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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19333/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della condanna inflitta dal Tribunale di Pavia a Hicham Miqdam per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. (riqualificazione del fatto originariamente contestato come ricettazione). Il ricorrente deduceva un unico motivo: vizio di motivazione e travisamento della prova. In particolare la difesa sosteneva che i giudici avevano ritenuto come elemento di sospetto l'assenza della bolla di accompagnamento al momento del controllo, quando invece la bolla era stata effettivamente emessa e solo dimenticata dall'imputato al carico (mostrata poi agli operanti). Inoltre la difesa lamentava l'omessa motivazione sui motivi aggiunti depositati in appello, con cui si allegava che la forte discrepanza tra valore commerciale della merce e il prezzo pagato si spiegava con l'abituale acquisto da parte dell'imputato di stock di fine stagione o fallati; a sostegno erano state prodotte fatture relative ad altri acquisti coevi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la doglianza per travisamento della prova fosse generica e non rispettasse i requisiti di ammissibilità: mancava l'indicazione puntuale dell'atto e della prova ritenuta travisata, la prova della verità di quanto invocato e la dimostrazione che l'errore fosse decisivo per la decisione. Inoltre la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano comunque fondato la condanna anche su altro elemento molto rilevante (la forte sproporzione tra valore della merce, circa 30.000 euro, e il prezzo pagato, circa 4.500 euro). Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo per genericità e manifesta infondatezza: la difesa non provava che la specifica merce in se fosse di fine stagione o fallata e le fatture prodotte si riferivano ad acquisti diversi e non al carico in contestazione. La Corte ha inoltre dichiarato che, anche se la corte territoriale non avesse motivato sui motivi aggiunti, il ricorso sarebbe comunque privo di interesse dato il carattere originariamente inammissibile o infondato del motivo d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 712 cod. pen.

    Norma cui è stata ricondotta la condotta contestata; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi di responsabilità ai fini della condanna per tale fattispecie

  • art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che il procedimento si è svolto in forma di contraddittorio scritto in assenza delle parti, ove non richiesta la trattazione orale nei termini

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 610 per confermare il regime procedurale scritto senza trattazione orale in mancanza di richiesta nei termini

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Disciplina l'ammissione di nuovi motivi in appello; la Corte ha ritenuto che il motivo nuovo fosse generico e manifestamente infondato e quindi inidoneo a determinare una diversa valutazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna del ricorrente alle spese processuali; applicata per imporre anche il pagamento in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    sent. n. 186/2000 Corte cost.

    Richiamata in relazione all'assoggettamento al pagamento in favore della Cassa delle ammende salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Per denunciare un travisamento della prova in cassazione occorre indicare puntualmente l'atto probatorio cui ci si riferisce, dimostrarne il contenuto e la veridicità e spiegare perché l'errore sia decisivo per la decisione; mere affermazioni generiche non sono ammesse
  • I motivi nuovi depositati in appello ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. devono essere specifici e riferirsi ai fatti e alla prova del caso concreto; argomentazioni generiche o prove relative ad acquisti diversi non sono sufficienti a rimuovere il sospetto di illiceità
  • L'omessa motivazione della corte territoriale su un motivo d'appello manifesta inammissibilità del motivo originario non determina di per sé interesse all'impugnazione in cassazione se il motivo era ab origine generico o manifestamente infondato
  • In procedimenti svolti in forma scritta, l'assenza di richiesta di trattazione orale nei termini fa sì che i giudici decidano senza udienza, secondo gli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende se non è ravvisabile assenza di colpa

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