Cassazione Civile, Ordinanza n. 04509/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, contestando alla società la mancata contabilizzazione di ricavi e l'indebita deduzione di poste passive, sulla base di un accertato sistema di vendita illecita di gasolio in regime agevolato desunto da rilevazioni GPS e da riscontri Telepass. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, ritenuto generico e privo di specifici motivi; 2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e delle norme tributarie sull'accertamento, sostenendo che la CTR avesse mal valutato le prove e non spiegato perché ritenere dimostrata la cessione a soggetti diversi da quelli indicati nei documenti fiscali; 3) violazione del divieto di doppia imposizione, assumendo che la medesima operazione fosse già stata tassata; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla deducibilità di una posta di € 23.521,15 accantonata a fondo svalutazione crediti.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi: ha ritenuto specificamente motivato l'appello dell'Agenzia; ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non censurabile in cassazione, valorizzando i verbali di accertamento e constatazione della Guardia di Finanza e le risultanze tecniche GPS/Telepass; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che l'avviso colpiva soltanto il differenziale di imposta relativo a maggiori ricavi non dichiarati e che quindi non vi era violazione del divieto di doppia imposizione. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva preso posizione sulla questione, tempestivamente riproposta dalla contribuente, relativa alla non deducibilità della posta di € 23.521,15 per crediti inesigibili accantonata al fondo svalutazione. La sentenza è stata pertanto cassata limitatamente a tale punto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello dell'Ufficio è ammissibile se contiene una critica specifica ai capi della decisione impugnata; non è necessario un particolare formalismo se i motivi consentono di individuare le rationes censurate.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta violazione processuale è scrutinabile solo se la censura riguarda realmente un vizio della sentenza o del procedimento e non una mera richiesta di riesame del merito.
artt. 2697 e 2727 c.c.
La censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito ha già apprezzato le risultanze disponibili.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel contesto dell'accertamento tributario fondato su elementi indiziari e riscontri tecnici.
art. 54 d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel contesto dell'accertamento tributario fondato su elementi indiziari e riscontri tecnici.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non ricorre il vizio di omesso esame quando il fatto storico risulta comunque considerato dal giudice di merito; resta non sindacabile in cassazione il puro dissenso sulla valutazione della prova.
art. 163 TUIR
Il divieto di doppia imposizione non opera quando l'accertamento riguarda il solo differenziale di imposta derivante da maggiori ricavi non dichiarati e non la medesima base imponibile già tassata integralmente.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente riproposta in appello integra vizio di nullità della sentenza e impone la cassazione sul punto.
art. 39 d.P.R. 600/1973
Richiamato anche nella ricostruzione dell'accertamento sui ricavi non contabilizzati.
art. 21 d.P.R. 633/1972
Richiamato tra le disposizioni invocate per la disciplina della fatturazione e delle operazioni imponibili.
art. 17 d.P.R. 633/1972
Richiamato tra le disposizioni invocate per la disciplina dell'IVA sulle operazioni imponibili.
art. 163 TUIR
Il richiamo al divieto di doppia imposizione è infondato se l'imposizione colpisce solo la quota di imponibile non dichiarata e la relativa differenza d'imposta.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla motivazione o sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del merito: se il giudice di appello ha esaminato i fatti storici e le prove, il dissenso sulla loro attendibilità non integra vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- L'appello tributario è ammissibile quando, pur senza eccessivi formalismi, contenga una critica puntuale e intelligibile alle ragioni della decisione di primo grado; la mera presenza di riferimenti giurisprudenziali o di motivazione per relationem non lo rende inammissibile se emerge il nucleo delle doglianze.
- Nel giudizio tributario, gli atti di accertamento e constatazione redatti da pubblici ufficiali possono costituire base probatoria rilevante e, se il giudice li ritiene più attendibili rispetto a una perizia di parte, tale scelta valutativa non è di regola censurabile in cassazione.
- Il divieto di doppia imposizione non è violato quando l'avviso recupera a tassazione soltanto il differenziale di imposta derivante da ricavi non dichiarati o da operazioni irregolari, e non reitera l'imposizione sulla medesima base imponibile già integralmente assoggettata a imposta.
- L'omessa pronuncia su una questione ritualmente riproposta in appello integra un vizio decisivo della sentenza e comporta la cassazione con rinvio sul punto non esaminato.
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