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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34673/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (media)

La controversia

Un magistrato che aveva presieduto il collegio della Cassazione nel processo "Mediaset" agiva contro la società editrice di un quotidiano, il direttore responsabile e il giornalista autore di un'intervista pubblicata in prima pagina con titoli e sottotitoli molto enfatizzati. L'attore sosteneva che il testo pubblicato non corrispondesse a quanto effettivamente detto nell'intervista, perché sarebbe stata inserita una domanda mai formulata, sarebbero stati omessi passaggi che esprimevano un rifiuto di anticipare le motivazioni della decisione e il materiale sarebbe stato presentato come se il magistrato avesse spiegato in anticipo le ragioni della condanna di Silvio Berlusconi. Chiedeva il risarcimento dei danni, la riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/1948 e la pubblicazione della sentenza. In appello lamentava inoltre l'erronea esclusione della responsabilità civile nonostante l'accertata difformità tra bozza concordata e articolo pubblicato, il mancato rilievo della continenza, l'omesso esame di prove documentali e di una successiva intervista del giornalista, e la mancata considerazione del nesso causale tra la pubblicazione e la campagna denigratoria seguita alla vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso, ritenendo in parte infondati e in parte inammissibili i vizi dedotti. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità civile dei convenuti: la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il giornalista non aveva assunto l'obbligo di pubblicare solo il testo concordato, che le modifiche operate rientravano in una operazione di editing non tale da alterare sostanzialmente il senso delle dichiarazioni, che i titoli e sottotitoli costituivano una sintesi giornalistica del contenuto di interesse pubblico dell'intervista e che mancava prova del nesso causale tra articolo e danno ulteriore lamentato. Le spese sono state compensate in ragione della non univocità delle coordinate giurisprudenziali sui limiti dell'editing nelle interviste e della forma espressiva usata dal giornale. La Corte ha inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché si è mantenuto entro il tema devoluto e ha valutato la stessa causa petendi posta a fondamento della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è stata violazione del principio di non contestazione, poiché i fatti rilevanti non erano incontroversi nel senso prospettato dal ricorrente e la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Le doglianze sul travisamento della prova non sono ammissibili quando si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie da parte della Cassazione.

  • art. 101, 2° comma, c.p.c.

    Non ricorre una decisione a sorpresa quando il giudice decide su questioni già incluse nel thema decidendum, anche se con argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è apparente o mancante se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana da diffamazione richiede che la condotta contestata integri anche la lesione ingiusta risarcibile; la mera violazione deontologica o dell'accordo di editing non basta se manca la diffamatorietà sostanziale del testo pubblicato.

  • art. 120 c.p.c.

    La pubblicazione della sentenza è una misura richiesta dall'attore, ma non viene accordata quando vengono rigettate le domande risarcitorie e di accertamento dell'illecito.

  • art. 12 l. 8 febbraio 1948, n. 47

    La riparazione pecuniaria per stampa diffamatoria presuppone l'accertamento della diffamazione; se manca tale presupposto, la domanda è respinta.

  • art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69

    I doveri di lealtà e buona fede del giornalista rilevano anche sul piano civilistico, ma la loro violazione non determina automaticamente responsabilità risarcitoria in assenza di una lesione ingiusta concreta.

  • art. 11, lett. a), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La difformità del testo rispetto alla bozza poteva essere valutata anche come problema di correttezza del trattamento dei dati, ma nel caso concreto la questione è stata ricondotta soprattutto alla verifica della verità sostanziale dell'intervista.

  • art. 12 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Il rinvio al codice deontologico non esaurisce la rilevanza della violazione dei doveri del giornalista, che può essere apprezzata anche sul piano civilistico.

  • art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure formulate come violazioni di legge, nullità o omesso esame erano in larga parte dirette a ottenere una rivalutazione del merito e sono state respinte o dichiarate inammissibili.

Massime di principio

  • Nelle controversie per diffamazione a mezzo stampa, il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla verità sostanziale del testo, sulla continenza e sull'esistenza dell'esimente del diritto di cronaca e critica, salvo vizi motivazionali effettivi e decisivi.
  • L'eventuale difformità tra una bozza di intervista concordata e il testo poi pubblicato non basta di per sé a fondare la responsabilità civile del giornalista: occorre verificare se la pubblicazione abbia alterato in modo sostanziale il significato delle dichiarazioni rese e se ciò abbia effettivamente leso la reputazione dell'intervistato.
  • La violazione di impegni di lealtà, correttezza o di regole deontologiche del giornalista non determina automaticamente un risarcimento; serve comunque la dimostrazione di una condotta ingiustamente lesiva, causalmente collegata a un danno risarcibile.
  • Nel giudizio di cassazione, il 'travisamento della prova' non può essere usato per ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie: è sindacabile solo l'errore percettivo che abbia portato a fondare la decisione su un dato probatorio oggettivamente inesistente o incontestabilmente smentito dagli atti, non la diversa inferenza logica del giudice di merito.
  • Il requisito della continenza nelle pubblicazioni giornalistiche resta elastico e va valutato in concreto; una forma espressiva forte, persino ardita o spregiudicata, non comporta automaticamente il superamento dei limiti del diritto di cronaca se il nucleo informativo resta sostanzialmente veritiero e di interesse pubblico.
  • Per configurare un vizio di omessa motivazione o motivazione apparente occorre che la sentenza non renda percepibile la ratio decidendi; non è sufficiente che il ricorrente proponga una lettura alternativa dei fatti o dei documenti già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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