Ordinanza n. 1747/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 18 novembre 2025, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in data 18 novembre 2025, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139: 3) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 3) del decreto dipartimentale n. 940 del 26 febbraio 2025 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) dell'art. 1 comma 1, lettera “b” e Allegato “A” comma 12, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166; 7) dell'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 8) del Decreto di Esclusione dalla Procedura Concorsuale del 2 dicembre 2025 n. 4489; 9) scheda medica e verbale n. 210 del 18 novembre 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM) 29,4%” e Ipertensione arteriosa - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b e Allegato “A” comma 12; 10) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale (All. 11); 11) del D.M. 238 del 14 novembre 2018 ed art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 12) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 13) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 14) del D.M. 5 febbraio 2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso decreto; 15) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F.; 16) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell'allegato “A”; 17) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 18) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 19) ove occorre e possa, della graduatoria del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e della graduatoria bollettino Ufficiale n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 20) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità sanitaria e conseguente decreto di esclusione da una procedura speciale di reclutamento per Vigili del Fuoco
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica all'esito delle visite del 18 novembre 2025, il successivo decreto di esclusione e gli atti presupposti, con domanda cautelare e domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente. La non idoneità è stata motivata dall'alterazione dei parametri di composizione corporea, con massa grassa pari al 29,4%, e dall'ipertensione arteriosa, secondo i requisiti previsti dalla disciplina regolamentare applicabile ai concorsi e alle procedure di accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco. Il ricorrente ha chiesto il riesame, in subordine l'ammissione con riserva alla prosecuzione dell'iter selettivo e la convocazione a una sessione straordinaria, contestando gli esiti degli accertamenti sanitari e gli atti conseguenti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso definitivamente sulla domanda cautelare. Ha ritenuto opportuno disporre, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, per accertare la sussistenza delle due cause di inidoneità riscontrate in sede concorsuale e stabilire se il ricorrente sia idoneo o meno alla procedura assunzionale. La verificazione dovrà svolgersi entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; la relazione dovrà essere depositata nei successivi 20 giorni. È stata prevista la partecipazione dei difensori e di un consulente medico per ciascuna parte, previo preavviso di almeno cinque giorni. Il TAR ha inoltre ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. L'integrazione dovrà essere eseguita entro 30 giorni, con deposito della relativa documentazione entro i successivi 10 giorni. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 21 luglio 2026. È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per la presenza di dati relativi alla salute.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidandola a un organismo qualificato, per accertare in contraddittorio fatti tecnici rilevanti ai fini della decisione.
art. 30 c.p.a.
È richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente, senza che l'ordinanza la definisca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari e dell'oscuramento delle generalità.
art. 1, comma 1, lett. b), e Allegato A, comma 12, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Sono le disposizioni richiamate nel giudizio di non idoneità per alterazione dei parametri di composizione corporea e ipertensione arteriosa; la loro concreta applicazione è stata rimessa alla verificazione.
art. 5 d.m. 18 settembre 2008, n. 163
Prevede, secondo quanto riportato nel ricorso, che il giudizio definitivo di non idoneità comporti l'esclusione dal concorso.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità sanitaria dipende dall'accertamento tecnico della sussistenza di specifiche condizioni fisiche, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio, affidandola a un organismo pubblico qualificato e fissando quesiti, termini e modalità di partecipazione delle parti.
- La verificazione può essere disposta prima della decisione sulla domanda cautelare o sul merito quando l'accertamento medico risulta decisivo e non adeguatamente definibile sulla base della documentazione già acquisita.
- Nelle controversie che incidono sulla posizione dei soggetti collocati in una graduatoria concorsuale, il giudice può ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati e autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei contraddittori è elevato.
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