Regolamento (UE) 2025/651
Regolamento (UE) 2025/651 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l’uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) e di cera di carnauba (E 903) come agenti di rivestimento su determinati tipi di frutta fresca e sulla cassava e per quanto riguarda l’uso di lecitine (E 322) e acidi grassi (E 570) come supporti negli agenti di rivestimento sulla cassava
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati per consentire nuovi impieghi di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) e di cera di carnauba (E 903) come agenti di rivestimento su specifici ortofrutticoli freschi e sulla cassava. Autorizza inoltre lecitine (E 322) e acidi grassi (E 570) come supporti negli agenti di rivestimento per la cassava. La Commissione motiva la misura sulla base delle domande presentate, dei benefici tecnologici e della valutazione secondo cui, per i prodotti interessati, gli additivi non dovrebbero migrare nella parte interna e non sono quindi attesi effetti sulla salute umana.
Modifica il regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizzando nuovi usi di E 471 e E 903 come agenti di rivestimento su specifici ortofrutticoli freschi e sulla cassava, e di E 322 ed E 570 come supporti negli agenti di rivestimento per la cassava.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che impiegano additivi alimentari negli ortofrutticoli freschi interi e, in particolare, nei trattamenti superficiali di agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado, melagrane, frutti della passione, kiwi, mele, pere, pesche, pesche noci, prugne, ciliegie, fragole, mirtilli, cetrioli, asparagi, pomodori, peperoni, frutta a guscio e cassava. Incide sull’allegato II (additivi autorizzati negli alimenti) e sull’allegato III (supporti negli additivi alimentari) del regolamento (CE) n. 1333/2008. Si applica negli Stati membri dell’UE ed è anche rilevante ai fini del SEE. Non disciplina altri alimenti diversi da quelli espressamente indicati né modifica in generale il regime degli additivi al di fuori dei profili autorizzativi oggetto del regolamento.
Modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari
Il regolamento (UE) 2025/651 della Commissione aggiorna l’elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e dei supporti autorizzati negli additivi alimentari. La modifica riguarda in modo mirato alcuni rivestimenti superficiali applicabili a specifici ortofrutticoli freschi e alla cassava, sulla base di domande di autorizzazione presentate dagli operatori e del quadro procedurale previsto dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione ricorda che l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 elenca gli additivi autorizzati negli alimenti, mentre l’allegato III disciplina gli additivi, compresi i supporti, autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti. L’aggiornamento dell’elenco può avvenire su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un soggetto interessato.
La misura risponde a esigenze tecnologiche e di conservazione: per i prodotti interessati, i rivestimenti formano uno strato inerte e sottile che limita perdita di umidità e ossidazione, migliora la durata di conservazione e può contribuire a ridurre sprechi alimentari e perdite lungo la catena logistica. Per la cassava, lecitine e acidi grassi sono autorizzati come supporti per favorire la formazione di rivestimenti stabili e uniformi.
Ambito materiale della modifica
Il provvedimento interviene su due profili distinti:
- l’allegato II, parte E, categoria 04.1.1 "Ortofrutticoli freschi interi";
- l’allegato III, parte 1, relativo ai supporti negli additivi alimentari.
I prodotti interessati comprendono, in particolare, agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado, melagrane, frutti della passione, kiwi, mele, pere, pesche, pesche noci, prugne, ciliegie, fragole, mirtilli, cetrioli, asparagi, pomodori, peperoni, frutta a guscio e cassava.
Nuovi usi autorizzati di E 471 e E 903
Per i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), l’allegato II viene sostituito nella voce pertinente con autorizzazione a quantum satis, ma solo per il trattamento superficiale di:
- agrumi;
- meloni;
- ananas;
- banane;
- papaie;
- manghi;
- avocado;
- melagrane;
- frutti della passione;
- kiwi;
- cassava.
Per la cera di carnauba (E 903), l’uso viene autorizzato a 200 mg/kg solo per il trattamento superficiale di:
- agrumi;
- meloni;
- mele;
- pere;
- pesche;
- ananas;
- melagrane;
- manghi;
- avocado;
- papaie;
- cassava;
- frutta a guscio, come agente di rivestimento.
Supporti autorizzati per la cassava
Nell’allegato III, parte 1, vengono inserite lecitine (E 322) e acidi grassi (E 570) come supporti autorizzati, entrambi a quantum satis, per gli agenti di rivestimento impiegati sulla cassava.
Valutazioni di sicurezza richiamate dalla Commissione
La Commissione si basa sui pareri scientifici EFSA già disponibili:
- cera di carnauba (E 903): parere del 4 ottobre 2012, senza criticità di sicurezza per gli usi autorizzati;
- lecitine (E 322): parere del 7 aprile 2017, senza necessità di fissare un’ADI numerica e senza problemi di sicurezza per la popolazione generale;
- acidi grassi (E 570): parere del 5 maggio 2017, senza problemi di sicurezza per gli usi e livelli indicati;
- mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471): parere del 10 novembre 2017, senza necessità di un’ADI numerica e senza problemi di sicurezza per la popolazione generale.
Sulla base di tali elementi, la Commissione ritiene che l’uso autorizzato sui prodotti interessati non possa avere effetti sulla salute umana e che, pertanto, non sia necessario richiedere un ulteriore parere dell’Autorità.
Iter applicativo e decorrenza
Il regolamento è stato adottato il 2 aprile 2025 e pubblicato il 3 aprile 2025. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Portata pratica per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare, la novità principale è l’estensione o precisazione delle possibilità di impiego di E 471, E 903, E 322 ed E 570 in trattamenti superficiali e rivestimenti di specifici prodotti freschi e della cassava. La conformità dovrà quindi essere verificata rispetto ai limiti quantitativi, alle matrici alimentari autorizzate e alla distinzione tra uso come agente di rivestimento e uso come supporto negli agenti di rivestimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento 1333/2008
Modifica la parte E dell’allegato II, categoria 04.1.1 "Ortofrutticoli freschi interi". Per E 471, la voce è sostituita e l’uso è autorizzato a quantum satis solo per il trattamento superficiale di agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado, melagrane, frutti della passione, kiwi e cassava. Per E 903, la voce è sostituita e l’uso è autorizzato a 200 mg/kg solo per il trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado, papaie e cassava, nonché come agente di rivestimento su frutta a guscio.
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento 1333/2008
Inserisce nell’allegato III, parte 1, dopo E 1201 e E 1202, lecitine (E 322) e acidi grassi (E 570) come supporti autorizzati, entrambi a quantum satis, limitatamente agli agenti di rivestimento per la cassava.
Base giuridica e motivazione scientifica
La modifica è adottata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1331/2008. La Commissione richiama le domande del 5 novembre 2020 e del 20 maggio 2023, i pareri EFSA già disponibili su E 471, E 903, E 322 ed E 570 e conclude che, per i prodotti interessati, l’uso non può avere effetti sulla salute umana; perciò non è stato ritenuto necessario chiedere un ulteriore parere EFSA.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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