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Risoluzione

Risoluzione n. 132 del 24/10/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la proroga del super ammortamento al 30 giugno 2018 e dell’iper ammortamento al 30 settembre 2018 spetta anche quando il bene, inizialmente ordinato e accompagnato da acconto del 20% verso il fornitore entro il 31 dicembre 2017, venga poi acquisito tramite leasing. È necessario che permangano l’ordine accettato e il versamento minimo entro il 31 dicembre 2017; nei casi di compensazione dell’acconto o di sua restituzione, la maggiorazione resta fruibile a specifiche condizioni sul maxicanone e sul richiamo al contratto originario.

Chiarimenti su super e iper ammortamento per beni in leasing

Super e iper ammortamento per beni acquisiti in leasing

La risoluzione fornisce chiarimenti sull’applicazione della proroga del super ammortamento e dell’iper ammortamento ai beni acquisiti in leasing, con particolare riguardo agli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2017 mediante ordine accettato e acconto minimo del 20%, ma poi finalizzati tramite locazione finanziaria dopo tale data.

Quesito interpretativo

L’Agenzia esamina il caso in cui l’investitore, entro il 31 dicembre 2017, abbia:

  • effettuato l’ordine del bene;
  • ottenuto l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore;
  • versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

per poi scegliere successivamente di acquisire il bene non in proprietà, ma tramite leasing. Le perplessità riguardano se, in tali ipotesi, la proroga al 30 giugno 2018 per il super ammortamento e al 30 settembre 2018 per l’iper ammortamento possa comunque applicarsi.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama l’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per il super ammortamento:

  • la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017;
  • la proroga opera fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per l’iper ammortamento:

  • la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per i beni dell’allegato A spetta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017;
  • il termine è prorogato al 30 settembre 2018 in presenza, entro il 31 dicembre 2017, delle medesime condizioni di ordine accettato e acconti minimi.

Condizioni per la proroga

La proroga della maggiorazione è ammessa solo se, entro il 31 dicembre 2017, risultano soddisfatte entrambe le condizioni:

  • l’ordine è stato accettato dal venditore;
  • è stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

In assenza di entrambe le condizioni, gli investimenti effettuati nel periodo successivo non rientrano nella proroga.

Chiarimenti della circolare n. 4/E del 2017

La risoluzione richiama quanto già affermato nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017:

  • per i beni acquistati in proprietà, la verifica dei requisiti è relativamente agevole, perché ordine accettato e acconto sono documentabili con atti e pagamenti;
  • per i beni acquisiti in leasing, entro il 31 dicembre 2017 devono essere:
    • sottoscritto il contratto di leasing da entrambe le parti;
    • versato un maxicanone almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

In tale ipotesi, la maggiorazione spetta anche se la consegna del bene o il collaudo avvengono oltre il 31 dicembre 2017 ma entro il 30 giugno 2018.

Fattispecie esaminate: passaggio successivo al leasing

L’Agenzia afferma che deve essere confermato il principio di non discriminazione degli investimenti in base alla forma tecnica di acquisizione.

Ipotesi B.2.a: compensazione dell’acconto con il maxicanone

Se l’investitore, dopo aver versato l’acconto al fornitore entro il 31 dicembre 2017, compensa tale importo con il maxicanone iniziale dovuto alla società di leasing, può fruire della maggiorazione. È infatti irrilevante che l’impegno iniziale sia stato assunto verso il fornitore e che, per effetto della compensazione, l’acconto si trasformi sostanzialmente in maxicanone.

Ipotesi B.2.b: restituzione dell’acconto e successivo leasing

Anche in questo caso l’investitore può fruire della maggiorazione, purché:

  • al momento della restituzione dell’acconto e della stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone almeno pari all’acconto restituito;
  • nel contratto di leasing sia inserito il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Principio affermato

Il punto centrale della pronuncia è che non rileva, ai fini del beneficio, che l’impegno iniziale all’acquisto sia stato assunto nei confronti del fornitore anziché del locatore, purché entro il 31 dicembre 2017 vi siano stato:

  • l’ordine accettato;
  • il versamento minimo del 20%.

La successiva scelta del leasing non fa venire meno il diritto alla maggiorazione, se la struttura dell’operazione conserva il collegamento con l’investimento originariamente “prenotato” e sono rispettate le condizioni sul maxicanone e sulla documentazione contrattuale.

Esito operativo

La risoluzione conclude quindi che la maggiorazione per super o iper ammortamento è riconosciuta anche quando:

  • il bene è stato inizialmente ordinato e accontato presso il fornitore entro il 31 dicembre 2017;
  • successivamente l’investimento viene realizzato tramite leasing;
  • nelle ipotesi di restituzione dell’acconto, il contratto di leasing richiama espressamente l’ordine originario e prevede un maxicanone almeno pari all’acconto.

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi esposti.

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