Ordinanza n. 2183/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della determinazione dirigenziale rep. n. CI/3879/205 del 18/12/2025, rep. n. CI/283194/2025 del 18.12.2025, notificata a parte ricorrente, a mezzo P.E.C., il 30.12.2025, avente a oggetto “ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in via delle Capannelle 217, Foglio 970 Part. 311 a carico di Tennis Club Garden s.r.l. (proprietario e responsabile) e per essa il Legale Rappresentante protempore Caperna Massimo; società SGB s.r.l.s. (locataria e responsabile) e per essa il Legale Rappresentante protempore Granieri Sara; Granieri Simone (committente e responsabile) ai sensi dell'art. 16 comma 1, Legge Regionale Lazio n. 15/2008 e s.m.i.) Fasc. 179 UDE 2024”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di rimozione o demolizione di interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l’ingiunzione comunale di rimozione o demolizione relativa a interventi edilizi abusivi realizzati su un’area sita in Roma. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’omessa perimetrazione dell’abuso riferito a una superficie complessiva di circa 3.900 mq, l’erronea inclusione di un basamento in conglomerato cementizio di circa 50 mq, nonché l’inesistenza attuale di un prefabbricato di circa 50 mq e di due pedane in legno, che sarebbero stati rimossi nel novembre 2025. Quanto alla consistenza dell’abuso, la ricorrente ha prodotto un provvedimento di condono relativo a parte dei manufatti, ma non le planimetrie necessarie a individuare le porzioni assistite dal titolo edilizio e quelle abusive.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non incida sul provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l’ingiunzione è espressione di attività vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Ha posto a carico della ricorrente l’onere di dimostrare la legittimità urbanistica dei manufatti nella sua disponibilità, specificando le parti coperte da titolo edilizio e quelle da demolire; tale onere non è stato assolto, perché il provvedimento di condono è stato depositato senza le relative planimetrie. Il basamento di circa 50 mq è stato ritenuto abusivo anche sulla base dell’ammissione della stessa ricorrente, che si era impegnata a rimuoverlo. La questione relativa all’eventuale rimozione, nel novembre 2025, del prefabbricato e delle pedane è stata rimessa alla fase di merito e non incide, allo stato, sulla legittimità dell’ingiunzione, fondata sugli esiti del sopralluogo del 20 maggio 2024. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, l.r. Lazio n. 15/2008
ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati
È indicata quale base normativa dell’ingiunzione comunale di rimozione o demolizione degli interventi edilizi abusivi.
art. 10-bis l. 241/1990
La sua violazione non determina, nella fattispecie, l’illegittimità del provvedimento perché l’attività amministrativa è vincolata e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio procedimentale derivante dall’omessa osservanza dell’art. 10-bis non inficia il provvedimento quando, trattandosi di attività vincolata, è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e il rigetto della domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non comporta l’illegittimità di un’ingiunzione edilizia quando l’attività amministrativa è vincolata e risulta palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Chi impugna un’ingiunzione di demolizione contestando l’estensione dell’abuso deve fornire la prova della legittimità urbanistica delle porzioni dei manufatti di cui dispone, individuando specificamente le parti assistite da titolo edilizio e quelle abusive; il mero deposito del provvedimento di condono, senza le planimetrie necessarie alla delimitazione, non assolve tale onere probatorio.
- L’eventuale rimozione dei manufatti abusivi successiva al sopralluogo e all’adozione dell’ingiunzione può essere esaminata nel merito, ma non incide, di per sé, sulla legittimità originaria del provvedimento fondato sulla situazione accertata dall’amministrazione al momento dell’adozione.
- L’ammissione del carattere abusivo di una specifica opera e l’impegno del destinatario a rimuoverla costituiscono elementi idonei a escludere, in sede cautelare, la fondatezza della contestazione relativa a quella parte dell’ingiunzione.
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