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Sentenza

Sentenza n. 4151/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento: a) del provvedimento della Provincia di Caserta – Dipartimento Area Amministrativo Contabile, Settore Gare e Appalti, a firma del R.U.P. e del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, notificato in data 30.10.2025 e recante esclusione della ricorrente dalla gara avente ad oggetto “Lavori di realizzazione del polo scolastico con annesse strutture sportive nell’area degli ex Salesiani – Comune di Piedimonte Matese”; b) dei verbali di gara; c) per quanto occorra, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente; per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la riammissione in gara e l’aggiudicazione della commessa; e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove eventualmente stipulato; in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202506610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per la realizzazione di un polo scolastico con strutture sportive, motivata dal mancato assolvimento degli obblighi di qualificazione SOA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, i verbali di gara e, ove occorrente, il bando, il disciplinare e il capitolato, chiedendo la riammissione alla gara, l'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno. L'esclusione era stata motivata dal fatto che la documentazione SOA prodotta non avrebbe assolto agli obblighi di qualificazione previsti dal paragrafo III.2 del bando e del disciplinare. La domanda cautelare era stata accolta con ordinanza n. 3236 del 18 dicembre 2025 e l'amministrazione aveva quindi ammesso l'offerta della ricorrente alla valutazione. Prima della definizione del merito, la ricorrente ha dichiarato di avere assunto altra concessione, circostanza che le avrebbe impedito di eseguire i lavori anche in caso di aggiudicazione; ha pertanto rinunciato a coltivare l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente, secondo cui l'assunzione di altra concessione le avrebbe impedito di svolgere i lavori e l'aveva indotta a non impugnare l'aggiudicazione definitiva, è stata ritenuta idonea a escludere la permanenza di un interesse concreto e attuale alla decisione di merito sull'esclusione. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità dell'esclusione fondata sulla qualificazione SOA, né le domande di riammissione, aggiudicazione, inefficacia del contratto o risarcimento. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in assenza di opposizione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di appalti pubblici.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione della controversia.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dall'amministrazione, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorrente dichiara di non poter o non voler più eseguire la prestazione oggetto della gara e non coltiva l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, viene meno l'interesse alla decisione sull'esclusione e sulle domande di riammissione e aggiudicazione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di illegittimità dell'esclusione e delle domande consequenziali, incluse quelle relative all'inefficacia del contratto e al risarcimento, se non residua uno specifico interesse alla loro decisione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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