ministeriale, sentiti AgID, ANAC e Garante, la disciplina tecnica e i modelli di comunicazione. Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.

Esito dell’istruttoria e interventi già considerati

Il Garante rileva che lo schema di decreto e l’Allegato A sono stati già modificati tenendo conto di osservazioni precedenti formulate dall’Ufficio nell’ambito di un gruppo di lavoro presso il Ministero. Tra i profili già affrontati figurano la definizione del titolare del trattamento, il contenuto dell’informativa ex artt. 13 e 14 GDPR, il diritto di rettifica per i dati inesatti pubblicati nel registro, il coordinamento con la disciplina sul whistleblowing e l’allineamento terminologico con la legge n. 62/2022.

Ulteriori rilievi sul disciplinare tecnico

A seguito di una nuova lettura complessiva, l’Autorità ritiene opportuno inserire ulteriori precisazioni nel disciplinare tecnico. In particolare, richiama la necessità di specificare la procedura di autenticazione informatica e gli strumenti di identità digitale utilizzati per l’accesso alla piattaforma NSIS, nonché di adottare misure tecniche coerenti con il principio di minimizzazione dei dati per la consultazione e le funzioni di ricerca semplice e avanzata del registro. Viene inoltre evidenziata l’esigenza di disciplinare il riutilizzo dei dati pubblicati, se riferiti a persone fisiche, nel rispetto della limitazione della finalità e con esclusione di usi pregiudizievoli per la vita privata e l’integrità degli interessi coinvolti.

Condizione principale posta dal Garante

La condizione espressamente richiesta riguarda l’autenticazione tramite gli strumenti di cui all’art. 64 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Nel disciplinare tecnico deve essere previsto che siano acquisiti solo il codice fiscale del soggetto che effettua l’accesso, eventualmente anche nome e cognome, e non gli altri attributi SPID, come residenza, e-mail o numero di cellulare. La prescrizione è motivata dal rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Esito finale

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto e sull’Allegato A, ma a condizione che venga inserita la modifica richiesta in tema di acquisizione dei soli dati strettamente necessari per l’autenticazione degli accessi.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionetrasparenzabasi giuridiche del trattamentominimizzazione dei datiidentità digitale e autenticazionewhistleblowing

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