Regolamento (UE) 2025/1117
Regolamento delegato (UE) 2025/1117 della Commissione, del 3 aprile 2025, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli e i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli agricoli e forestali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna due atti delegati della disciplina UE sull’omologazione dei veicoli agricoli e forestali. Da un lato introduce e precisa le prescrizioni di frenatura per i sistemi idraulici a linea singola e per i veicoli rimorchiati con timone rigido; dall’altro adegua i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli T e C elettrici o ibridi, includendo nuovi riferimenti ai regolamenti UNECE n. 148, 149 e ONU n. 150. Viene inoltre fissato il divieto, dal 1° gennaio 2025, di commercializzare o immatricolare nuovi trattori dotati esclusivamente di sistemi di frenatura idonei ai soli collegamenti idraulici a linea singola.
Modifica le norme UE sulla frenatura e sulla sicurezza funzionale dei veicoli agricoli e forestali, introducendo prescrizioni per i collegamenti idraulici a linea singola e requisiti di sicurezza elettrica per taluni veicoli elettrici e ibridi.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli agricoli e forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013, in particolare ai trattori delle categorie interessate e ai veicoli rimorchiati o ai sistemi di frenatura montati su di essi, nonché ai veicoli di categoria T o C puramente elettrici o ibridi elettrici ai fini dei requisiti di sicurezza funzionale. Incide sui costruttori, sulle autorità nazionali di omologazione, immatricolazione, messa a disposizione sul mercato e messa in circolazione, con applicazione diretta negli Stati membri. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE. Sono esclusi, per implicazione, i veicoli e i sistemi non ricompresi nel perimetro del regolamento (UE) n. 167/2013 e delle sue norme delegate modificate.
Modifica delle prescrizioni di frenatura e sicurezza funzionale dei veicoli agricoli e forestali
Il regolamento delegato interviene sui regolamenti delegati (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208, entrambi adottati nell’ambito del regolamento (UE) n. 167/2013 sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. La Commissione motiva l’intervento con la necessità di adeguare le norme al progresso tecnico e di rafforzare la sicurezza, in particolare per i sistemi di frenatura e per i veicoli elettrici o ibridi.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge l’esigenza di garantire la sicurezza funzionale dei perni di accoppiamento per i veicoli rimorchiati con timone rigido e di disciplinare i complessi trattore-veicolo rimorchiato con freni a linea singola, ancora molto diffusi. La modifica mira anche a prevenire incidenti derivanti da collegamenti errati dei sistemi di frenatura e a consentire il funzionamento corretto dei veicoli rimorchiati a linea singola quando collegati a trattori con due linee di comando.
Ambito delle modifiche al regolamento delegato (UE) 2015/68
L’articolo 2 del regolamento delegato 2015/68 viene aggiornato con una nuova definizione di "veicolo rimorchiato con timone rigido". La definizione include i veicoli di categoria R o S con un timone che trasmette un carico statico significativo al trattore e precisa che anche un timone snodato regolabile idraulicamente è considerato rigido.
L’articolo 16 è riscritto per stabilire che le prescrizioni di prestazione per i trattori con dispositivi di frenatura adatti a collegamenti idraulici a linea singola sono contenute nell’allegato XIII. È inoltre introdotto un divieto per i costruttori: dopo il 31 dicembre 2024 non possono montare su trattori nuovi sistemi di frenatura adatti esclusivamente a collegamenti idraulici di tipo a linea singola.
L’articolo 17 viene modificato per rendere operativo il divieto, disponendo che dal 1° gennaio 2025 le autorità nazionali vietino la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi dotati esclusivamente di tali sistemi di frenatura.
Nuove prescrizioni tecniche sulla frenatura idraulica
L’allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 è riformulato nel titolo e nel contenuto. Il nuovo titolo richiama espressamente i "sistemi di frenatura idraulici adatti per collegamenti idraulici del tipo a linea singola". Il punto 1.1 chiarisce che la linea di comando idraulica del trattore può fungere da collegamento idraulico a linea singola, purché le pressioni generate sul connettore rispettino i punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 dell’allegato.
Aggiornamento delle prescrizioni di sicurezza funzionale del regolamento delegato (UE) 2015/208
Gli allegati I e XXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono aggiornati. Nell’allegato I vengono inseriti i regolamenti UNECE n. 148, 149 e ONU n. 150 come prescrizioni alternative applicabili, rispettivamente, ai dispositivi di segnalazione luminosa, ai dispositivi di illuminazione della strada e ai dispositivi retroriflettenti. I richiami coprono le categorie di veicoli indicate nella tabella modificata (T, C, R e S, a seconda del regolamento).
Prescrizioni di sicurezza elettrica per veicoli T e C elettrici o ibridi
Il nuovo testo del punto 3 dell’allegato XXIV introduce requisiti specifici per i veicoli di categoria T o C puramente elettrici e ibridi elettrici, differenziati in base alla classe di tensione. Per i veicoli che forniscono energia elettrica in classi superiori a 60 V CC e fino a 1 500 V CC, oppure superiori a 30 V CA e fino a 1 000 V CA, si applicano integralmente i requisiti dell’allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 3/2014. Per i veicoli operanti tra 32 V CC e 60 V CC e/o tra 21 V CA e 30 V CA, si applicano i medesimi requisiti ma con esclusione di alcuni punti relativi alle classi IP, al codice cromatico e alla resistenza di isolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È un regolamento delegato e quindi direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione evidenzia, inoltre, che l’applicazione retroattiva e rapida delle modifiche all’articolo 16 e 17 del regolamento 2015/68 è giustificata per evitare oneri amministrativi inutili ai costruttori.
Disposizioni principali
Definizione di veicolo rimorchiato con timone rigido
Viene sostituita la definizione di cui all’articolo 2, punto 25, del regolamento delegato (UE) 2015/68. Il "veicolo rimorchiato con timone rigido" è definito come un veicolo rimorchiato di categoria R o S con un asse o un gruppo di assi muniti di un timone che trasmette un carico statico significativo al trattore in ragione della costruzione e che non rientra nella definizione di veicolo rimorchiato ad asse centrale. È precisato che può verificarsi un lieve movimento verticale al timone rigido e che un timone snodato regolabile idraulicamente è considerato timone rigido.
Prescrizioni per i collegamenti idraulici a linea singola
L’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/68 è sostituito: le prescrizioni di prestazione per i trattori dotati di dispositivi di frenatura adatti per collegamenti idraulici di tipo a linea singola sono stabilite nell’allegato XIII. Inoltre, dopo il 31 dicembre 2024, i costruttori non possono montare su trattori nuovi sistemi di frenatura adatti esclusivamente per collegamenti idraulici di tipo a linea singola.
Divieto per nuovi trattori dal 1° gennaio 2025
L’articolo 17, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2015/68 è sostituito prevedendo che, con effetto dal 1° gennaio 2025, le autorità nazionali vietino la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi su cui sono montati sistemi di frenatura adatti esclusivamente per collegamenti idraulici del tipo a linea singola.
Nuovo allegato XIII sulla frenatura idraulica
L’allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 è modificato: il titolo diventa "Prescrizioni applicabili ai sistemi di frenatura idraulici adatti per collegamenti idraulici del tipo a linea singola" e il punto 1.1 stabilisce che la linea di comando idraulica del trattore può funzionare come collegamento idraulico di tipo a linea singola purché le pressioni generate sul connettore siano conformi ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.
Aggiornamento degli allegati sui dispositivi di illuminazione e segnalazione
Il regolamento delegato (UE) 2015/208 è modificato negli allegati I e XXIV per includere, nella tabella dell’allegato I, i regolamenti UNECE n. 148, 149 e ONU n. 150 come prescrizioni alternative applicabili ai veicoli T, C, R e S secondo i casi indicati. I nuovi riferimenti riguardano dispositivi di segnalazione luminosa, dispositivi di illuminazione della strada e dispositivi retroriflettenti.
Sicurezza elettrica per veicoli elettrici e ibridi
L’allegato XXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 è sostituito per introdurre requisiti di sicurezza elettrica per tutti i veicoli di categoria T o C puramente elettrici o ibridi elettrici che forniscano energia elettrica in determinate classi di tensione. Per tensioni superiori a 60 V CC fino a 1 500 V CC o superiori a 30 V CA fino a 1 000 V CA si applicano integralmente i requisiti dell’allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 3/2014; per tensioni tra 32 V CC e 60 V CC e/o tra 21 V CA e 30 V CA si applicano gli stessi requisiti con alcune esclusioni, relative alle classi IP, al codice cromatico e alla resistenza di isolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
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