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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17874/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 con cui l'Amministrazione recuperava l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di una società estera, qualificata dall'Ufficio come bookmaker non autorizzato in Italia, in solido con una ditta individuale italiana operante come ricevitoria e centro di trasmissione dati. La contribuente contestava la pretesa sostenendo, tra l'altro, di non essere soggetto passivo del tributo perché straniera e priva di concessione, la mancata traduzione in inglese dell'atto, l'erronea applicazione della disciplina sull'imposta unica, la violazione dei principi unionali di non discriminazione, libertà di stabilimento e legittimo affidamento, la contrarietà alla disciplina IVA armonizzata e l'irrogazione di sanzioni nonostante l'obiettiva incertezza normativa. Ricorreva per cassazione con otto motivi: due preliminari e sei di merito, chiedendo anche la sospensione e la trattazione in pubblica udienza.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il quinto motivo, limitatamente al profilo dell'esimente per obiettiva incertezza normativa oggettiva con riferimento alle sanzioni per il periodo d'imposta 2009. Ha rigettato tutti gli altri motivi, ritenendo infondate le censure sulla soggettività passiva, sulla territorialità, sulla compatibilità unionale della disciplina, sulla mancata traduzione dell'atto e sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito riconoscendo l'applicabilità dell'esimente alle sanzioni, con conseguente esclusione della pretesa sanzionatoria, mentre ha confermato la debenza del tributo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate? null

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso dedotti, ma la Corte ne ha scrutinato l'ammissibilità e la fondatezza nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 7 L. 212/2000

    Non è stato ritenuto violato per la mancata traduzione dell'avviso di accertamento; la Corte ha escluso un obbligo generale di redazione dell'atto nella lingua del destinatario.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    Individua i soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; la Corte ne conferma la lettura estensiva, comprensiva di chi gestisce scommesse anche senza concessione e per conto di terzi.

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. 220/2010

    È norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'imposta è dovuta anche per raccolta fuori sistema concessorio e che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e all'estero, con solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.

  • art. 1, comma 64, L. 220/2010

    Richiamato come espressione delle finalità di tutela del consumatore, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile e all'evasione nel settore del gioco.

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 401/1989

    Richiamato solo per distinguere il profilo penale dell'esercizio abusivo di scommesse dalla diversa soggettività passiva tributaria.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Invocati dalla ricorrente, ma la Corte li reputa non violati perché l'imposta si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    La Corte esclude che l'imposta unica sia un'imposta sul volume d'affari e quindi esclude il contrasto con la direttiva IVA.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Rilevante per la richiesta di esimente da obiettiva incertezza normativa.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni, in collegamento con la disciplina della responsabilità per violazioni tributarie.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Applicato come base per l'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa oggettiva nel periodo anteriore alla norma interpretativa del 2010.

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    Richiamato quale norma sul legittimo affidamento e sulla tutela del contribuente.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulle spese processuali.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    La Corte conferma che, nel processo tributario, l'ente assistito da propri dipendenti ha diritto alla rifusione delle spese secondo i parametri forensi ridotti del 20%.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in tema di spese; la Corte ribadisce che la compensazione è discrezionale e non sindacabile in cassazione nei limiti denunciati.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare per relationem le precedenti decisioni della Corte già conformi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sull'onere probatorio della mancata comprensione dell'atto tradotto.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche nel bookmaker privo di concessione che gestisca, direttamente o tramite intermediari operanti in Italia, l'attività di raccolta delle scommesse; la disciplina interpretativa del 2010 chiarisce un significato già compatibile con la norma originaria.
  • La raccolta di scommesse svolta in Italia integra il presupposto territoriale del tributo quando in Italia si realizza l'attività di organizzazione, registrazione della scommessa e rilascio della ricevuta, non rilevando che il contratto di scommessa sia concluso con operatore estero.
  • L'imposta unica sui giochi non ha natura di imposta sul volume d'affari e può coesistere con l'IVA, poiché colpisce operazioni specifiche e non presenta il meccanismo tipico della detrazione del valore aggiunto.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina automaticamente invalidità dell'atto né lesione del diritto di difesa; occorre allegare e provare un concreto pregiudizio conoscitivo.
  • La violazione dei principi unionali di non discriminazione, parità di trattamento e libertà di stabilimento non sussiste quando il prelievo si applica indistintamente a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, anche se stabiliti in altro Stato membro.
  • Ai fini sanzionatori, l'obiettiva incertezza normativa oggettiva va riconosciuta quando, al tempo del fatto, la disciplina sia effettivamente controversa e suscettibile di letture alternative plausibili; in tal caso opera l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997.
  • La non punibilità in sede penale dell'attività di raccolta scommesse non incide automaticamente sulla soggettività passiva tributaria, trattandosi di piani diversi e di regole diverse rispetto al presupposto dell'imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullità

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