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Sentenza

Sentenza n. 7788/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale Annullamento D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dexter S.r.l. il 31/3/2023: Annullamento determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell’8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202303585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022, determinazione della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e, con motivi aggiunti, determinazione regionale n. 1 dell'8 febbraio 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali e delle determinazioni della Regione Puglia indicati in epigrafe, nonché degli atti connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 16 marzo 2026, ha comunicato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto prevista dal d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e di non avere più interesse alla decisione della controversia, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che non poteva essere dichiarata formalmente la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava in atti la comunicazione regionale dei provvedimenti di accertamento del pagamento ridotto, richiesta dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Tuttavia, la dichiarazione univoca della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione impediva al giudice di esaminare il merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha promosso. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia; i contributi unificati sono rimasti a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025

    in presenza del dichiarato pagamento in misura ridotta, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali

    La cessazione della materia del contendere presuppone la produzione o comunicazione dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento ridotto; in mancanza di tale adempimento, non può essere formalmente dichiarata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato

    La disposizione è richiamata quale base per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse

    La sopravvenuta e univoca rinuncia sostanziale all'interesse alla decisione di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso, impedendo l'esame del merito.

  • d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    facoltà di pagamento ridotto

    La normativa ha consentito alla ricorrente di effettuare un pagamento ridotto, circostanza dalla quale è derivato il venir meno dell'interesse alla decisione giudiziale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il giudice può esaminare la domanda di annullamento soltanto se permane un interesse concreto e attuale della parte che l'ha proposta; una dichiarazione univoca di sopravvenuto disinteresse, resa prima della decisione, preclude l'esame del merito e comporta l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sono istituti distinti: quando una disciplina speciale subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione di specifici atti amministrativi di accertamento, in mancanza di tali atti il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, se risulta comunque cessato l'interesse alla decisione.
  • Il principio della domanda comporta che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando il ricorrente dichiara, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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