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Sentenza

Sentenza n. 233/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; della determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 marzo 2024: - della determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, comunicata alla ricorrente il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni», con la quale la durata del rapporto concessorio è stata limitata al 31 dicembre 2024; Nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Piombino a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202200226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determine del Comune di Piombino concernenti la proroga o il differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le determine dirigenziali del Comune di Piombino che avevano esteso o differito la durata delle concessioni demaniali marittime, chiedendo anche, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accertamento dell'inapplicabilità ai rapporti concessori anteriori al 7 dicembre 2000 dei principi di trasparenza e concorrenza, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 17/2021. La ricorrente chiedeva inoltre la disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente il 5 dicembre 2025. Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi di illegittimità, le questioni di diritto dell'Unione europea, la richiesta di rinvio pregiudiziale, le domande di accertamento e di condanna né la compatibilità della disciplina nazionale sulle concessioni demaniali marittime con il diritto europeo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento delle domande di accertamento e condanna, non esaminate dal giudice per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori richiesti, senza esame nel merito.

  • d.l. n. 400/1993

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei titoli concessori, senza esame nel merito.

  • direttiva 2006/123/CE

    La ricorrente ne ha contestato l'applicabilità al rapporto concessorio, ma la questione non è stata esaminata.

  • art. 3, comma 1, l. n. 118/2022

    La ricorrente ne ha contestato l'applicazione alle concessioni demaniali marittime, ma la questione non è stata esaminata.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    Invocati dalla ricorrente per ottenere la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile, senza pronuncia di merito.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà, senza esame della relativa questione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso, delle questioni pregiudiziali e delle domande consequenziali o autonome formulate nel giudizio.
  • In presenza di non opposizione alla compensazione manifestata dalla parte pubblica, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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