Regolamento (UE) 2025/647
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/647 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1471 relativo all’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato, rispettivamente con i numeri di identificazione 4d1 e 4d23, come additivi per mangimi destinati ai gatti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene su due autorizzazioni già rilasciate per il carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, correggendo errori materiali negli allegati del 2019 e del 2022 e adeguando le condizioni d’uso alle conclusioni EFSA. Inoltre, modifica il nome del titolare dell’autorizzazione per il codice 4d1 da Bayer HealthCare AG a Elanco GmbH, trattandosi di una variazione amministrativa senza nuova valutazione scientifica. Sono previste misure transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte e l’adattamento degli operatori alle nuove prescrizioni.
Modifica e rettifica delle autorizzazioni del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, con aggiornamento del titolare dell’autorizzazione per un codice e correzione delle condizioni d’uso per due autorizzazioni esistenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi destinati ai gatti, in particolare al carbonato di lantanio ottaidrato identificato con i numeri 4d1 e 4d23, e alle relative premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tale sostanza. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi e i titolari dell’autorizzazione nell’Unione europea; è testo rilevante ai fini del SEE e si applica direttamente negli Stati membri. Prevede esclusivamente misure transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima di specifiche date di applicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/647 della Commissione
Il regolamento interviene sul regime autorizzatorio del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, correggendo errori presenti nei precedenti regolamenti di esecuzione (UE) 2019/913 e (UE) 2022/1471. La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, rinnovo e modifica degli additivi per l’alimentazione animale, nonché i pareri EFSA che hanno confermato sicurezza ed efficacia della sostanza per i gatti adulti.
Contesto e motivazioni
La Commissione precisa che in entrambi i precedenti atti gli additivi erano stati erroneamente indicati come «preparati» negli allegati e che le condizioni d’uso non tenevano adeguatamente conto delle conclusioni scientifiche dell’EFSA. Per il codice 4d1, inoltre, è stata presentata una domanda per aggiornare il nome del titolare dell’autorizzazione da Bayer HealthCare AG a Elanco GmbH; la modifica è qualificata come meramente amministrativa e non richiede una nuova valutazione scientifica.
Modifiche alle autorizzazioni e rettifiche degli allegati
L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 con l’allegato I del nuovo regolamento, mentre l’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1471 con l’allegato II. In sostanza, i nuovi allegati rettificano la classificazione dell’additivo, aggiornano il titolare dell’autorizzazione per 4d1 e consolidano le condizioni autorizzative applicabili ai due codici.
Condizioni tecniche di impiego dell’additivo
Per entrambi i codici 4d1 e 4d23, il carbonato di lantanio ottaidrato è autorizzato per i gatti come additivo zootecnico appartenente al gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici, con finalità di riduzione dell’escrezione urinaria di fosforo. La composizione indicata richiede almeno l’85 % di carbonato di lantanio ottaidrato come sostanza attiva; la sostanza è caratterizzata come La2(CO3)3*8H2O, con numero CAS 6487-39-4.
Per i mangimi completi con umidità al 12 % sono previsti:
- tenore minimo: 1 500 mg/kg;
- tenore massimo: 7 500 mg/kg.
Le istruzioni per l’uso devono inoltre riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Limitazioni d’uso e avvertenze per l’etichettatura
L’additivo può essere somministrato solo ai gatti adulti. Le istruzioni d’uso devono contenere la seguente indicazione: «Per gatti adulti. Evitare l’uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo.».
Tale formulazione conferma che l’autorizzazione è circoscritta alla popolazione animale adulta e impone una specifica avvertenza funzionale alla corretta gestione nutrizionale del prodotto.
Tutela degli utilizzatori e requisiti operativi
Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati tramite tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
Si tratta di una prescrizione di sicurezza sul lavoro e di gestione del rischio, che assume rilievo pratico per produttori, distributori e utilizzatori professionali.
Misure transitorie
Per evitare effetti immediati sulle scorte già immesse nella filiera, l’articolo 3 prevede due regimi transitori:
- sostanza e premiscele contenenti la sostanza, destinate ai gatti, prodotte ed etichettate prima del 23 ottobre 2025 in conformità alle norme previgenti: commercializzazione e utilizzo consentiti fino a esaurimento scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti la sostanza, destinati ai gatti, prodotti ed etichettati prima del 23 aprile 2027 in conformità alle norme previgenti: commercializzazione e utilizzo consentiti fino a esaurimento scorte.
Il considerando corrispondente segnala espressamente l’assenza di motivi di sicurezza tali da imporre l’applicazione immediata delle nuove prescrizioni.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con efficacia propria del regolamento UE.
Disposizioni principali
Rettifica e modifica delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 con l’allegato I del nuovo regolamento, correggendo e modificando l’autorizzazione relativa al carbonato di lantanio ottaidrato con numero di identificazione 4d1. L’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1471 con l’allegato II, rettificando l’autorizzazione con numero di identificazione 4d23.
Cambio del titolare dell’autorizzazione per il codice 4d1
Per il carbonato di lantanio ottaidrato identificato come 4d1, il titolare dell’autorizzazione è indicato come Elanco GmbH in luogo di Bayer HealthCare AG. La Commissione qualifica la modifica come puramente amministrativa, senza nuova valutazione, adottata su domanda presentata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Condizioni d’uso e avvertenze per i gatti adulti
Per entrambi i codici 4d1 e 4d23, l’additivo è autorizzato per i gatti con tenori minimi e massimi pari rispettivamente a 1 500 mg e 7 500 mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. È previsto che l’additivo possa essere somministrato solo ai gatti adulti e che nelle istruzioni d’uso sia indicato: «Per gatti adulti. Evitare l’uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo.».
Obblighi di etichettatura e gestione del rischio per gli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
Misure transitorie
Le sostanze e le premiscele contenenti la sostanza, destinate ai gatti, prodotte ed etichettate prima del 23 ottobre 2025 secondo le norme previgenti possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, destinati ai gatti, prodotti ed etichettati prima del 23 aprile 2027 secondo le norme previgenti possono anch’essi essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La data di riferimento per le nuove norme applicabili alle misure transitorie è il 23 aprile 2025.
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