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Parere

Parere del Garante n. 757 del 05/12/2024

Parere del Garante sul testo di quattro emendamenti, di iniziativa parlamentare, di identico contenuto riguardanti la disciplina del contributo del cinque per mille, presentati al disegno di legge di bilancio per il triennio 2025-2027 - 5 dicembre 2024

Garante Privacy757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina quattro emendamenti identici al disegno di legge di bilancio 2025-2027 che consentirebbero agli enti destinatari del 5x1000 di conoscere il nominativo dei contribuenti che abbiano autorizzato la comunicazione in dichiarazione dei redditi. Il parere è favorevole, ma subordinato a condizioni puntuali per rendere la disciplina compatibile con il GDPR: chiarire la finalità della comunicazione, escludere l’uso dei dati per finalità ulteriori, prevedere la revocabilità del consenso con modalità semplificate e disciplinare in modo più preciso le modalità di comunicazione dei nominativi da parte dell’Agenzia delle entrate, anche tramite fonte subordinata o atto amministrativo generale previo parere del Garante.

Parere su quattro emendamenti al disegno di legge di bilancio 2025-2027 in tema di comunicazione ai beneficiari del 5x1000 dei nominativi dei contribuenti consenzienti

Parere sugli emendamenti al 5x1000 e comunicazione dei nominativi dei contribuenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Garante sul testo di quattro emendamenti parlamentari di identico contenuto, presentati al disegno di legge di bilancio 2025-2027 (AC 2112-bis), relativi alla disciplina del contributo del cinque per mille. Gli emendamenti intervengono sull’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che gli enti destinatari possano conoscere il nominativo dei contribuenti che abbiano autorizzato la comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama il complesso impianto normativo del 5x1000, che comprende, oltre alla legge n. 190/2014, l’art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il d.P.C.M. 20 gennaio 2006, il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111 per gli enti del terzo settore e il d.P.C.M. 23 luglio 2020 sulle modalità e i termini per il riparto e per la formazione e pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi. Il parere è adottato ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Valutazione della proposta e profili di protezione dati

Il Garante esprime un parere favorevole, ma condizionato a integrazioni del testo. Sottolinea anzitutto che la finalità della comunicazione dei nominativi non è sufficientemente chiara e deve essere espressamente indicata, così da verificare proporzionalità e coerenza del trattamento. La previsione normativa non deve inoltre essere letta come base per trattamenti ulteriori dei dati da parte dei beneficiari del 5x1000, perché ciò contrasterebbe con il principio di limitazione delle finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR.

Consenso del contribuente e informativa

In relazione al meccanismo di autorizzazione del contribuente, il Garante richiama i requisiti del consenso previsti dall’art. 7, par. 3, GDPR e ritiene opportuno prevederne espressamente la revocabilità, con modalità semplificate che ne agevolino l’esercizio. Poiché il consenso deve essere informato ai sensi dell’art. 4, n. 11, GDPR, occorre garantire una specifica informativa al contribuente conforme agli artt. 13 e 14 GDPR.

Modalità di comunicazione dei dati e misure organizzative

L’Autorità evidenzia infine la necessità di disciplinare in modo puntuale le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica agli enti beneficiari i nominativi dei contribuenti che hanno prestato il consenso. Tale disciplina può essere demandata anche a una fonte subordinata o a un atto amministrativo generale, purché adottato previo parere del Garante. In ogni caso, devono essere rispettati i principi generali del GDPR e gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 32 e seguenti.

Conclusione

Il Garante, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR, esprime dunque parere favorevole sugli emendamenti, ma subordinandolo all’integrazione del testo con specifiche garanzie: indicazione della finalità della comunicazione, divieto di usi ulteriori e incompatibili dei dati da parte degli enti beneficiari, revocabilità semplificata del consenso e disciplina dettagliata delle modalità di comunicazione dei nominativi da parte dell’Agenzia delle entrate.

Punti principali

Oggetto degli emendamenti e contesto normativo

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Garante sui testi di quattro emendamenti di identico contenuto, presentati al disegno di legge di bilancio 2025-2027 (AC 2112-bis). Le proposte intervengono sull’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 e prevedono che, dal 2025, gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possano conoscere il nominativo del contribuente solo se questi li autorizza in sede di dichiarazione dei redditi tramite il modello predisposto dall’Agenzia delle entrate.

Quadro regolatorio di riferimento

Il Garante ricorda che la disciplina del 5x1000 si colloca in un quadro complesso, che comprende, tra l’altro, l’art. 1, comma 154, della legge n. 190/2014, l’art. 2, commi 4-novies e seguenti, del d.l. n. 40/2010, il d.P.C.M. 20 gennaio 2006, il d.lgs. n. 111/2017 per il terzo settore e il d.P.C.M. 23 luglio 2020 sulle modalità di accesso e sugli elenchi degli enti. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Rilievi del Garante sulla formulazione degli emendamenti

Pur esprimendo un orientamento favorevole, l’Autorità evidenzia aspetti da integrare sotto il profilo privacy. In particolare, la ratio della comunicazione dei nominativi non è sufficientemente esplicitata e occorre indicarne la finalità, affinché il trattamento risulti proporzionato e congruente. Inoltre, bisogna chiarire che la norma non costituisce di per sé base legittimante per ulteriori trattamenti da parte degli enti beneficiari, nel rispetto del principio di limitazione delle finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR.

Consenso, informativa e revoca

Il Garante richiama i requisiti del consenso di cui all’art. 7, par. 3, GDPR e osserva che la norma dovrebbe prevederne la revocabilità, assicurata con modalità semplificate. Poiché il consenso deve essere informato, è necessario che il contribuente riceva un’adeguata informativa sugli elementi previsti dagli artt. 13 e 14 GDPR.

Modalità di comunicazione dei nominativi e sicurezza

L’Autorità ritiene infine necessario disciplinare in modo espresso le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica agli enti beneficiari i nominativi dei soggetti disponenti, eventualmente rinviando a una fonte subordinata o a un atto amministrativo generale da adottare previo parere del Garante. Tale disciplina deve rispettare i principi di cui all’art. 5 GDPR e gli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 32 e seguenti del Regolamento.

Come è indicizzato

Materiefiscalità e tributibasi giuridiche del trattamentoconsensocomunicazione di dati personaliterzo settore

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