Cassazione Penale, Sentenza n. 23359/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha approvato il rendiconto finale dell'amministratore giudiziario. Il ricorrente contestava specificamente: 1) l'esclusione dall'ambito di applicazione della restituzione per equivalente del compendio aziendale nonostante parte dei beni fosse stata venduta e parte ceduta per soddisfare un debito (rilevando l'applicabilità dell'art. 46 d.lgs. 159/2011 anche in caso di vendita ai sensi del comma 2); 2) la mancata considerazione dell'avviamento aziendale nel rendiconto e la valutazione errata/ex se dei beni strumentali, supportata da una consulenza tecnica di parte; 3) la mancata fissazione dell'udienza collegiale ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 159/2011 nonostante le contestazioni fossero specifiche e riferite a singole voci contabili; 4) omissioni di verifiche e correzioni del rendiconto dopo le osservazioni; inoltre era stata prospettata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 46 del d.lgs. 159/2011 rispetto a vari articoli costituzionali e convenzionali, per l'asserita impossibilità di ottenere il ristoro integrale del danno (compresa la perdita dell'avviamento) già in sede di approvazione del rendiconto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini utili rilevando che le osservazioni del ricorrente erano specifiche e attinenti al valore del compendio aziendale (compresa l'avviamento) e che, pertanto, il Giudice delegato avrebbe dovuto rinviare le parti al Tribunale fissando l'udienza collegiale ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 159/2011. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Messina per il prosieguo. La questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta non rilevante e quindi non è stata affrontata.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 43
art. 43, comma 3 e comma 4
Il conto di gestione può essere approvato dal giudice delegato solo se non sorgono contestazioni specifiche; se vi sono contestazioni specifiche e riferite a singole voci contabili il giudice delegato deve fissare l'udienza davanti al collegio (Tribunale) che in camera di consiglio deciderà sull'approvazione o inviterà l'amministratore a sanare le irregolarità con ordinanza.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 46
La norma sulla restituzione per equivalente si applica anche quando i beni aziendali sono stati venduti ai sensi del comma 2; dunque le dispute sul valore del compendio aziendale (incluso l'avviamento) sono rilevanti ai fini della restituzione e devono essere esaminate nel contraddittorio collegiale quando siano specificamente contestate.
codice di procedura penale, art. 125
Richiamata dalla difesa come norma procedurale rilevante ai fini del contraddittorio e dell'approvazione del rendiconto; la Corte non si sofferma su una diversa interpretazione ma conferma l'obbligo di rimessione al collegio quando vi sono contestazioni specifiche.
disposizioni di coordinamento e transitorie (disp. att.) cod. proc. pen., art. 173
art. 173, comma 1 (limiti del ricorso)
Richiamata per delimitare i limiti del motivo di cassazione dedotto; la Corte ha valutato il motivo nei limiti consentiti.
Costituzione e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 3, 24, 41, 42, 111, 117 Cost.; artt. 1 Prot. add. 1, 6 par.1, 13 CEDU
Sono stati invocati nella questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente (soprattutto rispetto al diritto al giusto processo e alla tutela effettiva), ma la Corte ha ritenuto la questione non rilevante per il giudizio concreto poiché ha annullato il provvedimento per motivi procedurali, rendendo superflua la disamina costituzionale.
Massime di principio
- Se l'interessato presenta contestazioni specifiche e riferite a singole voci del rendiconto dell'amministratore giudiziario, il giudice delegato non può approvare direttamente il rendiconto ma deve fissare l'udienza davanti al collegio (Tribunale) ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 159/2011.
- Le contestazioni sul valore del compendio aziendale, compresa la perdita dell'avviamento, sono rilevanti ai fini della restituzione per equivalente prevista dall'art. 46 d.lgs. 159/2011 e devono essere affrontate nel contraddittorio collegiale se specifiche.
- Le osservazioni al rendiconto devono essere formulate in modo specifico e riferite a singole voci contabili: contestazioni generiche o che mirano ai criteri gestionali non obbligano il giudice delegato a rinviare al collegio.
- La mera eventualità di una futura decisione sulla confisca non esclude l'obbligo del giudice delegato di procedere al contraddittorio collegiale quando sussistono contestazioni puntuali sul rendiconto che possono influire sulla restituzione o sulla determinazione del valore dei beni.
- Le questioni di illegittimità costituzionale possono risultare inammissibili o non rilevanti se la Corte risolve il caso con un annullamento per motivi procedurali che rendono irrilevante l'applicazione concreta della norma impugnata.
- In situazioni analoghe è utile produrre consulenze tecniche di parte precise (con criteri di valutazione e valori indicati) per rendere le contestazioni sul rendiconto effettivamente 'specifiche' e idonee a determinare la rimessione al collegio.
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