Cassazione Penale, Sentenza n. 36289/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo (03/12/2021) che, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato il decreto di sequestro probatorio del 11/11/2021 limitatamente ai beni indicati ai punti 10, 12 e 13 del verbale di sequestro e ne aveva disposto la restituzione ove non sottoposti a sequestro per altro titolo. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione (art. 325 e 125 c.p.p.) sostenendo che, avendo il Tribunale ritenuto inutili ai fini probatori somme di denaro, gioielli e altri valori in un'indagine per riciclaggio internazionale, la stessa logica avrebbe dovuto condurre al dissequestro anche di altri beni indicati nei punti 34, 35, 37, 39 e 48; lamentava quindi la contraddittorietà e incompletezza della motivazione e chiedeva la restituzione di tutti i beni originariamente richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Motivo centrale: il terzo interessato deve avere un interesse concreto e attuale all'impugnazione e, a pena di inammissibilità, l'onere di indicare fatti e ragioni di diritto che dimostrino la sua relazione con i beni sottoposti a sequestro; il ricorrente ha presentato domande generiche e non ha provato la sua relazione con i beni né allegato elementi sufficienti già in sede di riesame. La Corte ha inoltre rilevato che alcune deduzioni avanzate in Cassazione erano nuove rispetto all'istanza di riesame e quindi inammissibili. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione ai vizi del sequestro probatorio; la Corte osserva che l'eventuale valutazione sulla portata del sequestro principale non poteva sostituire l'onere del terzo di dimostrare la propria relazione con i beni e che tale valutazione esulava dal thema decidendum del riesame per il terzo.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo come presunta violazione di norme processuali; la Corte non ha ritenuto provati i vizi invocati e ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di autosufficienza e interesse concreto del terzo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiesto per la motivazione sintetica del motivo in cassazione; la Corte ha operato la valutazione nei limiti autorizzati dall'art. 173, rilevando tuttavia l'insussistenza dell'onere probatorio del terzo.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015)
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 (Solinas); Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015 (Mokchane)
Principio consolidato: il terzo che impugna un sequestro deve dimostrare interesse concreto e attuale alla restituzione e indicare, a pena di inammissibilità, gli elementi di fatto e di diritto che collegano la sua pretesa ai beni sequestrati; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Il terzo che chiede il riesame di un sequestro deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; non è sufficiente un'affermazione generica di proprietà.
- A pena di inammissibilità, il terzo deve indicare fatti e ragioni di diritto che provino la sua relazione con i beni sottoposti a sequestro (documenti, titoli di proprietà, elementi che giustifichino la restituzione).
- Non possono essere sollevate in Cassazione questioni nuove che non siano state dedotte anteriormente (in sede di riesame o di merito); nuovi motivi risultano inammissibili.
- La valutazione sulla congruità o utilità probatoria del sequestro rispetto all'indagine principale non esime il terzo dall'onere probatorio: il giudice del riesame deve decidere entro il perimetro delle allegazioni del terzo.
- La mancata allegazione o la genericità dell'istanza espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e ammende).
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