Parere del Garante n. 790 del 12/12/2024
Parere del Garante sul testo di cinque emendamenti, di iniziativa parlamentare riguardanti la disciplina del nuovo catasto urbano - 12 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina cinque emendamenti parlamentari, di identico contenuto, che modificano la disciplina del nuovo catasto edilizio urbano per includervi anche le planimetrie delle unità immobiliari. Ritiene che l’inserimento delle planimetrie tra gli elementi costitutivi del catasto non presenti, di per sé, criticità significative in materia di protezione dei dati personali, perché coerente con le finalità catastali di valutazione della consistenza dell’immobile. Tuttavia, poiché le planimetrie possono rivelare la disposizione interna delle abitazioni e quindi elementi della sfera personale degli interessati, il Garante chiede una specifica cautela: occorre escluderle espressamente dal regime di pubblicità di cui all’art. 65 del d.P.R. n. 1142/1949 e limitarne l’ostensione ai soli soggetti legittimati, come i titolari di diritti reali e gli altri soggetti previsti dalla disciplina vigente. Il parere è quindi favorevole, ma condizionato a tale integrazione testuale.
Parere favorevole con condizione su cinque emendamenti al disegno di legge di bilancio 2025-2027 che inseriscono le planimetrie tra gli elementi del nuovo catasto urbano
Parere sul nuovo catasto urbano e inclusione delle planimetrie
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Garante sul testo di cinque emendamenti parlamentari, di identico contenuto, presentati al disegno di legge di bilancio 2025-2027 (AC 2112-bis). Le proposte intervengono sull’art. 16, comma 2, del R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, inserendo le planimetrie delle unità immobiliari urbane tra gli elementi costitutivi del nuovo catasto edilizio urbano.
Quadro normativo di riferimento
Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy. Il Garante richiama il quadro catastale di riferimento, evidenziando in particolare:
- l’art. 16 del R.d.l. n. 652/1939, che individua gli elementi costitutivi del nuovo catasto edilizio urbano;
- l’art. 17 del medesimo regio decreto-legge, che disciplina conservazione e aggiornamento continuo del catasto;
- gli artt. 43 e 44 del d.P.R. n. 1142/1949, relativi all’identificazione catastale delle unità immobiliari e al richiamo alla mappa o alla rappresentazione planimetrica in caso di indisponibilità della mappa;
- il d.P.R. n. 650/1972, in materia di perfezionamento e revisione del sistema catastale;
- l’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, che richiede negli atti di trasferimento immobiliari il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto.
Valutazione del Garante sull’emendamento
Il Garante osserva che l’inclusione delle planimetrie tra gli elementi costitutivi del catasto non determina, di per sé, particolari criticità in materia di protezione dei dati personali. La previsione appare coerente con le finalità del catasto, in quanto la planimetria è funzionale alla valutazione della consistenza dell’unità immobiliare e quindi rientra nella logica del sistema catastale.
Profili di rischio per la riservatezza
Pur non essendo problematica in via generale, la planimetria può rivelare la disposizione interna dell’abitazione e, dunque, fornire indicazioni su scelte personali dell’interessato. Per questo il Garante ritiene opportuno evitare che l’inserimento della planimetria tra gli elementi costitutivi del catasto comporti automaticamente la sua esposizione a un regime di pubblicità generalizzato.
In particolare, il Garante segnala che l’inclusione potrebbe determinare l’applicazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 1142/1949, relativo alla pubblicazione degli atti catastali, con la conseguente accessibilità da parte di soggetti diversi da quelli titolari di diritti reali o comunque legittimati dalla disciplina vigente.
Condizione posta per il parere favorevole
Il parere è favorevole, ma condizionato all’integrazione del testo degli emendamenti con una previsione espressa che escluda le planimetrie dal novero degli atti soggetti al regime di cui all’art. 65 del d.P.R. n. 1142/1949 e, quindi, dalla loro ostensione indiscriminata.
Il Garante precisa che l’accesso alle planimetrie deve restare consentito solo ai soggetti legittimati dalla normativa vigente, tra cui:
- i titolari di diritti reali sull’immobile;
- i notai;
- i soggetti delegati dall’autorità giudiziaria;
- i soggetti delegati dagli stessi proprietari, anche ai sensi dell’art. 27, comma 2-undecies, del d.l. n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021.
Esito finale
Il Garante esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti, subordinandolo alla modifica richiesta per garantire un corretto bilanciamento tra le esigenze di conoscibilità degli atti catastali e il diritto alla riservatezza degli interessati.
Punti principali
Oggetto del parere e atto esaminato
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Garante su cinque emendamenti parlamentari presentati al disegno di legge di bilancio 2025-2027 (AC 2112-bis). Gli emendamenti, aventi identico contenuto, modificano l’art. 16, comma 2, del R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, per includere le planimetrie delle unità immobiliari tra gli elementi costitutivi del nuovo catasto edilizio urbano.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama l’art. 36, par. 4, GDPR e l’art. 154, comma 5, del Codice privacy come base della richiesta di parere. Ricorda inoltre la disciplina catastale vigente: l’art. 16 e l’art. 17 del R.d.l. n. 652/1939, gli artt. 43 e 44 del d.P.R. n. 1142/1949, il d.P.R. n. 650/1972 e l’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 in materia di contenuto degli atti notarili e conformità catastale.
Valutazione sulla liceità dell’inclusione delle planimetrie
Secondo il Garante, l’inserimento delle planimetrie tra gli elementi costitutivi del catasto non eccede le finalità catastali, poiché tali documenti sono funzionali alla valutazione della consistenza dell’unità immobiliare. La novella, quindi, non presenta di per sé significative criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.
Criticità privacy e regime di accesso
Le planimetrie possono però rivelare la disposizione interna degli immobili e quindi fornire informazioni su scelte personali degli interessati. Per questo il Garante ritiene necessario introdurre cautele specifiche sul regime di accessibilità, evitando che tali documenti siano liberamente conoscibili da soggetti diversi dai titolari di diritti reali o dagli altri soggetti legittimati dalla normativa vigente.
Condizione richiesta dal Garante
Il Garante esprime parere favorevole con condizione: il testo degli emendamenti deve essere integrato prevedendo espressamente l’esclusione delle planimetrie dal novero degli atti soggetti al regime di pubblicità di cui all’art. 65 del d.P.R. n. 1142/1949 e dalla conseguente ostensione a soggetti non legittimati. Restano ammessi i soggetti già autorizzati dalla disciplina vigente, come i notai o i soggetti delegati dall’autorità giudiziaria o dagli stessi proprietari.
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