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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31062/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un'associazione sportiva, contestando che alcune operazioni fossero state indebitamente qualificate come sponsorizzazioni e che fosse stata applicata una detrazione forfetaria del 50% anziché quella del 10% ritenuta dovuta. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello qualificando le prestazioni come pubblicità. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata a formulare enunciazioni astratte senza applicarle alla fattispecie concreta; con il secondo motivo denunciava violazione di varie norme sostanziali e processuali, contestando la qualificazione delle prestazioni come pubblicità anziché sponsorizzazione, anche alla luce dell'apposizione dei marchi di imprese sull'abbigliamento sportivo degli atleti e del richiamo alla normativa sulle spese di rappresentanza e pubblicità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente, perché non esponeva il percorso logico-giuridico seguito né il quadro probatorio valorizzato, limitandosi a formule apodittiche e a un richiamo astratto di precedenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente/assente, ma la Corte qualifica il vizio in termini di motivazione apparente rilevante in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sulla qualificazione delle prestazioni e sul regime fiscale applicabile.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve consentire il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio e raggiungere il minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale parametro di validità della motivazione della decisione tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, insieme ai limiti del devolutum e della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato nel secondo motivo in relazione alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato nel secondo motivo per la ripartizione dell'onere della prova sui fatti rilevanti ai fini fiscali.

  • art. 1 l. n. 398/1991

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al regime fiscale delle associazioni sportive e al trattamento delle operazioni contestate.

  • art. 2 l. n. 398/1991

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al regime fiscale delle associazioni sportive.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al regime di detrazione forfetaria IVA contestato dall'Ufficio.

  • art. 108 d.P.R. n. 917/1986

    La Corte richiama il criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità/propraganda, fondato sulla diversa finalità economica perseguita.

  • art. 74, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986

    È menzionato come previgente riferimento normativo dell'art. 108 TUIR, ai fini del criterio discretivo tra rappresentanza e pubblicità.

  • d.m. 19 novembre 2008, Ministero dell'Economia e delle Finanze

    La Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla qualificazione come pubblicità del contratto di sponsorizzazione sportiva; il decreto riguarda l'inerenza delle spese di rappresentanza.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e quindi censurabile in cassazione quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione, perché manca l'indicazione del ragionamento decisorio, del quadro probatorio e del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In materia tributaria, la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità dipende dalla finalità concreta dell'esborso: le prime mirano ad accrescere prestigio e immagine senza aspettativa diretta di incremento delle vendite, mentre le seconde sono sostenute per promuovere prodotti, marchi o servizi e per incrementare direttamente o prevalentemente le vendite.
  • La qualificazione fiscale di un'operazione non può essere desunta in via astratta dal solo richiamo a categorie generali o da precedenti giurisprudenziali: è necessaria una rigorosa verifica in fatto della specifica operazione e della sua effettiva funzione economica.
  • Il decreto ministeriale richiamato in tema di inerenza delle spese di rappresentanza non trasforma automaticamente una sponsorizzazione sportiva in spesa di pubblicità, poiché opera su un piano diverso e non definisce quella fattispecie come pubblicitaria.
  • Quando il giudice di merito si limita a enunciare il principio astratto senza confrontarlo con gli elementi fattuali della controversia, la decisione non supera il livello minimo di motivazione richiesto dall'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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