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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24586/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello sostenendo: 1) violazione di legge nella determinazione della pena con riferimento agli artt. 69 e/o 2 c.p., per non aver confrontato la circostanza aggravante (la minaccia come aggravante del danneggiamento, ai sensi del previgente art. 635, co. 2, n. 1) c.p.) con le circostanze attenuanti generiche riconosciute; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la negazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Il motivo relativo alla non menzione è stato assorbito. La Corte ha rilevato che il fatto era anteriore alla riforma del 2016, pertanto la minaccia costituiva aggravante ai sensi del previgente art. 635, co. 2, n. 1), e che la corte territoriale avrebbe dovuto compiere il giudizio di comparazione tra tale aggravante e le circostanze attenuanti generiche (art. 69 c.p.). L'omissione di tale bilanciamento è stata considerata errore di diritto rilevante che impone la rinnovazione del giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 612, co. 2, c.p.

    Reato di minaccia aggravata; nel caso concreto la minaccia è stata considerata come circostanza che era stata originariamente assorbita nel reato di danneggiamento, ma va valutata ai fini del bilanciamento con le attenuanti

  • art. 4, co. 2, L. n. 110 del 1975

    Norma richiamata nell'originaria imputazione (capo B); nel processo il reato riferito a questa disposizione è stato dichiarato estinto per prescrizione

  • art. 635, co. 1, c.p.

    Previgente disciplina del delitto di danneggiamento che fissava la misura della pena (fino a un anno di reclusione o multa fino a 309 euro); la Corte ha richiamato che la determinazione della pena avrebbe dovuto avvenire tenendo conto di tale limite

  • art. 635, co. 2, n. 1), c.p.

    Previgente comma che qualificava la minaccia come circostanza aggravante del danneggiamento; rilevante perché il fatto era anteriore alla riforma che ha modificato l'articolo

  • art. 69, c.p.

    Principio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; anche per circostanze eterogenee (attenuanti generiche vs aggravanti speciali) il giudice deve svolgere il giudizio di bilanciamento salvo divieto espresso, e ciò non è avvenuto

  • art. 2, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Riferimento normativo alla riforma che ha modificato l'art. 635 c.p.; rilevante temporalmente perché il fatto era anteriore alla riforma, con conseguente applicazione della previgente disciplina

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che disciplina la trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi; citata in relazione alla procedura di requisitoria scritta del Procuratore generale

  • Giurisprudenza: Cass., Sez. 2, n. 17347/2021

    Precedente richiamato per affermare che il giudizio di bilanciamento tra circostanze ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte, e che non v'è divieto di comparazione tra circostanze eterogenee salvo espressa disposizione contraria

Massime di principio

  • Se il fatto è anteriore a una riforma che ha modificato la disciplina di un reato, va applicata la previgente normativa (principio di legalità e tempus regit actum).
  • Quando nel procedimento emergono sia circostanze aggravanti (anche se 'speciali') sia circostanze attenuanti generiche, il giudice deve procedere al giudizio di comparazione/bilanciamento ex art. 69 c.p.; non esiste divieto generale di comparare circostanze eterogenee salvo espressa previsione normativa.
  • L'omissione del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un vizio rilevante che può determinare l'annullamento del trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Se, a seguito del bilanciamento, le attenuanti prevalgono o si equivalgono alle aggravanti, la determinazione della pena deve rispettare i limiti previsti dalla normativa applicabile al momento del fatto (anche limite massimo previsto dal previgente art. 635, co. 1, quando rilevante).
  • La prescrizione o l'estinzione di singoli capi (es. per prescrizione) non esime il giudice dall'accertamento e dal corretto bilanciamento delle circostanze rilevanti per la determinazione complessiva della pena.
  • In presenza di errori di diritto nella motivazione sanzionatoria la Corte di Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alla pena e disporre il rinvio ad altra sezione per evitare pregiudizi legati alla composizione del collegio.

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