Cassazione Civile, Sentenza n. 22047/2020 del 13/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Delta Italy impugnava la sentenza per errata interpretazione dell'art. 43 l. fall. e per violazione dell'art. 112 c.p.c. Sosteneva che la perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento riguarda solo i rapporti patrimoniali inclusi nel fallimento e che, pertanto, aveva interesse e titolo a riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interrotto, per impedire che il decreto diventasse definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. e potesse essere poi opposto nei suoi confronti quando fosse tornata in bonis. Denunciava inoltre che l'eccezione di difetto di capacità processuale non era rilevabile d'ufficio e che il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello sulla base di una simile eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il giudice di merito avesse errato nel dichiarare improcedibile l'opposizione riassunta da Delta Italy. La Corte ha chiarito che il decreto ingiuntivo non reso esecutivo prima dell'apertura del fallimento è inopponibile alla massa fallimentare e che, nondimeno, il debitore fallito conserva l'interesse e l'onere di riassumere il giudizio di opposizione per evitare che, per mancata o intempestiva riassunzione, il decreto acquisti efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c. e gli venga poi opposto quando tornerà in bonis. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, riservando a quest'ultima la decisione sulle spese; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 43 l. fall.
La perdita della capacità processuale del fallito riguarda solo i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; il fallito conserva la possibilità di riassumere giudizi relativi a rapporti non compresi nel passivo per evitare effetti pregiudizievoli quando tornerà in bonis
art. 653 c.p.c.
Se il procedimento si estingue e il decreto ingiuntivo non viene tempestivamente impugnato o il giudizio non viene riassunto, il decreto può acquisire efficacia esecutiva; perciò il debitore ha interesse a riassumere l'opposizione per evitare tale esito
art. 52 l. fall.
Esprime il principio di "vis attractiva" del fallimento: l'accertamento dei crediti deve avvenire con le modalità della verificazione dello stato passivo, con conseguente esclusione per il curatore dell'obbligo di riassumere l'opposizione monitoria
artt. 92 ss. l. fall. (capo V, r.d. n. 267/1942)
Determinano le modalità dell'accertamento dello stato passivo; la Corte conferma che l'accertamento sommario del decreto ingiuntivo non sostituisce la verificazione fallimentare
art. 96 l. fall.
"[i]l decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso"
La disposizione (soprattutto l'ultimo comma recepito dalla riforma) sancisce che le pronunce che rendono esecutivo lo stato passivo hanno efficacia solo endofallimentare; ciò rafforza la distinzione tra accertamento in sede concorsuale e gli effetti sul processo ordinario
art. 305 c.p.c.
Richiamato nel contesto dell'estinzione del processo per inattività: l'estinzione del giudizio può determinare, ove non si provveda a riassumere, la possibilità che il decreto diventi definitivo con gli effetti previsti dall'art. 653 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la dichiarazione di nullità della sentenza basata su una eccezione di difetto di capacità rilevabile d'ufficio; la Cassazione ha però assorbito questo motivo dopo aver accolto il primo
art. 120 c.p.c., comma 3
Richiama la possibilità per il creditore, una volta cessata l'efficacia della procedura concorsuale e se il credito non è stato soddisfatto in sede fallimentare, di riprendere l'azione esecutiva individuale; da ciò deriva l'interesse del debitore a impedire che il decreto diventi titolo esecutivo
art. 142 l. fall.
Richiamato come limite: l'eventuale esdebitazione può incidere sugli effetti della riscossione post-fallimento, ma non muta il principio che il decreto ingiuntivo può divenire esecutivo se il giudizio non è riassunto
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non munito di formula esecutiva prima dell'apertura del fallimento è inopponibile alla massa fallimentare; l'accertamento sommario del monitorio non sostituisce la verificazione del passivo
- Il debitore fallito conserva l'interesse e l'onere di riassumere l'opposizione a decreto ingiuntivo, quando il giudizio è stato interrotto dal fallimento, per evitare che il decreto diventi definitivo ed esecutivo e possa poi essergli opposto al ritorno in bonis
- Il curatore non è obbligato a riassumere i giudizi di opposizione monitoria: l'accertamento dei crediti avviene in sede fallimentare secondo le regole del capo V
- Se il decreto diventa esecutivo per mancata riassunzione, il creditore potrà agire individualmente alla chiusura del fallimento per quanto non soddisfatto, salvo gli effetti dell'esdebitazione
- In caso di conflitto su capacità processuale post-fallimento, l'eccezione sulla perdita di capacità riguarda principalmente i rapporti inclusi nel fallimento e può essere fatta valere dal curatore; il fallito resta legittimato per i rapporti esterni al passivo
- In situazioni analoghe è prudente riassumere tempestivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo se si intende impedire che il titolo monitorio acquisti efficacia esecutiva al momento del ritorno in bonis
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