Parere del Garante n. 726 del 27/11/2024
Parere su istanza di accesso civico - 27 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante conferma la legittimità del diniego opposto da Azienda Zero a un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto gli elaborati di prova scritta e pratica di un concorso pubblico. Secondo l’Autorità, la loro ostensione comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei candidati, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, tenuto conto anche del regime di pubblicità dell’accesso civico. Viene esclusa anche la possibilità di un accesso parziale con oscuramento del nominativo, poiché il contenuto degli elaborati, la grafia e le informazioni comunque riconducibili al candidato impediscono una reale anonimizzazione. Resta fermo che l’interessato può eventualmente ricorrere all’accesso documentale ex l. 241/1990 se sussiste un interesse qualificato.
Parere su diniego di accesso civico generalizzato agli elaborati scritti e pratici di un concorso pubblico per dirigente ingegnere gestionale in Azienda Zero
Parere su accesso civico agli elaborati di un concorso pubblico
Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT di Azienda Zero relativa al diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto gli elaborati della prova scritta e della prova pratica di un concorso pubblico per dirigente ingegnere gestionale.
Oggetto dell’istanza e vicenda amministrativa
Dall’istruttoria emerge che il richiedente aveva chiesto di accedere agli elaborati valutati sufficienti nelle prove concorsuali, precisando di non essere interessato ai dati personali dei candidati. Azienda Zero ha negato l’accesso richiamando l’art. 5, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, ritenendo che l’ostensione avrebbe comportato un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, anche in ragione del regime di pubblicità proprio dell’accesso civico generalizzato.
Quadro normativo richiamato
Il parere richiama il GDPR, il Codice privacy, l’art. 5 e l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, nonché le Linee guida ANAC in materia di accesso civico adottate d’intesa con il Garante. Viene ribadito che i documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici, liberamente conoscibili e riutilizzabili, con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio deve essere particolarmente rigorosa.
Elaborati concorsuali come dati personali
Il Garante valorizza la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, in particolare la sentenza 20 dicembre 2017, causa C-434/16, secondo cui le risposte scritte fornite da un candidato in un esame professionale sono dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Il contenuto delle prove riflette infatti il livello di conoscenza e competenza, i processi di riflessione, il giudizio, lo spirito critico e, nel caso di elaborati scritti a mano, anche la grafia del candidato.
Valutazione del pregiudizio concreto
Secondo il Garante, l’ostensione degli elaborati concorsuali può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali perché rende conoscibili a chiunque informazioni collegate alla persona del candidato, con possibili effetti sui suoi diritti e interessi, inclusi profili sociali, relazionali e professionali. La valutazione tiene conto anche delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati e della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze della loro diffusione tramite accesso civico.
Esclusione dell’accesso parziale anonimizato
Il Garante esclude la possibilità di consentire un accesso parziale semplicemente eliminando il nominativo o altri dati identificativi. Gli elaborati, anche se privi di sottoscrizione e contrassegni, continuano a contenere dati personali, sia perché l’amministrazione dispone degli elementi per ricondurli al candidato, sia perché la grafia e altre caratteristiche del testo possono consentire una re-identificazione. Viene richiamato anche il Gruppo art. 29 sulla nozione di identificazione, correlabilità e deduzione, nonché sulla stilometria come possibile tecnica di re-identificazione.
Ulteriori profili di tutela e accesso documentale
L’Autorità osserva, infine, che oltre al profilo privacy possono venire in rilievo anche altri interessi privati, come proprietà intellettuale e diritto d’autore, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013. In ogni caso, il diniego all’accesso civico non preclude l’eventuale accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, riservato a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto.
Conclusione
Il Garante esprime parere favorevole al diniego opposto da Azienda Zero: l’accesso civico generalizzato agli elaborati della prova scritta e della prova pratica del concorso deve essere rifiutato perché la loro divulgazione determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei candidati.
Punti principali
Oggetto dell’istanza e decisione dell’amministrazione
L’istanza riguardava la copia degli elaborati giudicati sufficienti nella prova scritta e pratica di un concorso per dirigente ingegnere gestionale. Azienda Zero ha negato l’accesso civico richiamando il limite della tutela dei dati personali e il particolare regime di pubblicità dell’accesso civico generalizzato.
Richiamo alla giurisprudenza UE e ai precedenti del Garante
Il Garante richiama la sentenza CGUE 20 dicembre 2017, causa C-434/16, secondo cui le risposte scritte di un candidato a un esame professionale costituiscono dati personali. Sono richiamati anche precedenti pareri del Garante in materia di accesso civico agli elaborati concorsuali e le indicazioni del Gruppo art. 29 sull’anonimizzazione.
Pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali
L’ostensione degli elaborati può rivelare non solo dati identificativi, ma anche elementi relativi a preparazione, giudizio, capacità espressive, grafia e caratteristiche personali del candidato. Considerato che i documenti ottenuti con accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili, la loro divulgazione può comportare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati.
Diniego anche dell’accesso parziale anonimizzato
Il Garante esclude che basti rimuovere il nominativo o altri segni di riconoscimento. Gli elaborati restano dati personali anche se la correzione è avvenuta in forma anonima, perché l’amministrazione dispone comunque degli elementi per ricollegarli al candidato e, inoltre, la grafia può rendere re-identificabile l’autore. L’anonimizzazione non sarebbe quindi sufficiente ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR e delle tecniche di anonimizzazione richiamate.
Rapporto con l’accesso documentale ex l. 241/1990
Il parere precisa che il diniego all’accesso civico non esclude la possibilità di chiedere gli stessi atti tramite accesso documentale, purché il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990.
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