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Sentenza

Sentenza n. 513/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicataria di una procedura aperta per la fornitura di una smart control room di mobilità, dispositivi intelligenti e applicativo per l’analisi dei flussi video

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara, chiedendo anche l’aggiudicazione in proprio favore, il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 79 e 108 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 56, comma 1, lett. a), della direttiva 24/2014/UE, dell’art. 97 Cost. e della lex specialis, nonché eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che l’aggiudicataria e la seconda classificata avrebbero dovuto essere escluse perché le rispettive offerte tecniche non avrebbero assicurato le caratteristiche minime delle Road Side Unit (RSU), in particolare la serializzazione dei metadati e la comunicazione mediante tecnologia V2X. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha contestato l’attribuzione di 9 punti a ciascuna delle controinteressate per il sub criterio A.5.1 relativo alla latenza end-to-end, sostenendo che la valutazione avrebbe dovuto considerare anche la mancata disponibilità delle funzionalità RSU e V2X e comportare l’attribuzione di zero punti. Con il terzo motivo ha dedotto l’incompletezza delle offerte economiche, assumendo che la mancata inclusione di una parte dell’architettura RSU avrebbe dovuto determinarne l’esclusione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pacifico che le RSU e la tecnologia V2X costituissero elementi essenziali dell’infrastruttura e che la loro effettiva assenza avrebbe imposto l’esclusione dell’offerta. Tuttavia, dall’esame delle offerte tecniche dell’aggiudicataria e della seconda classificata è emersa la presenza delle funzionalità richieste dalla lex specialis. Per K-City, l’offerta prevedeva RSU dotate di moduli di calcolo, elaborazione edge, aggregatore e integrazione V2X mediante messaggi CAM/DENM. Per Hipert, l’offerta prevedeva sistemi composti da componente di analisi video e RSU2X, con diffusione dei metadati tramite V2X e gestione dei messaggi DENM. La dedotta assenza della serializzazione e della comunicazione V2X è stata quindi ritenuta una mera congettura, non dimostrata dalla documentazione di gara. Il TAR ha inoltre escluso che le relazioni tecniche di parte potessero sostituire le valutazioni della stazione appaltante o introdurre argomenti nuovi rispetto alle censure originarie. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, una volta esclusa la carenza tecnica delle offerte, veniva meno il presupposto della censura; inoltre, il criterio A.5.1 aveva natura tabellare e le due offerte dichiaravano una latenza end-to-end non superiore a 100 millisecondi, cui la lex specialis attribuiva 9 punti. Il terzo motivo è stato respinto perché anch’esso fondato sull’erronea premessa dell’incompletezza delle offerte tecniche e, conseguentemente, delle offerte economiche. Le spese sono state compensate per la novità e l’elevato tecnicismo delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla conformità delle offerte alle specifiche tecniche e alle condizioni di partecipazione.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Individua il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e viene richiamato per contestare l’ammissione e la valutazione delle offerte.

  • art. 56, comma 1, lett. a), direttiva 24/2014/UE

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di escludere le offerte non conformi ai requisiti tecnici della lex specialis.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento, in relazione alla valutazione delle offerte.

  • art. 16 Disciplinare di gara

    Indicato come disposizione della lex specialis che avrebbe imposto l’esclusione delle offerte prive delle caratteristiche tecniche minime; il TAR ha però accertato la conformità delle offerte.

  • art. 18 Disciplinare di gara

    Disciplina i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, compreso il sub criterio A.5.1 sulla latenza end-to-end; il TAR ha ritenuto legittima l’attribuzione di 9 punti alle offerte con latenza dichiarata non superiore a 100 millisecondi.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha escluso che memorie e relazioni tecniche depositate ai sensi dell’art. 73 c.p.a. potessero ampliare inammissibilmente il thema decidendum introducendo nuove considerazioni non contenute nelle censure originarie.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale applicabile al rito in materia di contratti pubblici.

Massime di principio

  • In una procedura di gara, l’assenza di una componente qualificata dalla lex specialis come essenziale comporta l’esclusione dell’offerta; tale conseguenza non opera, tuttavia, quando l’esame complessivo dell’offerta dimostri che la componente e le relative funzionalità sono effettivamente previste, anche attraverso l’integrazione tra più elementi dell’architettura tecnica.
  • La verifica della conformità dell’offerta tecnica deve essere compiuta sulla base del contenuto complessivo dell’offerta e della documentazione di gara; una contestazione basata sulla mera supposizione dell’assenza di una funzionalità tecnica non è sufficiente a dimostrare la non conformità dell’offerta.
  • Quando la lex specialis prevede un criterio di valutazione tabellare fondato su soglie tecniche predeterminate, l’attribuzione del punteggio deve seguire la corrispondenza tra la prestazione dichiarata e la soglia prevista, senza trasformare il criterio in una valutazione discrezionale di ulteriori profili non contemplati.
  • Le memorie difensive e le relazioni tecniche depositate nel corso del giudizio non possono introdurre nuovi profili di censura o ampliare il thema decidendum oltre i motivi formulati nel ricorso introduttivo.
  • La contestazione dell’incompletezza dell’offerta economica non può fondarsi sull’asserita omissione di elementi dell’offerta tecnica quando il giudice abbia accertato che tali elementi e le relative funzionalità erano invece previsti nell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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