Cassazione Civile, Ordinanza n. 11725/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di un lavoratore alle dipendenze della società ricorrente in forza della cessione del contratto di appalto relativo alla pulizia di convogli ferroviari. Il lavoratore aveva chiesto la differenza economica relativa a un'indennità una tantum prevista dal CCNL Mobilità 2012 per coprire la vacanza contrattuale di 44 mesi. I giudici di merito avevano ritenuto che l'intero importo dovesse gravare sulla società che era datore di lavoro al momento dell'entrata in vigore dell'accordo collettivo, in solido con la committente. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362 e 1371 c.c., dell'allegato A del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente interpretato la disciplina collettiva e aveva posto integralmente a suo carico l'indennità, anziché riproporzionarla ai soli mesi di servizio effettivamente prestati alle sue dipendenze, tenendo conto che il lavoratore aveva lavorato presso precedenti appaltatrici per una parte del periodo di vacanza contrattuale e che non vi era alcuna previsione di solidarietà con tali precedenti datori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che l'indennità una tantum, per la sua funzione di parziale recupero del potere di acquisto durante la vacanza contrattuale, sia strutturalmente correlata alla prestazione lavorativa e, in assenza di una diversa previsione negoziale, possa essere posta a carico del datore di lavoro solo in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento. Pertanto ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo la domanda del lavoratore. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 29 D.lgs. n. 276/2003
Richiamato in relazione alla solidarietà del committente, ma la Corte di cassazione non lo pone al centro della decisione; il giudicato interno sul punto era stato rilevato dal giudice di merito.
art. 1294 c.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare la pretesa solidarietà e la ripartizione dell'obbligazione.
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio di interpretazione soggettiva della contrattazione collettiva, ritenuto non correttamente applicato dalla Corte territoriale.
art. 1371 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico sussidiario per sostenere che, in caso di dubbio, l'obbligo non poteva essere posto integralmente a carico del datore subentrante.
art. 384, n. 2, c.p.c.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito e respinto la domanda del lavoratore.
Massime di principio
- L'indennità una tantum prevista per compensare una vacanza contrattuale ha funzione di recupero parziale del potere d'acquisto del lavoratore ed è correlata alla prestazione lavorativa; in difetto di diversa previsione contrattuale, va riproporzionata ai soli mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.
- Non è giustificato porre integralmente a carico del datore di lavoro in carica al momento del rinnovo del contratto collettivo importi riferiti anche a periodi nei quali il lavoratore ha prestato attività alle dipendenze di altri datori, salvo espressa pattuizione collettiva in senso diverso.
- Quando la soluzione della controversia dipende esclusivamente dall'interpretazione della clausola collettiva e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, n. 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11635/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11639/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11640/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11661/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11663/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11673/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →