Sentenza del 23/11/2020 n. 3656 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Appello incidentale - Interesse autonomo - Impedimento per la parte pienamente vittoriosa - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio, pur essendo risultato pienamente vittorioso nel precedente grado di giudizio, ha proposto appello incidentale al fine di ottenere la mera modifica della motivazione della sentenza di grado inferiore. Si contestava quindi non la decisione sui capi favorevoli all'Ufficio, ma la formulazione argomentativa/motivazionale della pronuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'appello incidentale inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui l'appello incidentale è precluso quando mira soltanto a modificare la motivazione della sentenza che, nel precedente grado, ha dato piena ragione all'Ufficio. Tale inammissibilità opera sia per il cosiddetto gravame tipico (ossia l'appello incidentale proposto contro l'appellante in caso di soccombenza reciproca) sia per il gravame c.d. autonomo (quando il ricorso sarebbe finalizzato ad affermare un interesse distinto rispetto a quello principale), salvo che non emerga un interesse sostanzialmente autonomo e rilevante rispetto alla pronuncia impugnata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la decisione impugnata resta confermata nei suoi capi favorevoli all'Ufficio.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. da 49 a 61
Disciplina il processo tributario in grado d'appello e le impugnazioni: la norma regola i termini, le forme e i limiti dell'appello e dell'appello incidentale; nel caso concreto è stato interpretato nel senso che l'appello incidentale non può essere utilizzato dall'Amministrazione che sia risultata pienamente vittoriosa in primo grado per ottenere una mera rettifica o diversa motivazione della pronuncia
Cassazione Civile, sez. trib., sent. n. 18648/2018
Precedente della Corte di legittimità che conferma il principio per cui l'appello incidentale è inammissibile quando proposto dall'Ufficio risultante pienamente vittorioso nel grado precedente e finalizzato unicamente a modificare la motivazione della sentenza; afferma inoltre che la regola vale sia per il gravame tipico che per quello autonomo salvo che emerga un interesse autonomo effettivo
Massime di principio
- L'appello incidentale non può essere usato per ottenere una sola alterazione della motivazione di una sentenza che, nel grado precedente, ha già dato piena ragione alla parte resistente: in tal caso è inammissibile.
- La preclusione riguarda sia l'appello incidentale 'tipico' (contro l'appellante in caso di soccombenza reciproca) sia l'appello incidentale 'autonomo' quando l'impugnazione mira solo a una diversa motivazione e non a un interesse sostanzialmente distinto.
- Per rendere ammissibile un appello incidentale da parte dell'Amministrazione occorre che emerga un interesse effettivo e autonomo rispetto alla pronuncia impugnata, ossia che l'Ufficio deduca vizi che incidono su capi decisionali rilevanti e non solo sulla motivazione formale.
- Se si contesta la motivazione per ragioni che implicano conseguenze pratiche (ad es. diversa interpretazione normativa che incide sull'estensione dell'obbligo tributario), è necessario dimostrare che la modifica richiesta incide su un interesse sostanziale e non solo retorico.
- In situazioni simili, il contribuente/privato può opporre l'impedimento processuale: se l'Amministrazione è risultata pienamente vittoriosa in primo grado, resistere all'appello incidentale con eccezione di inammissibilità è una linea difensiva efficace.
- Per evitare incertezze procedurali, chi impugna dovrebbe orientare i motivi di gravame verso aspetti decisionali concreti (fatti o diritto che incidono sul dispositivo) e non limitarsi a chiedere una diversa argomentazione della sentenza.
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