Sentenza n. 1038/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota a firma del Responsabile del Procedimento – Settore 7° di detto Comune 15/4/2021, prot. 7619 ("Escussione Polizza n. 360859392 – Generali Italia S.p.A."), trasmessa alla Società ricorrente con p.e.c. in pari data; - della nota del medesimo Responsabile del Procedimento 15/4/2021, prot. 7621 ("Richiesta pagamento accordo sostitutivo – Convenzione relativa al progetto per la realizzazione di villaggio turistico in Via del Sorì a Diano Marina"), anch'essa comunicata in pari data; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente della nota a firma del Responsabile Settore 7° e del Responsabile del Procedimento 3/6/2021, prot. 11282 ("Risposta a note prot. n. 9671 e 9672 del 12.05.2021 relative a struttura turistico ricettiva in Via del Sorì – richiesta versamento dell'importo di € 151.398,95 – Escussione Polizza fidejussoria – ed a nota prot. n. 10335 del 19.05.2021 di trasmissione Relazione Tecnica ed allegati"), comunicata il 3/6/2021, nonché per l'accertamento a) dell'insussistenza dei presupposti per l'escussione, da parte del Comune di Diano Marina, della polizza fideiussoria 24/2/2016 n. 360859382, emessa da Generali Italia s.p.a. – Agenzia di Imperia a garanzia delle obbligazioni assunte da Diana s.r.l. unipersonale con la Convenzione urba-nistica sottoscritta con il Comune in data 4/5/2016; b) l'illegittimità e infondatezza della pretesa comunale volta a ottenere il pagamento, da parte di Diana s.r.l., della somma di euro euro 151.398,25, pari al "valore delle opere di urbanizzazione" (aventi ad oggetto la realizzazione di un nuovo ponticello di attraversamento del Rio Ciapasso), come richiesto con nota del Settore 7° del Comune 15/4/2021, prot. 7621, e per la condanna del Comune a restituire alla ricorrente le somme che venissero da essa eventualmente versate in corso di causa per i titoli suddetti, con interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diana S.r.l. Unipersonale il 9/9/2021: - della nota a firma del Responsabile del Procedimento – Settore 7° di detto Comune 15/4/2021, prot. 7619 ("Escussione Polizza n. 360859392 – Generali Italia S.p.A."), trasmessa alla Società ricorrente con p.e.c. in pari data; - della nota del medesimo Responsabile del Procedimento 15/4/2021, prot. 7621 ("Richiesta pagamento accordo sostitutivo – Convenzione relativa al progetto per la realizzazione di villaggio turistico in Via del Sorì a Diano Marina"), anch'essa comunicata in pari data; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente della nota a firma del Responsabile Settore 7° e del Responsabile del Procedimento 3/6/2021, prot. 11282 ("Risposta a note prot. n. 9671 e 9672 del 12.05.2021 relative a struttura turistico ricettiva in Via del Sorì – richiesta versamento dell'importo di € 151.398,95 – Escussione Polizza fidejussoria – ed a nota prot. n. 10335 del 19.05.2021 di trasmissione Relazione Tecnica ed allegati"), comunicata il 3/6/2021, nonché per l'accertamento: a) dell'insussistenza dei presupposti per l'escussione, da parte del Comune di Diano Marina, della polizza fideiussoria 24/2/2016 n. 360859382, emessa da Generali Italia s.p.a. – Agenzia di Imperia a garanzia delle obbligazioni assunte da Diana s.r.l. unipersonale con la Convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune in data 4/5/2016; b) dell'illegittimità e infondatezza della pretesa comunale volta a ottenere il pagamento, da parte di Diana s.r.l., della somma di euro euro 151.398,25, pari al "valore delle opere di urbanizzazione" (aventi ad oggetto la realizzazione di un nuovo ponticello di attraversamento del Rio Ciapasso), come richiesto con nota del Settore 7° del Comune 15/4/2021, prot. 7621, e per la condanna del Comune a restituire alla ricorrente le somme che venissero da essa eventualmente versate in corso di causa per i titoli suddetti, con interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali concernenti l'escussione di una polizza fideiussoria e la richiesta di pagamento del valore di opere di urbanizzazione previste da una convenzione urbanistica
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le note comunali del 15 aprile 2021 e del 3 giugno 2021 relative all'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia delle obbligazioni assunte con la convenzione urbanistica del 4 maggio 2016 e alla richiesta di pagamento di euro 151.398,25, corrispondenti al valore delle opere di urbanizzazione aventi ad oggetto la realizzazione di un nuovo ponticello sul Rio Ciapasso. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia e dell'illegittimità della pretesa comunale, nonché la restituzione delle somme eventualmente versate. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti.
La decisione
A seguito di nuovi atti adottati dal Comune, la società ricorrente ha dichiarato, con memoria del 15 maggio 2026, l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il Collegio, preso atto delle memorie delle parti e dell'accordo sulla regolazione delle spese, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., compensando integralmente le spese di giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità delle note impugnate né la fondatezza delle pretese relative alla polizza fideiussoria e alle opere di urbanizzazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere quando sopravvengono atti o fatti idonei a soddisfare integralmente la pretesa azionata, secondo quanto risulta dagli atti di causa e dall'accordo delle parti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento telematico; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- La sopravvenienza di nuovi atti amministrativi, quando determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulla pretesa azionata, consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non comporta una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati né sulla fondatezza sostanziale delle pretese dedotte, ma definisce il giudizio per sopravvenuta soddisfazione della posizione controversa.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando tale regolazione sia concordata dalle parti e recepita dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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