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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/648

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/648 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, e l’elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio

Normativa europea32025R0648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa fiscale. Introduce un termine uniforme, fissato al 1° aprile di ogni anno, per l’invio alla Commissione dei dati statistici sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni. Inoltre amplia e riorganizza l’elenco delle statistiche richieste agli Stati membri sulle altre forme di cooperazione amministrativa, incluse le verifiche congiunte.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 fissando il termine annuale per la trasmissione dei dati statistici sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni e aggiornando l’elenco delle statistiche sulle altre forme di cooperazione amministrativa fiscale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto autorità tenute a trasmettere alla Commissione europea, per via elettronica, dati statistici relativi alle forme di cooperazione amministrativa previste dalla direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514. Il regolamento incide in particolare sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme e sulle altre forme di cooperazione amministrativa elencate nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378. Non introduce esclusioni soggettive specifiche, ma disciplina obblighi di reporting statistico in capo agli Stati membri verso la Commissione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/648 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378, nel quadro della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514. L’obiettivo è completare e aggiornare il sistema di raccolta dei dati statistici richiesti agli Stati membri, sia per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sia per le altre forme di cooperazione amministrativa.

Finalità e contesto normativo

La Commissione osserva che, a seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2021/514 e dal successivo regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467, l’elenco dei dati statistici esisteva già, ma mancava un termine espresso per la trasmissione dei dati sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme. Il regolamento risponde anche all’esigenza di monitorare le verifiche congiunte previste dall’articolo 12 bis della direttiva 2011/16/UE, aggiornando conseguentemente il perimetro delle statistiche richieste agli Stati membri.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’atto vincola gli Stati membri, che devono trasmettere alla Commissione i dati statistici richiesti. L’oggetto della disciplina è la raccolta di informazioni statistiche in materia di cooperazione amministrativa fiscale, con particolare attenzione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni e alle altre forme di cooperazione previste dalla direttiva 2011/16/UE.

Termine per la trasmissione dei dati statistici

La novità principale consiste nell’inserimento, all’articolo 2 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378, di un nuovo paragrafo 4. Gli Stati membri devono trasmettere per via elettronica alla Commissione, anteriormente al 1° aprile di ogni anno, i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, conformemente all’elenco dell’allegato XV.

Aggiornamento delle statistiche sulle altre forme di cooperazione amministrativa

L’allegato del regolamento sostituisce la parte B dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378. Il nuovo elenco comprende statistiche per Stato membro relative a:

  • presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative, con conteggio delle presenze in entrata e in uscita;
  • controlli simultanei, con numero di controlli avviati e di quelli a cui lo Stato membro ha partecipato;
  • verifiche congiunte, con numero di verifiche avviate e di quelle cui lo Stato membro ha partecipato;
  • richieste di notifica, con numero di richieste inviate e ricevute;
  • riscontri, con numero di richieste di riscontro inviate e ricevute, nonché di riscontri inviati e ricevuti.

Rilievo delle verifiche congiunte

Il regolamento attribuisce rilievo specifico alle verifiche congiunte di cui all’articolo 12 bis della direttiva 2011/16/UE, includendole espressamente tra le voci statistiche da monitorare. Ciò consente alla Commissione di seguire l’attuazione pratica di questo strumento di cooperazione rafforzata tra amministrazioni fiscali.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Termine annuale per i dati statistici sullo scambio automatico obbligatorio

All’articolo 2 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è inserito il paragrafo 4, secondo cui gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione, anteriormente al 1° aprile di ogni anno, i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni secondo l’elenco di cui all’allegato XV.

Aggiornamento dell’allegato IX sulle statistiche di cooperazione amministrativa

L’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è modificato per sostituire la parte B, ridefinendo l’elenco delle statistiche da comunicare sulle altre forme di cooperazione amministrativa, tra cui presenza negli uffici amministrativi, indagini amministrative, controlli simultanei, verifiche congiunte, richieste di notifica e riscontri.

Verifiche congiunte e monitoraggio statistico

Tra le statistiche richieste sono incluse specifiche voci sulle verifiche congiunte di cui all’articolo 12 bis della direttiva 2011/16/UE, con indicazione del numero di verifiche avviate dallo Stato membro e di quelle a cui lo Stato membro ha partecipato, al fine di monitorarne lo svolgimento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione amministrativa fiscalescambio automatico di informazionistatistiche e reportingprotezione dei datidiritto tributario dell'unione

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