Sentenza n. 3729/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva impugnato il diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo dal Comando dei vigili del fuoco di Gorizia al Comando di Benevento, presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992, quale referente unico del genitore portatore di handicap in situazione di gravità. In primo grado aveva sostenuto che la speciale tutela approntata dalla legge e la posizione di referente unico imponessero una valutazione particolarmente attenta e una motivazione rafforzata, potendo l’interesse assistenziale essere sacrificato soltanto per gravi ed eccezionali ragioni di servizio. Il TAR aveva ritenuto sufficienti le ragioni organizzative indicate dall’amministrazione, consistenti nel rilevante carico di lavoro del Comando di Gorizia, nelle peculiari criticità del territorio, nella presenza di unità non impiegabili nelle squadre di soccorso, nelle carenze di organico e nel ricorso a numerose ore di lavoro straordinario. Con l’appello il ricorrente ha reiterato le medesime doglianze, contestando il difetto di ponderazione e di motivazione del diniego. Nel corso del giudizio, tuttavia, il familiare assistito ha perso i requisiti di gravità previsti dall’art. 3, comma 3, l. 104/1992; ciò ha determinato l’archiviazione dell’istanza di trasferimento con decreto ministeriale del 18 settembre 2024. L’appellante ha quindi dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione di merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione dell’appellante relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla perdita dei requisiti di gravità del familiare assistito e dalla conseguente archiviazione dell’istanza di trasferimento. Ha pertanto dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure concernenti la sufficienza della motivazione del diniego, il bilanciamento tra esigenze assistenziali ed esigenze organizzative e l’ampiezza della discrezionalità dell’amministrazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La disposizione attribuisce rilievo prioritario all’esigenza di assegnazione del dipendente alla sede più vicina al familiare assistito, senza configurare un diritto soggettivo incondizionato al trasferimento; il beneficio è subordinato alla compatibilità con le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La perdita della condizione di handicap grave del familiare assistito ha fatto venir meno il presupposto dell’istanza di trasferimento e, secondo quanto dichiarato dall’appellante, l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone fisiche interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali relativi alla salute e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La perdita sopravvenuta dei presupposti sostanziali dell’istanza amministrativa, con conseguente archiviazione della stessa, determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione dell’impugnazione e comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impone al giudice di esaminare nel merito le censure originariamente dedotte, anche quando in sede cautelare siano stati formulati rilievi sulla possibile fondatezza dell’impugnazione.
- In materia di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992, la posizione del dipendente non integra un diritto soggettivo incondizionato al trasferimento: l’amministrazione deve bilanciare l’interesse assistenziale con le proprie esigenze organizzative e funzionali.
- Le spese possono essere compensate quando il giudizio diviene improcedibile per una sopravvenienza e il collegio ravvisa giusti motivi, anche in presenza di una richiesta di applicazione del principio della soccombenza virtuale.
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