Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06204/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La ricorrente principale ha rinunciato al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia e ha concordato la compensazione delle spese di lite. La Corte ha quindi dichiarato il giudizio di legittimità estinto, senza regolazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Una società cessionaria di crediti indennitari derivanti dal ritardo di un volo aveva agito contro la compagnia aerea per ottenere l'indennizzo previsto dal Regolamento CE n. 261/2004, assumendo di essere cessionaria del credito spettante al passeggero originario. In primo grado la domanda era stata respinta per nullità della cessione, ritenuta riconducibile a un'attività di concessione di finanziamenti riservata agli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 106 t.u.b. Il giudice di appello aveva invece riformato la decisione, escludendo che si trattasse di finanziamento, ritenendo il corrispettivo determinato o determinabile e non opponibile alla cessionaria il divieto di cessione previsto dalle condizioni generali del vettore. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro la sentenza di appello; la cessionaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 261/2004

    richiamato quale fonte dell'indennizzo richiesto per il ritardo del volo e della posizione creditoria ceduta

  • art. 106 t.u.b.

    invocato nei gradi di merito per sostenere che l'attività svolta integrasse concessione di finanziamenti riservata agli intermediari autorizzati; la questione è stata superata dalla sentenza di appello e non affrontata nel merito dalla Corte di cassazione

  • art. 16.3 delle Condizioni Generali del contratto tra passeggero e vettore

    richiamato come clausola di divieto di trasferimento soggettivo dell'obbligazione, ritenuta dal giudice di appello non opponibile alla cessionaria per mancanza di prova della sua conoscenza

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di legittimità si estingue.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se le parti concordano la compensazione.
  • Le questioni di merito decise nei gradi di merito non vengono esaminate dalla Corte di cassazione quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoConto correnteImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.