Cassazione Penale, Sentenza n. 11471/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva parzialmente riformato in senso favorevole la sentenza di primo grado (Tribunale di Terni) relativa a fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione attribuiti all'imputata, in qualità di presidente del CdA della "Locanda di Colle dell'Oro". L'imputata deduceva: 1) violazione di legge e travisamento della prova circa la sussistenza della distrazione di euro 28.000,00; 2) violazione degli artt. 516, 517, 519 e 522 c.p.p. (correlazione tra imputazione e sentenza); 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 56 l. fall.; 4) violazione di norme processuali (artt. 192, 530, 533 c.p.p.) nonché contestazioni sulla mancata riconoscimento della compensazione dei crediti tra la ricorrente e la società fallita.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto alcuni motivi inammissibili (in particolare il primo, perché si traduceva in una mera rinnovata valutazione della prova e in una richiesta di travisamento dei fatti, materia non consentita in sede di legittimità; inoltre è stata rilevata la mancata autosufficienza del ricorso rispetto ad atti e produzioni). Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: la presunta violazione della correlazione tra imputazione e sentenza è stata esclusa poiché la diversa condotta era stata portata a conoscenza dell'imputata e questa ha potuto esercitare la propria difesa; la doglianza sulla compensazione è stata respinta in quanto, secondo la giurisprudenza richiamata, la compensazione a vantaggio dell'amministratore/socio in periodo di dissesto può integrare il reato di bancarotta per distrazione. Il ricorso è quindi rigettato e segue la condanna della ricorrente (tra cui, tipicamente, spese processuali).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamata per affermare il limite della cassazione nel riesame del travisamento del fatto e nella rinnovata valutazione delle risultanze probatorie decise dal giudice di merito
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Citato in relazione alla procedura di requisitoria scritta e alle modalità di trattazione orale dei ricorsi in Cassazione
artt. 516, 517, 519 e 522, c.p.p.
artt. 516, 517, 519, 522 c.p.p.
Richiamati in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza e al diritto al contraddittorio: la Corte distingue i casi in cui la diversa qualificazione non sorprende l'imputato e non viola il principio
art. 56, legge fallimentare
Valutato in ordine alla rilevanza temporale della compensazione e alla sua applicabilità; la Corte ritiene che la compensazione posta in periodo di dissesto possa integrare bancarotta per distrazione
artt. 192, 530 e 533, c.p.p.
artt. 192, 530, 533 c.p.p.
Richiamati rispetto a censure processuali generiche sollevate dalla difesa, ma le censure sono state ritenute carenti di specificità
art. 521 c.p.p.
Interpretato in relazione alla nozione di "fatto diverso": non è necessariamente escluso se l'imputato è stato messo a conoscenza e ha potuto difendersi
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28/07/1989, n. 271
Richiamato nel contesto dell'onere di indicazione e allegazione degli atti che si assume travisati in cassazione (autosufficienza del ricorso)
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
art. 111 Cost.; art. 6 Convenzione europea diritti dell'uomo
Rilevati in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio circa la qualificazione giuridica dei fatti: la rinnovata qualificazione non viola tali principi se non avviene "a sorpresa" per l'imputato
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della prova: i motivi che si risolvono in un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie sono inammissibili
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: vanno indicate e, se necessario, allegate le produzioni e gli atti che si assumono travisati; altrimenti la censura di motivazione è inammissibile
- Una diversa qualificazione giuridica del fatto in sentenza non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se la diversa fattispecie era prevedibile e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi (non deve essere "a sorpresa")
- In tema di bancarotta fraudolenta, la compensazione realizzata dall'amministratore/socio in periodo di dissesto, finalizzata a soddisfare crediti personali, può integrare il reato di bancarotta per distrazione e non necessariamente quello di bancarotta preferenziale
- Le censure generiche e prive di puntuale indicazione degli atti e dei dati probatori sono destinate a non essere accolte: il ricorrente deve dimostrare la specifica incompatibilità dell'atto invocato con la motivazione impugnata
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