Cassazione Penale, Sentenza n. 46016/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Più ricorsi con censure differenti: per Caputo Diego Antonio e Caputo Salvatore si contestava il presunto mancato rispetto del termine di 40 giorni per la vocatio in ius in appello (art. 601 c.p.p.); per Pierri Emanuel Giuseppe si contestava la determinazione delle pene: riconoscimento delle attenuanti generiche ma applicazione della riduzione solo al reato base e non ai reati attinti dal vincolo della continuazione, mancata motivazione specifica sulla determinazione delle pene per ciascun reato satellite e disparità di trattamento rispetto a coimputati; per Trianni Radames si evidenziava la pretesa prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e violazioni di artt. 62-bis e 69 c.p.; per Caputo Salvatore si denunciava inoltre la mancata applicazione della conversione della pena detentiva in pecuniaria (art. 545-bis c.p.p. e legge 689/1981); per Trianni Anselmo Antonio si eccepiva la mancata valutazione del vincolo di continuazione con fatti giudicati in altro procedimento e disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato: il ricorso di Pierri Emanuel Giuseppe fondato nella parte relativa al trattamento sanzionatorio: annulla limitatamente alla determinazione delle pene e rinvia alla Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto (va ricalcolato l'aumento per la continuazione tenendo conto dell'estensione della diminuzione per le attenuanti generiche se fondate su elementi soggettivi). I ricorsi di Caputo Diego Antonio e Caputo Salvatore sono stati rigettati (con condanna alle spese processuali). I ricorsi di Trianni Radames e Trianni Anselmo Antonio sono stati dichiarati inammissibili; per i ricorsi dichiarati inammissibili la parte privata è stata condannata al pagamento delle spese e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende di € 3.000,00. La Corte ha inoltre richiamato giurisprudenza di legittimità su applicazione delle attenuanti e sui limiti di censura in caso di patteggiamento in appello.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
termine di 40 giorni per la vocatio in ius in grado di appello
La disciplina introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.34) è stata ritenuta applicabile solo agli atti di impugnazione proposti dal 10/07/2024; i ricorsi anteriori a tale data non traggono beneficio dalla nuova previsione
art. 133 cod. pen.
circostanze attenuanti generiche
Se le attenuanti generiche sono riconosciute in ragione di elementi soggettivi riferibili all'imputato (es. comportamento processuale), la diminuzione deve essere estesa anche ai reati uniti dal vincolo della continuazione; se fondate su elementi oggettivi riferibili al singolo fatto, l'effetto può restare limitato al reato specifico
art. 62-bis e art. 69 cod. pen.
Richiamati nella discussione sulla prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti: il principio va applicato con motivazione specifica, soprattutto in ipotesi di reato continuato
art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello
La scelta di concordare una pena in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche in Cassazione: i ricorsi avverso sentenza emessa all'esito del concordato sono inammissibili salvo censure molto specifiche (es. difformità rispetto alla volontà della parte, mancanza del consenso del PM, pena illegale)
art. 545-bis cod. proc. pen.
conversione delle pene detentive brevi in sanzioni pecuniarie
Il giudice di appello non può applicare d'ufficio sanzioni sostitutive se non sia stata formulata specifica e motivata richiesta nell'atto di appello; l'assenza di tale richiesta rende la censura infondata
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata debba essere condannata al pagamento delle spese e, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della inammissibilità, anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende
art. 597 comma 5 cod. proc. pen.; art. 58 legge n. 689/1981
Richiamati per delimitare i poteri del giudice di appello in tema di sostituzione delle pene e per ricordare che l'ambito di applicazione delle sostitutive è tassativo e non può essere attivato d'ufficio senza richiesta
D.P.R. n. 309/1990 (art. 73, art. 74, art. 28)
art.73 c.1; art.74 c.6; art.28 c.1
Norme del testo unico sugli stupefacenti richiamate per le imputazioni (distinzione tra reati-base e reati connessi/continuazione, aggravanti e fattispecie specifiche)
Massime di principio
- Nel reato continuato l'estensione della riduzione per attenuanti generiche dipende dalla natura dell'elemento che giustifica la concessione: se è un elemento soggettivo riferibile all'imputato, la diminuzione deve valere per tutti i reati uniti dalla continuazione; se è un elemento oggettivo relativo al singolo fatto, può rimanere limitata a quel reato
- Il giudice che riconosce la continuazione deve comunque motivare con sufficiente dettaglio l'entità degli aumenti per i reati satellite; l'indicazione meramente sintetica non esime dalla valutazione degli elementi che incidono "quoad poenam"
- Le modifiche processuali (es. termine dei 40 giorni per la vocatio in ius) si applicano con efficacia temporale indicata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; norme introdotte successivamente non si applicano retroattivamente agli atti anteriori alla data di efficacia stabilita
- La scelta di concordare la pena in appello (art. 599-bis c.p.p.) limita il controllo in Cassazione: i ricorsi avverso sentenze frutto del concordato sono inammissibili salvo censure strettamente connesse alla legittimità e alla volontà manifestata dalla parte
- Il giudice di appello non può convertire d'ufficio pene detentive brevi in sanzioni pecuniarie senza che la parte abbia formulato nel proprio atto di impugnazione una specifica e motivata istanza in tal senso
- Le impugnazioni dichiarate inammissibili possono comportare non solo il rigetto della censura ma anche condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, una somma a favore della Cassa delle ammende; dunque va valutata con attenzione l'ammissibilità del ricorso prima del suo deposito
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