Cassazione Civile, Ordinanza n. 16939/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Una società spedizioniera aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società fallita chiedendo: una somma in chirografo sulla base di una ricognizione di debito; una somma in via privilegiata ex art. 2761 c.c., assumendo di avere un credito nato originariamente nei confronti di un terzo mandante/depositante, con diritto di ritenzione sulla merce poi confluita nell'attivo del fallimento; una somma in prededuzione per spese di custodia e mantenimento della merce. Il giudice delegato aveva ammesso solo il credito chirografario. In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale aveva invece ammesso la società a partecipare al riparto del ricavato della vendita delle merci inventariate fino alla concorrenza del credito privilegiato, ritenendo che il credito fosse garantito da privilegio speciale sui beni mobili e che potesse essere fatto valere nella fase di riparto anche se il debitore originario era un terzo. Il fallimento ricorrente ha censurato il decreto per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda proposta era di ammissione al passivo di un credito verso la fallita, mentre il Tribunale aveva accolto una diversa pretesa, ossia il solo diritto di partecipare al riparto del ricavato dei beni gravati da prelazione; ha inoltre dedotto la violazione delle norme fallimentari e del codice civile sulla verifica del passivo e sul privilegio speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente ultrapetizione perché il Tribunale aveva deciso su una domanda diversa da quella proposta: la società aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito privilegiato verso la fallita, mentre il Tribunale aveva riconosciuto il distinto diritto di intervenire al riparto del ricavato della vendita dei beni gravati da prelazione, diritto non oggetto della domanda. Dopo la cassazione del decreto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. rigettando integralmente la domanda di ammissione al passivo per euro 94.827,98 in privilegio ex art. 2761 c.c., perché il relativo credito era verso un soggetto terzo e non verso il fallito; ha precisato che la tutela del titolare della prelazione su beni compresi nel fallimento, ma a garanzia di debito di terzo, si realizza nella fase di riparto e non mediante insinuazione al passivo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; è ultrapetizione riconoscere un diritto diverso da quello fatto valere.
art. 101 l. fall.
richiamato come base della domanda di ammissione al passivo, ma non idoneo a fondare l'accoglimento della diversa pretesa al riparto.
art. 98 l. fall.
norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo.
art. 99 l. fall.
norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo.
art. 52 l. fall.
la verifica del passivo riguarda i crediti nei confronti del fallito; il terzo titolare di prelazione per debito altrui non può avvalersi del procedimento di verificazione.
art. 92 l. fall.
richiamato per distinguere l'avviso ai creditori/titolari di diritti sui beni del fallito, ma non per estendere la verifica al credito del terzo garantito.
art. 107, comma 3, l. fall.
richiamato nella motivazione sulla vendita e sull'avviso ai creditori privilegiati, ma ritenuto non decisivo per la fattispecie dei beni mobili non registrati.
art. 108, ultimo comma, l. fall.
evocato per il meccanismo di partecipazione al riparto del ricavato dopo la liquidazione del bene gravato.
art. 53 l. fall.
ritenuto non pertinente alla prelazione su bene del fallito a garanzia di debito di terzo.
art. 2761 c.c.
fonte del privilegio speciale richiamato dalla resistente; la Corte ne ammette la spendibilità nella fase di riparto, ma non mediante insinuazione al passivo verso il fallito se il credito è verso terzo.
art. 2671 c.c.
richiamato nella motivazione in relazione al privilegio speciale/diritto di ritenzione sulla merce.
art. 84 l. fall.
citato nel quadro dei motivi assorbiti, senza autonoma decisione nel merito.
art. 100 c.p.c.
citato nel quadro dei motivi assorbiti, senza autonoma decisione nel merito.
art. 44 l. fall.
citato nel quadro dei motivi assorbiti, senza autonoma decisione nel merito.
art. 45 l. fall.
citato nel quadro dei motivi assorbiti, senza autonoma decisione nel merito.
art. 513 c.p.c.
citato nel quadro dei motivi assorbiti, senza autonoma decisione nel merito.
d.lgs. n. 5 del 2006
richiamato quale riforma della legge fallimentare; la Corte nega che abbia mutato il principio per cui il terzo non creditore del fallito non va al passivo.
d.lgs. n. 169 del 2007
richiamato come correttivo della riforma fallimentare, senza incidere sulla soluzione adottata.
art. 384, comma 2, c.p.c.
ha consentito alla Corte di cassare e decidere la causa nel merito rigettando la domanda.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare possono essere accertati soltanto i crediti o i diritti che si confrontano direttamente con il fallito; se la pretesa economica è verso un terzo, il procedimento endofallimentare non può essere utilizzato per trasformare quel terzo in creditore concorsuale.
- La domanda di ammissione al passivo e la domanda di partecipazione al riparto del ricavato di un bene gravato da prelazione sono pretese diverse, con petitum e causa petendi distinti; il giudice non può accogliere la seconda quando è stata proposta solo la prima.
- Il titolare di privilegio speciale, pegno o ipoteca su beni compresi nel fallimento, quando il credito garantito è verso un soggetto diverso dal fallito, non può insinuare quel credito al passivo; la soddisfazione avviene nella fase di liquidazione e riparto del bene vincolato.
- La novella della legge fallimentare non ha introdotto, per il terzo garantito da beni del fallito, un atipico "accertamento del privilegio" in sede di stato passivo, né un'ammissione circoscritta ai soli beni oggetto di garanzia.
- In sede di opposizione allo stato passivo il giudice deve attenersi rigorosamente alla domanda proposta: se accerta l'inesistenza del credito verso la fallita, non può tuttavia riconoscere d'ufficio un autonomo diritto al riparto non domandato.
- Per i beni mobili non registrati gravati da prelazione a garanzia di debito di terzo, la tutela del titolare della prelazione non passa attraverso l'avviso di vendita ai creditori privilegiati previsto per altre ipotesi, ma attraverso l'intervento nella distribuzione del ricavato quando il bene sia liquidato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16835/2022 del 25/05/2022
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16836/2022 del 25/05/2022
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16839/2022 del 25/05/2022
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16840/2022 del 25/05/2022
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16841/2022 del 25/05/2022
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16843/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →