Sentenza n. 1652/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 422/2025 del Tribunale di Vallo della Lucania, munito di formula esecutiva, limitatamente agli interessi legali e alle spese legali
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione integrale del decreto ingiuntivo n. 422/2025, notificato all'INPS il 9 ottobre 2025 e munito di formula esecutiva il 20 novembre 2025, che ingiungeva il pagamento di € 4.733,57, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e alle spese della procedura (pari a € 49,00 per spese vive ed € 473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA). Secondo la ricorrente, decorso il termine per l'adempimento spontaneo, scaduto il 21 marzo 2026, l'INPS aveva pagato soltanto la sorte capitale, omettendo interessi e spese. Ha chiesto l'ordine di integrale adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, l'INPS ha documentato di avere pagato il 22 maggio 2026 anche gli interessi e le spese legali, per un importo netto complessivo di € 1.204,86. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'obbligazione risultava integralmente adempiuta nelle more e la pretesa sostanziale era stata soddisfatta spontaneamente, senza necessità di un ordine giudiziale; non residuava pertanto utilità a una pronuncia di merito. Non ha disposto la nomina del commissario ad acta né l'astreinte. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della condotta processuale dell'INPS.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Sussistono i presupposti per addivenire ad una pronuncia declaratoria della cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., risultando per tabulas che l’INPS, nelle more del giudizio, abbia proceduto all’integrale adempimento degli obblighi di pagamento discendenti dal titolo azionato.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, durante il giudizio, l'amministrazione adempie integralmente gli obblighi oggetto dell'azione e soddisfa la pretesa sostanziale.
art. 112 c.p.a.
Pertanto, la ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. al fine di sentire ordinare all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato in epigrafe, provvedendo al pagamento delle citate somme, con contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’INPS per il caso di suo inadempimento, e con condanna dell’Ente al pagamento di una somma di danaro dovuta dal Comune resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato (art. 114, comma 4, lett. e), c.d. astreinte) nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio.
La disposizione è richiamata quale base dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere la piena esecuzione del titolo giudiziale; nel caso concreto, il TAR non ha impartito ordini esecutivi perché l'adempimento è intervenuto nelle more.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Pertanto, la ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. al fine di sentire ordinare all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato in epigrafe, provvedendo al pagamento delle citate somme, con contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’INPS per il caso di suo inadempimento, e con condanna dell’Ente al pagamento di una somma di danaro dovuta dal Comune resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato (art. 114, comma 4, lett. e), c.d. astreinte) nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio.
La norma è indicata come fondamento della richiesta di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; la sentenza non esamina nel merito la domanda, venuta meno la necessità di ulteriori misure a seguito dell'integrale pagamento.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito quando l'amministrazione, con attività spontanea e non in esecuzione di un ordine giudiziale, soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
- La sopravvenuta soddisfazione deve essere piena e irretrattabile, tale da non lasciare al ricorrente alcuna utilità residua nell'ottenere una pronuncia di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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