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Ordinanza

Ordinanza n. 979/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento n. prot. 383 del 07.01.2026, emesso dal Comune di Marigliano, avente ad oggetto “annullamento in autotutela ex art. 21 nonies, co. 2 bis, della L. n. 241/90 della Segnalazione Certificata Inizio Attività n. 3438, assunta al prot. comunale n. 29619 del 18/9/24, ex art. 22, c. del DPR n. 380/2001, riguardante il fabbricato sito in Marigliano alla Via Del Carmine civ 67/A”, notificato al ricorrente a mezzo pec in data 07.01.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela della SCIA edilizia relativa a un fabbricato sito in Marigliano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di annullamento in autotutela, adottato ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, della SCIA edilizia presentata ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 380/2001. Ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia dell'atto, deducendo implicitamente la necessità di tutela cautelare rispetto agli effetti dell'annullamento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. La natura del provvedimento impugnato non giustificava, di per sé, la sospensione cautelare. Il Collegio ha inoltre rilevato che, con separata ordinanza adottata nella stessa data, aveva sospeso l'ordine di sgombero relativo al medesimo immobile; pertanto, le esigenze cautelari prospettabili risultavano comunque tutelate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Costituisce la base normativa del provvedimento comunale di annullamento in autotutela della SCIA.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    È indicato quale fondamento normativo della SCIA edilizia oggetto dell'annullamento comunale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la misura è stata negata per assenza di periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la concreta sussistenza del periculum in mora; la mera natura dell'atto impugnato non è sufficiente a giustificare la misura.
  • Quando un diverso provvedimento riferito alla medesima situazione sostanziale è già stato sospeso dal giudice, la tutela cautelare così accordata può escludere il periculum in mora con riguardo all'atto collegato, rendendo non necessaria la sospensione di quest'ultimo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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