Cassazione Penale, Sentenza n. 24586/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello sostenendo: 1) violazione di legge nella determinazione della pena con riferimento agli artt. 69 e/o 2 c.p., per non aver confrontato la circostanza aggravante (la minaccia come aggravante del danneggiamento, ai sensi del previgente art. 635, co. 2, n. 1) c.p.) con le circostanze attenuanti generiche riconosciute; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la negazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Il motivo relativo alla non menzione è stato assorbito. La Corte ha rilevato che il fatto era anteriore alla riforma del 2016, pertanto la minaccia costituiva aggravante ai sensi del previgente art. 635, co. 2, n. 1), e che la corte territoriale avrebbe dovuto compiere il giudizio di comparazione tra tale aggravante e le circostanze attenuanti generiche (art. 69 c.p.). L'omissione di tale bilanciamento è stata considerata errore di diritto rilevante che impone la rinnovazione del giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 612, co. 2, c.p.
Reato di minaccia aggravata; nel caso concreto la minaccia è stata considerata come circostanza che era stata originariamente assorbita nel reato di danneggiamento, ma va valutata ai fini del bilanciamento con le attenuanti
art. 4, co. 2, L. n. 110 del 1975
Norma richiamata nell'originaria imputazione (capo B); nel processo il reato riferito a questa disposizione è stato dichiarato estinto per prescrizione
art. 635, co. 1, c.p.
Previgente disciplina del delitto di danneggiamento che fissava la misura della pena (fino a un anno di reclusione o multa fino a 309 euro); la Corte ha richiamato che la determinazione della pena avrebbe dovuto avvenire tenendo conto di tale limite
art. 635, co. 2, n. 1), c.p.
Previgente comma che qualificava la minaccia come circostanza aggravante del danneggiamento; rilevante perché il fatto era anteriore alla riforma che ha modificato l'articolo
art. 69, c.p.
Principio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; anche per circostanze eterogenee (attenuanti generiche vs aggravanti speciali) il giudice deve svolgere il giudizio di bilanciamento salvo divieto espresso, e ciò non è avvenuto
art. 2, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Riferimento normativo alla riforma che ha modificato l'art. 635 c.p.; rilevante temporalmente perché il fatto era anteriore alla riforma, con conseguente applicazione della previgente disciplina
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che disciplina la trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi; citata in relazione alla procedura di requisitoria scritta del Procuratore generale
Giurisprudenza: Cass., Sez. 2, n. 17347/2021
Precedente richiamato per affermare che il giudizio di bilanciamento tra circostanze ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte, e che non v'è divieto di comparazione tra circostanze eterogenee salvo espressa disposizione contraria
Massime di principio
- Se il fatto è anteriore a una riforma che ha modificato la disciplina di un reato, va applicata la previgente normativa (principio di legalità e tempus regit actum).
- Quando nel procedimento emergono sia circostanze aggravanti (anche se 'speciali') sia circostanze attenuanti generiche, il giudice deve procedere al giudizio di comparazione/bilanciamento ex art. 69 c.p.; non esiste divieto generale di comparare circostanze eterogenee salvo espressa previsione normativa.
- L'omissione del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un vizio rilevante che può determinare l'annullamento del trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio.
- Se, a seguito del bilanciamento, le attenuanti prevalgono o si equivalgono alle aggravanti, la determinazione della pena deve rispettare i limiti previsti dalla normativa applicabile al momento del fatto (anche limite massimo previsto dal previgente art. 635, co. 1, quando rilevante).
- La prescrizione o l'estinzione di singoli capi (es. per prescrizione) non esime il giudice dall'accertamento e dal corretto bilanciamento delle circostanze rilevanti per la determinazione complessiva della pena.
- In presenza di errori di diritto nella motivazione sanzionatoria la Corte di Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alla pena e disporre il rinvio ad altra sezione per evitare pregiudizi legati alla composizione del collegio.
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