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Parere

Parere del Garante n. 725 del 27/11/2024

Parere del Garante su di uno schema di regolamento di disciplina dei criteri, delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali - 27 novembre 2024

Garante Privacy725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si esprime sullo schema di regolamento del MASE che disciplina i criteri, le modalità e i requisiti per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall’Elenco dei venditori di gas naturale. Il parere è favorevole, ma con due condizioni puntuali per rafforzare le garanzie nel trattamento di dati appartenenti all’art. 10 GDPR, in particolare quelli acquisiti dal casellario giudiziale e quelli relativi a misure di prevenzione. Il Garante formula inoltre un’osservazione di coordinamento con la disciplina analoga applicabile ai venditori di energia elettrica, per evitare asimmetrie nelle soglie sanzionatorie che attivano la comunicazione al Ministero e il procedimento di esclusione.

Parere favorevole, con condizioni e osservazione, sullo schema di regolamento per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali

Parere sullo schema di regolamento per l’Elenco dei venditori di gas naturale

Il Garante per la protezione dei dati personali, su richiesta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, esprime parere sullo schema di regolamento che disciplina criteri, modalità e requisiti per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy.

Quadro normativo e finalità del regolamento

Lo schema si colloca nell’ambito dell’articolo 17, comma 3, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che subordina lo svolgimento dell’attività di vendita di gas naturale ai clienti finali all’iscrizione e alla permanenza nell’Elenco dei venditori, demandando a un decreto del MASE la disciplina dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, nonché del procedimento di esclusione per violazioni e condotte irregolari accertate e sanzionate da varie autorità, tra cui il Garante. Il regolamento è inoltre richiamato nel contesto della riforma connessa alla revisione del PNRR, orientata a migliorare trasparenza, concorrenza e tutela dei consumatori nel mercato libero dell’energia.

Contenuto dello schema esaminato

Il regolamento disciplina in modo organico:

  • le definizioni e l’ambito applicativo, comprese le imprese obbligate all’iscrizione;
  • i requisiti tecnici e societari per l’accesso e la permanenza nell’Elenco;
  • i requisiti di onorabilità di amministratori, legali rappresentanti e sindaci;
  • i requisiti finanziari;
  • la presentazione della domanda, tramite dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000;
  • gli obblighi di comunicazione delle imprese per il mantenimento dei requisiti;
  • la cancellazione o esclusione dall’Elenco, anche per effetto di sanzioni irrogate da autorità esterne;
  • la pubblicazione mensile dell’Elenco sul sito del Ministero;
  • il successivo decreto ministeriale attuativo per modelli, procedure, scambio informativo e controlli.

Trattamenti di dati personali e categorie particolari di dati

Il Garante osserva che l’attuazione del regolamento comporta trattamenti di dati personali funzionali alla verifica dei requisiti di onorabilità e al controllo delle dichiarazioni rese dalle imprese. Rilevano in particolare i dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza, riconducibili all’articolo 10 GDPR, oltre alle informazioni tratte dal casellario giudiziale. Il testo richiama anche l’articolo 2-octies del Codice privacy, evidenziando che il regolamento ministeriale previsto dal comma 2 non risulta ancora adottato.

Valutazione del Garante e condizioni richieste

Il Garante non rileva criticità significative in termini di protezione dei dati, ma ritiene opportuno rafforzare espressamente le garanzie nel testo normativo, soprattutto per i dati dell’articolo 10 GDPR. Le principali richieste sono:

  • riformulare l’articolo 9, comma 4, inserendo in modo puntuale le garanzie per il trattamento dei dati personali relativi a condanne e reati, in coerenza con l’articolo 10 GDPR e con l’articolo 2-octies del Codice privacy;
  • prevedere che dal casellario giudiziale siano acquisite solo le informazioni strettamente necessarie a verificare le cause ostative all’iscrizione o alla permanenza nell’Elenco, preferibilmente mediante certificato selettivo ex articolo 28 del d.P.R. n. 313/2002;
  • limitare l’accesso a tali informazioni ai soli soggetti specificamente autorizzati;
  • integrare l’articolo 4, comma 5, con un riferimento espresso ai dati relativi alle misure di prevenzione trattati ai sensi del comma 2.

Osservazione sul coordinamento con la disciplina dei venditori di energia elettrica

Il Garante segnala inoltre un problema di coordinamento con la disciplina già vigente per l’elenco dei venditori di energia elettrica, sostanzialmente analoga ma con una diversa soglia per la comunicazione al Ministero delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Garante. Nel nuovo schema la soglia è fissata al 5% del massimo edittale, mentre per l’energia elettrica è prevista al 25%. Tale disallineamento potrebbe produrre effetti difformi per la medesima condotta illecita, imponendo l’avvio del procedimento di esclusione per il gas e non per l’elettrico. Il Garante auspica dunque un allineamento della disciplina.

Conclusione

Il parere è favorevole, ma condizionato all’accoglimento delle modifiche richieste sul trattamento dei dati dell’articolo 10 GDPR e sulla coerenza interna del regolamento. Rimane, infine, una specifica osservazione di opportunità normativa sul coordinamento con la disciplina dell’energia elettrica, in particolare con riguardo alla soglia sanzionatoria che attiva la comunicazione al Ministero.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il parere riguarda uno schema di regolamento adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164. La disciplina riguarda l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, il cui possesso e mantenimento costituiscono titolo abilitativo per l’attività di vendita. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy.

Contenuto essenziale dello schema di regolamento

Lo schema definisce definizioni, ambito applicativo, requisiti tecnici e societari, requisiti di onorabilità degli amministratori, legali rappresentanti e sindaci, requisiti finanziari, modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione/esclusione dall’Elenco. Prevede inoltre la pubblicazione mensile dell’Elenco sul sito ministeriale, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e un successivo decreto ministeriale per modelli, gestione dell’Elenco, scambio informativo e controlli.

Trattamenti di dati personali rilevanti

Il Garante evidenzia che il regolamento comporta trattamenti di dati personali, soprattutto in relazione alla verifica dei requisiti di onorabilità tramite acquisizione del certificato del casellario giudiziale e alla gestione di informazioni su condanne penali, reati e misure di sicurezza, riconducibili all’articolo 10 GDPR. È richiamata anche la necessità di applicare le garanzie previste dall’articolo 2-octies del Codice privacy, tenuto conto che il decreto ministeriale attuativo di cui al comma 2 non risulta ancora adottato.

Rilievi e condizioni poste dal Garante

Pur non rilevando criticità significative, il Garante ritiene opportuno inserire direttamente nel testo del regolamento le garanzie per il trattamento dei dati dell’art. 10 GDPR. In particolare, chiede di riformulare l’articolo 9, comma 4, prevedendo l’acquisizione dal casellario giudiziale delle sole informazioni strettamente necessarie a verificare le condizioni ostative all’iscrizione o permanenza, preferibilmente mediante certificato selettivo ex articolo 28 del d.P.R. n. 313/2002, e limitando l’accesso a tali dati ai soli soggetti specificamente autorizzati. Inoltre, chiede di integrare l’articolo 4, comma 5, con un riferimento esplicito ai dati relativi alle misure di prevenzione trattati ai sensi del comma 2.

Osservazione sul coordinamento con la disciplina dell’energia elettrica

Il Garante segnala l’opportunità di coordinare questa disciplina con quella analoga relativa all’elenco dei venditori di energia elettrica. La differenza di soglia per la comunicazione al Ministero delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Garante (5% del massimo edittale nel presente schema, contro il 25% previsto per l’energia elettrica) potrebbe determinare effetti non uniformi per la stessa condotta illecita. Per questo è auspicato un allineamento della disciplina, al fine di evitare incoerenze applicative.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneenergia e gas naturalebasi giuridiche del trattamentodati relativi a condanne penali e reaticasellario giudiziale

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