Cassazione Civile, Ordinanza n. 06204/2025 del 08/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricorrente principale ha rinunciato al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia e ha concordato la compensazione delle spese di lite. La Corte ha quindi dichiarato il giudizio di legittimità estinto, senza regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
Una società cessionaria di crediti indennitari derivanti dal ritardo di un volo aveva agito contro la compagnia aerea per ottenere l'indennizzo previsto dal Regolamento CE n. 261/2004, assumendo di essere cessionaria del credito spettante al passeggero originario. In primo grado la domanda era stata respinta per nullità della cessione, ritenuta riconducibile a un'attività di concessione di finanziamenti riservata agli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 106 t.u.b. Il giudice di appello aveva invece riformato la decisione, escludendo che si trattasse di finanziamento, ritenendo il corrispettivo determinato o determinabile e non opponibile alla cessionaria il divieto di cessione previsto dalle condizioni generali del vettore. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro la sentenza di appello; la cessionaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 261/2004
richiamato quale fonte dell'indennizzo richiesto per il ritardo del volo e della posizione creditoria ceduta
invocato nei gradi di merito per sostenere che l'attività svolta integrasse concessione di finanziamenti riservata agli intermediari autorizzati; la questione è stata superata dalla sentenza di appello e non affrontata nel merito dalla Corte di cassazione
art. 16.3 delle Condizioni Generali del contratto tra passeggero e vettore
richiamato come clausola di divieto di trasferimento soggettivo dell'obbligazione, ritenuta dal giudice di appello non opponibile alla cessionaria per mancanza di prova della sua conoscenza
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di legittimità si estingue.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se le parti concordano la compensazione.
- Le questioni di merito decise nei gradi di merito non vengono esaminate dalla Corte di cassazione quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06180/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06183/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06187/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06189/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06192/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06193/2025 del 08/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →