Sentenza n. 3363/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Napoli sulla istanza di accesso civico generalizzato del 13.11.2025 e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, nonché per l’ordine di ostensione dei dati e documenti richiesti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Napoli sull'istanza di accesso civico generalizzato del 13 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Napoli sull'istanza di accesso civico generalizzato presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. L'istanza era diretta a conoscere se gli altri comproprietari di un complesso immobiliare avessero adempiuto al pagamento dell'IMU a partire dal 2016 e, in caso negativo, quali azioni l'amministrazione avesse intrapreso o intendesse intraprendere per il recupero del gettito fiscale. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere entro trenta giorni e ha chiesto l'ordine di ostensione dei dati e delle informazioni. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità per tardivo deposito, l'inammissibilità per violazione del contraddittorio e carenza di interesse e, nel merito, l'infondatezza della pretesa ostensiva. Prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato un atto qualificato come rinuncia agli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'atto depositato dal difensore non è stato qualificato come valida rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 84 c.p.a., poiché non risultava sottoscritto personalmente dalla parte o da un procuratore speciale e non era stato notificato alle altre parti costituite. Tuttavia, il suo contenuto manifestava in modo inequivocabile il venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio e all'ottenimento di una pronuncia sul merito. Il giudice ha rilevato che l'interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione e che, nel processo amministrativo, la parte può disporre dell'azione fino alla trattenuta della causa in decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha quindi dichiarato l'improcedibilità senza esaminare le eccezioni e il merito della pretesa di accesso. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
La disposizione è indicata come base normativa dell'istanza di accesso civico generalizzato.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia agli atti del giudizio richiede, secondo il giudice, la sottoscrizione personale della parte o di un procuratore speciale e la notificazione alle altre parti costituite; in mancanza, l'atto non produce gli effetti formali della rinuncia, pur potendo manifestare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione; la sua sopravvenuta carenza determina l'improcedibilità del ricorso.
- Nel processo amministrativo, la manifestazione inequivocabile della parte di non voler più coltivare la domanda può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche quando l'atto non integri formalmente una rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
- La parte ricorrente può disporre dell'azione fino a quando la causa viene trattenuta in decisione; in applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione e non può procedere all'esame del merito.
- La mancata osservanza delle forme previste per la rinuncia agli atti non impedisce al giudice di attribuire rilevanza sostanziale alla dichiarazione quando essa dimostri inequivocabilmente l'assenza di una residua utilità della pronuncia richiesta.
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