Cassazione Civile, Ordinanza n. 18477/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF e IVA relativo all’anno 2010, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva ritenuto che la contribuente avesse costituito, insieme ad altri soggetti, una società di fatto che commercializzava in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria mediante interposizione fittizia di una società con sede in Romania, la quale avrebbe emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva respinto l’appello della contribuente, ritenendo provata la società di fatto e la frode. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità del giudizio per violazione delle norme sul contraddittorio e sul litisconsorzio necessario, per non essere stati chiamati in giudizio gli altri soci della società di fatto; 2) violazione dell’art. 2247 c.c. per mancata dimostrazione degli elementi minimi della società di fatto; 3) violazione dell’art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 e della circolare GdF n. 1 del 29/12/2008 per asserito mancato contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, trattandosi di lite sulla configurabilità di una società di fatto, era necessario il litisconsorzio di tutti i soci e della società stessa; poiché il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione dei litisconsorti necessari, ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito, cassato sia la sentenza d’appello sia quella di primo grado e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio, esamini nuovamente l’impugnazione e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
artt. 101, 102 e 107 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente come norme violate in tema di contraddittorio e partecipazione delle parti necessarie al processo.
artt. 10 e 14 d.lgs. n. 546/1992
Sono le norme processuali tributarie che impongono l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari; la loro violazione determina nullità assoluta del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità processuale per omessa integrazione del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Censure di violazione di legge e di omesso esame in relazione alla sussistenza della società di fatto.
art. 2247 c.c.
Norma invocata per contestare la prova degli elementi costitutivi della società di fatto.
art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
Norma invocata dalla ricorrente per lamentare il mancato rispetto del contraddittorio preventivo nella verifica fiscale.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente l’integrazione del contraddittorio quando il giudizio riguarda rapporti inscindibili o soggetti litisconsorti necessari; la sua omissione rende nullo il processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la lite investe la configurabilità di una società di fatto, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti e il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti.
- L’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio.
- Se il motivo accolto attiene a un vizio processuale pregiudiziale e assorbente, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non devono essere esaminati nel merito.
- Quando la nullità riguarda il primo e il secondo grado di merito, la Corte può cassare entrambe le decisioni e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18369/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18370/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18371/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18373/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18374/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18376/2024 del 05/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →