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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16272/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava la deduzione, in capo a Servizi, della quota di ammortamento dell'avviamento (e più in generale la riorganizzazione interna al gruppo) relativa al ramo "Ingegneria e Impianti" trasferito da Progetti a Servizi, ritenendo che gli atti di riorganizzazione fossero privi di ragioni economiche reali e finalizzati ad ottenere indebiti benefici fiscali (doppia deduzione delle perdite, elusione del divieto di riporto delle perdite preesistenti), in violazione degli artt. 103 e 172 del TUIR e configurando una fattispecie elusiva ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (error in iudicando sull'interpretazione dell'art. 37-bis D.P.R. 600/1973), assorbendo il primo motivo, ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato la causa alla Corte Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, perché esamini nuovamente e motivi compiutamente sulla concreta elusività del trasferimento del ramo d'azienda "Ingegneria e Impianti" (tenendo conto, tra l'altro, della reale operatività residua di Progetti e dei tempi e modalità delle operazioni). Le spese del giudizio di cassazione sono regolate in sede di rinvio. Non è stato deciso nel merito se l'operazione fosse elusiva: la decisione ordinatoria lascia la valutazione fattuale al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 103 Tuir

    Riferito dall'Ufficio in relazione alla deducibilità/amortamento dell'avviamento iscritto da Servizi e alla correttezza fiscale della quota di ammortamento dedotta; la norma è stata richiamata per contestare la deduzione fiscale effettuata.

  • art. 172 Tuir

    Richiamato dall'Ufficio per censurare la riorganizzazione come finalizzata all'aggiramento del divieto previsto in materia di riporto delle perdite fiscali pregresse (in particolare per gli effetti straordinari derivanti da operazioni di ristrutturazione societaria).

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    la lettera b) del comma 3 ricomprendeva tra i negozi elusivi "il trasferimento o il godimento di aziende"

    La Corte di Cassazione rileva che l'art. 37-bis, comma 3, lettera b), includeva espressamente il trasferimento di aziende/rami d'azienda fra i negozi suscettibili di utilizzo elusivo: pertanto la CTR ha errato nel ritenere che le cessioni d'azienda fossero fuori dall'ambito normativo antielusivo. Ciò ha imposto il rinvio per verifica concreta dell'elusività.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in tema di tempestività del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo alla luce della sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 50/2017 conv. con l. n. 96/2017.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) utilizzata dalla Corte per inquadrare i motivi proposti dall'Agenzia e per sancire la cassazione con rinvio.

  • art. 41 Cost.

    Riferimento costituzionale utilizzato dalla Corte per ricordare che la libera iniziativa economica può legittimare l'organizzazione del gruppo e la diversificazione degli oggetti sociali; pertanto non ogni scelta organizzativa è automaticamente elusiva e va valutata la concreta ragione economica.

Massime di principio

  • Il trasferimento di un ramo d'azienda all'interno di un gruppo (anche dalla controllata alla controllante) rientra astrattamente tra le fattispecie che l'antielusione poteva colpire: va quindi valutata la concreta elusività, non esclusa a priori.
  • Il giudice deve motivare compiutamente se l'operazione ha ragioni economiche e operative reali o è stata posta in essere principalmente per ottenere un vantaggio fiscale (valutare tempistica, liquidazioni immediate, mantenimento di attività operative, documentazione e scopi economici).
  • La mera possibilità di ottenere un risparmio d'imposta non basta a qualificare l'operazione come elusiva: occorre verificare l'assenza di valide ragioni economiche e l'artificiosità dell'operazione.
  • In caso di contestazione di deduzioni (es. ammortamento dell'avviamento) l'Amministrazione deve collegare la disconoscimento al contesto riorganizzativo dimostrando il carattere elusivo dell'operazione; il giudice di merito deve esporre le ragioni della propria valutazione fattuale e giuridica.
  • La libertà di iniziativa economica e la legittimità di configurare diversamente gli oggetti sociali all'interno del gruppo sono elementi rilevanti a difesa del contribuente, ma non escludono il controllo dell'Amministrazione fiscale quando emergono indizi di artificiosità.
  • Quando la norma antielusiva è richiamata, la valutazione compete al giudice di merito e richiede un esame concreto e motivato; la Corte di cassazione può cassare e rinviare se il giudice di merito ha errato nella qualificazione normativa o non ha adeguatamente motivato.

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