Cassazione Penale, Sentenza n. 22068/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato il suo appello avverso la misura interdittiva del divieto dall'esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche o imprese, applicata a seguito dell'imputazione provvisoria per i reati in concorso (artt. 110, 512-bis, con aggravanti art. 61 n.2 e 11-quater c.p.) in concorso con Olivieri Giuseppe. In Cassazione ha dedotto due motivi principali: (1) violazioni procedurali e vizio di motivazione con riguardo alle intercettazioni (sosteneva che i decreti autorizzativi emessi dal G.I.P. di Lagonegro avrebbero violato l'art. 267 c.p.p., rendendo inutilizzabili le intercettazioni e dunque insufficiente la prova indiziaria), (2) vizio di legge e motivazione sull'integrazione del reato contestato riguardo alla natura della gestione della ricevitoria/tabaccheria e sulla natura della concessione amministrativa (sosteneva che la concessione non è suscettibile di vincoli reali e che quindi la qualificazione della condotta era errata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto che: le questioni sulle intercettazioni non erano state efficacemente dibattute in sede di appello e comunque il Tribunale aveva affrontato la questione con motivazione logica e favorevole alla ricorrente; le doglianze relative alla natura della concessione sono ripetitive; la motivazione del Tribunale di Potenza è stata ritenuta specifica, analitica e persuasiva, in particolare circa la nomina della Di Lascio come coadiutore antecedente alla condanna dell'Olivieri, il ruolo di quest'ultimo come beneficiario dei proventi, e il meccanismo di interposizione fittizia volto a rendere i proventi riconducibili all'Olivieri. La Corte ha inoltre ricordato che la valutazione della gravità degli indizi è riservata al giudice di merito salvo violazioni di legge o manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art. 110
Contestata la partecipazione in concorso con altri nella commissione del fatto; la norma è richiamata per indicare la forma di responsabilità collegiale attribuita alla ricorrente.
Codice penale - art. 512-bis
Riferimento normativo al capo di imputazione relativo alla gestione/proventi della ricevitoria/tabaccheria; la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti comprovino, in termini indiziari, il concorso nella condotta ascritta.
Codice penale - art. 61 n.2 e 11-quater
art. 61 n. 2 e 11-quater cod. pen.
Richiamate come circostanze aggravanti/criteri di applicazione di maggior punibilità o particolari condizioni soggettive rilevanti nell'imputazione provvisoria.
Codice di procedura penale - art. 267
Norma sulle autorizzazioni delle intercettazioni; la ricorrente denunciava violazioni di tale articolo per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata efficacemente posta in appello e che il Tribunale avesse comunque motivato sul punto.
Codice di procedura penale - artt. 270 e 271
artt. 270, 271 cod. proc. pen.
Richiamati nella doglianza relativa a violazioni procedurali e vizio di motivazione con riferimento all'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto tali doglianze decisive rispetto al quadro indiziario complessivo.
Codice di procedura penale - art. 273
Richiamato nel principio per cui l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione; da ciò deriva il limitato sindacato di merito della Corte di legittimità.
Misure interdittive (divieto di esercizio di uffici direttivi)
La misura interdittiva è stata adottata sulla base del quadro indiziario che ricostruiva la figura della ricorrente come coadiutore/prestanome e l'effettivo beneficiario dei proventi; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione che ha portato all'interdizione.
Principio giurisprudenziale sull'interposizione fittizia
La Corte ha applicato il consolidato orientamento secondo cui è sufficiente dimostrare l'attribuzione fittizia della titolarità di denaro, beni o utilità ad altri senza che sia richiesto al giudice di provare la concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale; ciò legittima le misure interdittive e cautelari se provata l'interposizione.
Massime di principio
- Le censure sulla inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi formali sono efficaci solo se il vizio è specificamente dedotto e dimostrato; se non sono state adeguatamente sollevate in sede di appello il giudizio di legittimità le considera spesso inammissibili o non decisive.
- La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni di merito sull'attendibilità delle fonti e sulla congruenza degli indizi, salvo che emerga una violazione di norme o una manifesta illogicità della motivazione: chi impugna deve quindi puntare su errori di diritto o carenze logiche evidenti.
- Nelle ipotesi di interposizione fittizia è sufficiente dimostrare l'attribuzione fittizia a terzi di utilità o proventi; non è necessario provare una specifica capacità elusiva dell'operazione patrimoniale per giustificare misure interdittive o di prevenzione.
- Quando la misura cautelare si fonda su un quadro indiziario plurimo (intercettazioni, documenti, dichiarazioni e riscontri temporali), l'annullamento di una sola categoria di prove (es. alcune intercettazioni) potrebbe non essere sufficiente a eliminare la gravità indiziaria complessiva.
- La natura amministrativa di una concessione (es. ricevitoria/tabaccheria) non esclude automaticamente l'applicazione di misure cautelari o interdittive sui proventi se è accertato il meccanismo di gestione fittizia o di interposizione.
- Per una difesa efficace in casi analoghi è fondamentale proporre censure precise di diritto, istanze puntuali sulla motivazione del giudice di merito e documentare in modo organico una versione alternativa dei fatti, evitando letture meramente parcellizzate degli elementi probatori.
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