Ordinanza n. 28/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - della determinazione dell’AREACOM n. 236 del 30 dicembre 2025, recante ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei Servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e Apparecchiature elettromedicali ed assimilate delle Aziende Sanitarie Regionali dell’Abruzzo e del Molise - GARA SIMOG N.9523214. Provvedimento di annullamento in autotutela”, con riferimento al lotto 1; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, relativo al lotto 1, ivi inclusi: a) la nota dell’AREACOM prot. n. 5220 del 9 dicembre 2025, di avvio del procedimento di autotutela; b) la determinazione del Direttore Generale dell’AREACOM n. 173 del 23 settembre 2025, con la quale è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 80 del 18 aprile 2025, ove intesa quale presupposto del provvedimento di annullamento in autotutela; c) la deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 427 del 9 luglio 2025, con la quale è stato approvato il “Programma Operativo 2025-2027 Regione Abruzzo”, nella parte relativa all’interesse azionato; d) ogni atto e provvedimento posto in essere dalle Aziende Sanitarie Locali resistenti al fine di indire gare ponte o disporre affidamenti di qualsiasi genere, aventi ad oggetto i servizi oggetto di gara; e) ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente rispetto ai suddetti; nonché per la dichiarazione di inefficacia dei contratti ponte e delle convenzioni, eventualmente stipulati, aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi de quibus; e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto 1 alla società ricorrente, ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del lotto 1 di una gara europea per servizi integrati di gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e apparecchiature elettromedicali
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, la determinazione dell'AREACOM che ha disposto l'annullamento in autotutela, con riferimento al lotto 1, della procedura aperta per l'affidamento quinquennale di servizi integrati destinati alle aziende sanitarie regionali dell'Abruzzo e del Molise. Sono stati impugnati anche l'avvio del procedimento di autotutela, la precedente sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione, il programma operativo regionale nella parte ritenuta lesiva, nonché gli atti eventualmente adottati dalle aziende sanitarie per gare ponte o affidamenti sostitutivi. La ricorrente ha chiesto inoltre la dichiarazione di inefficacia degli eventuali contratti ponte o convenzioni e la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto, o, in subordine, per equivalente monetario. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il Collegio, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha adottato una misura cautelare sostanziale. Ha ritenuto che le esigenze di tutela della ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte attraverso la sollecita trattazione del merito in pubblica udienza, fissata per il 25 marzo 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La causa è stata quindi rinviata per la decisione di merito. Poiché non è stata assunta una decisione cautelare idonea a determinare una soccombenza effettiva, le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Collegio ritiene che le esigenze di tutela della parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza indicata nel dispositivo.
La tutela cautelare può essere sostituita dalla fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito quando il Collegio ritenga che la trattazione accelerata sia sufficiente a soddisfare le esigenze di tutela del ricorrente.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può non adottare una misura cautelare sostanziale quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione di una ravvicinata udienza pubblica per la trattazione del merito.
- La mancata adozione di una misura cautelare sostanziale non determina necessariamente una soccombenza cautelare, sicché le spese della relativa fase possono essere compensate tra le parti.
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