Sentenza n. 4723/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7644/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7644/2025, notificata al Ministero in data 11 novembre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 7 gennaio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere al docente il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Nonostante la definitività della pronuncia, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare la mancata esecuzione, ordinare al Ministero di adempiere entro un termine, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia e porre le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, sia l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha inoltre precisato le modalità di presentazione della parcella e di deposito telematico degli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione presuppone l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta; sono richiamati in particolare gli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Impone la presentazione della parcella del commissario entro il termine previsto, a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato, unitamente all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002, ai fini del rimborso connesso all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria dell'Amministrazione è ammissibile quando sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta, previsto a pena di decadenza dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal semplice deposito della relazione sull'attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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