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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41822/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento del 7/02/2023 (rigetto della richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare). Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'appello perché depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (riforma Cartabia) e privo della "dichiarazione o elezione di domicilio" prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.. I ricorrenti contestano l'applicabilità di tale onere formale all'appello cautelare (sostenendo che l'art. 581, commi 1-ter e 1-quater riguardano solo l'impugnazione di sentenze nel giudizio di merito) e contestano altresì l'equiparazione tra l'avviso di fissazione dell'udienza camerale e il decreto di citazione a giudizio ai fini dell'operatività dell'art. 581, comma 1-ter.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo (che assorbe gli altri). Ha ritenuto che i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., introdotti dal d.lgs. n.150/2022, costituiscono prescrizioni formali specifiche rivolte alla celebrazione del giudizio di secondo grado in merito e non sono applicabili all'appello cautelare. In particolare l'applicabilità dell'art. 581 in tema di appello cautelare si riferisce alla struttura dell'atto di impugnazione solo nella parte relativa alla specificità dei motivi, mentre gli adempimenti volti alla notificazione del decreto di citazione (commi 1-ter e 1-quater) riguardano il processo di merito. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 310 c.p.p. per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    i commi 1-ter e 1-quater, introdotti dal d.lgs. 10/10/2022 n.150, prevedono, a pena di inammissibilità, la "dichiarazione o elezione di domicilio" con l'atto di impugnazione e, nel caso di imputato proceduto in assenza, il deposito di specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio

    Le prescrizioni dei commi 1-ter e 1-quater sono adempimenti formali funzionali alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado di merito e non rientrano, in astratto, nel novero dei principi generali applicabili all'appello cautelare

  • art. 310 c.p.p.

    norma che disciplina l'appello cautelare (procedura e competenze)

    Fornisce la cornice procedurale per l'appello cautelare; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al giudice competente ai sensi di tale articolo dopo aver annullato l'ordinanza

  • art. 309 c.p.p. comma 4

    prevede, in sede di appello cautelare, le forme previste dal solo art. 582 c.p.p.

    Indica che per l'appello cautelare trovano applicazione le forme dettate dall'art. 582 e non le aggiunte formali ex art. 581, commi 1-ter/1-quater

  • art. 582 c.p.p.

    norma sulla forma dell'atto di impugnazione nelle ipotesi pertinenti all'appello cautelare

    Regola le modalità formali rilevanti per l'appello cautelare; la Corte ha richiamato la diversa disciplina formale rispetto all'art. 581

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (riforma Cartabia) art. 33

    novellazione dell'art. 581 c.p.p. con introduzione dei commi 1-ter e 1-quater

    Ha introdotto nuovi oneri formali volti a garantire la regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello di merito; la Corte ha ritenuto tali novità non trasferibili automaticamente all'appello cautelare

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023 (En Naji Kamal, Rv. 284645)

    precedente che ha escluso l'applicabilità all'appello cautelare dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.

    La Corte ha richiamato tale orientamento come già consolidato in sede di legittimità per escludere l'applicazione degli oneri formali dell'art. 581 all'appello cautelare

  • art. 127 c.p.p.

    regole sull'avviso di fissazione dell'udienza

    La Corte ha implicitamente distinto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale dall'istituto del decreto di citazione a giudizio, ritenendo che il primo non sia equiparabile al secondo ai fini dell'operatività degli oneri di cui all'art. 581

Massime di principio

  • I commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., introdotti dalla riforma Cartabia, sono prescrizioni formali destinate al giudizio di merito in secondo grado e non si applicano all'appello cautelare.
  • L'appello cautelare segue la disciplina prevista dagli artt. 309 e 310 c.p.p. e va formato secondo le modalità richiamate dall'art. 582 c.p.p.; l'assenza della "dichiarazione o elezione di domicilio" prevista dall'art. 581(1-ter) non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello cautelare.
  • L'avviso di fissazione dell'udienza camerale non equivale al decreto di citazione a giudizio ai fini degli adempimenti di notifica previsti dall'art. 581 c.p.p.: non può essere utilizzato per far valere gli stessi obblighi formali richiesti per l'appello di merito.
  • Se un provvedimento dichiara l'appello cautelare inammissibile per la mancata indicazione prevista dai commi 1-ter/1-quater dell'art. 581, tale decisione è sindacabile e può essere annullata in quanto le norme citate non sono applicabili al rito cautelare.
  • Prassi prudente per i difensori: pur non essendo obbligatoria per l'appello cautelare, valutare caso per caso l'opportunità di inserire indicazioni di domicilio o ulteriori specificazioni quando sia possibile che la stessa impugnazione possa avere riflessi sul merito o essere ricondotta al rito cognitivo; in caso di imputato proceduto in assenza, attenersi alle prescrizioni del comma 1-quater quando rilevante.

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