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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29657/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA per l'anno 2015, opposto dall'Ufficio sul presupposto che la società fosse "non operativa". La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo corretto il test di operatività e qualificando l'immobile acquistato nel 2004 come bene da iscrivere tra le immobilizzazioni e non tra le rimanenze/attivo circolante. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, assumendo l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità; (2) nullità della sentenza d'appello per motivazione assolutamente mancante o apparente, sempre in relazione al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello; (3) ulteriore nullità per difetto assoluto di motivazione sulla qualificazione degli immobili come immobilizzazioni; (4) violazione dell'art. 30 l. 724/1994 e dell'art. 2424 c.c., sostenendo che i beni immobili, essendo beni-merce destinati alla rivendita e non al godimento dei soci, dovevano essere trattati come rimanenze e non come immobilizzazioni. La ricorrente lamentava inoltre che la CTR avesse trascurato la crisi del settore immobiliare e la documentazione prodotta a sostegno della destinazione alla vendita.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel processo tributario, l'appello dell'Amministrazione è specifico anche se ripropone le medesime ragioni già poste a base dell'atto impugnato, essendo l'appello a devoluzione piena; inoltre, la motivazione della CTR sul punto era chiara e sufficiente. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la sentenza di merito conteneva una motivazione idonea, basata sul protratto mantenimento del bene nel patrimonio della società e sull'inidoneità degli elementi documentali offerti come prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione; inoltre, il motivo difettava di autosufficienza per mancata riproduzione della documentazione richiamata. Non sono state liquidate spese per mancata difesa scritta dell'intimata. È stato dato atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    "motivi specifici dell'impugnazione"

    Nel processo tributario l'appello è specificamente motivato anche quando l'Ufficio ripropone le stesse ragioni già poste a fondamento dell'atto impositivo annullato, poiché l'appello ha effetto devolutivo pieno e non richiede motivi nuovi.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se del tutto mancante o meramente apparente; nella specie la CTR ha espresso una ratio decidendi comprensibile e controllabile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede una motivazione idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico del निर्णय; il minimo costituzionale è superato se il giudice indica gli elementi decisivi considerati.

  • art. 111 Cost.

    Il parametro costituzionale della motivazione è rispettato quando la sentenza consente di comprendere l'iter argomentativo seguito dal giudice.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata; nel caso concreto la CTR ha assolto tale onere con argomentazione sufficiente.

  • art. 30 l. 724/1994

    La norma è richiamata come parametro per la qualificazione del bene ai fini del test di operatività; la Corte non ravvisa violazione di legge perché la CTR ha correttamente applicato la disciplina.

  • art. 2424 c.c.

    comma 1, lettera c), I - Rimanenze

    La ricorrente tentava di ricondurre gli immobili alle rimanenze; la Corte osserva che la censura in realtà investiva il giudizio di fatto sulla destinazione del bene, non una falsa interpretazione della norma.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per censurare la ricognizione della fattispecie concreta o per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Anche sotto il profilo motivazionale la censura sarebbe inammissibile se mira solo a rivalutare le prove e non denuncia un vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello dell'Amministrazione finanziaria soddisfa il requisito dei motivi specifici anche quando si limiti a riproporre le ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo, perché l'impugnazione ha natura devolutiva piena e mira al riesame della causa nel merito.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece insufficiente se indica gli elementi decisivi valutati e la ragione della loro ritenuta idoneità.
  • Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando il giudice di merito erri nell'interpretazione della norma astratta; se la censura investe l'accertamento in fatto e la valutazione delle prove, il ricorrente non può trasformarla in un motivo di diritto.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, né contestare la scelta del giudice di merito tra diverse risultanze probatorie.
  • La censura per vizio motivazionale richiede autosufficienza: il ricorrente deve indicare e, nei limiti necessari, riprodurre gli atti o documenti posti a fondamento del motivo, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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