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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02548/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che concedeva la semilibertà ex art.50 l.354/1975 a Marcello Lo Iacono. Il Procuratore generale ha dedotto (i) violazione di legge per aver ritenuto il Tribunale la novella normativa del d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. l.30/12/2022 n.199) non applicabile, omettendo di valutare l'ammissibilità e l'eventuale applicazione della disciplina più favorevole; (ii) illogicità e carenza motivazionale perché il Tribunale, pur ammettendo l'assenza di riscontri investigativi attuali, non ha valutato adeguatamente elementi fattuali contrari (rientro a Palermo, operatività della cosca, familiari e affini coinvolti, rapporti con soci non compiutamente valutati) e non ha debitamente accertato la concreta e strutturale iniziativa di riparazione verso le vittime e l'impossibilità economica al risarcimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto dalla Corte (annullamento dell'ordinanza impugnata) con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto applicabile la normativa introdotta dal d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. l.30/12/2022 n.199), più favorevole, che trasforma la presunzione assoluta di collegamento con la criminalità organizzata in una presunzione relativa superabile. Ha inoltre censurato la motivazione del Tribunale come carente e illogica sia in relazione alla verifica del "pericolo di ripristino" dei collegamenti (non hanno ricevuto valutazione elementi personali e ambientali come il rientro in area di mafia e i legami familiari) sia in relazione all'accertamento dell'adempimento delle obbligazioni civili e della concreta iniziativa riparatoria. Ha indicato che il giudice dovrà esercitare i poteri istruttori ampliati dall'art.4-bis comma 2 Ord. pen., valutare cumulativamente gli indici richiesti dalla novella e motivare puntualmente; ha disposto rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354)

    La novella introdotta dal d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. l.30/12/2022 n.199) ha sostituito il comma 1-bis e aggiunto commi, trasformando la presunzione assoluta di collegamento in presunzione relativa: i detenuti non collaboranti possono accedere ai benefici se soddisfano condizioni stringenti (adempimento obbligazioni civili o impossibilità assoluta, allegazione di elementi specifici e ulteriori diversi dalla mera condotta carceraria e partecipazione rieducativa, e iniziative riparatorie verso le vittime). Il giudice deve utilizzare i poteri istruttori ampliati dal comma 2 per verificare tali requisiti.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n.162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n.199

    Norma di riforma considerata più favorevole (lex mitior) e quindi applicabile anche a condannati per reati commessi anteriormente, poiché ammette la possibilità di accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione, subordinate al rispetto di requisiti probatori e dimostrativi specifici.

  • art. 50 legge 26 luglio 1975, n.354 (semilibertà)

    La misura alternativa concedibile ove siano soddisfatti i presupposti normativi; la valutazione dell'ammissibilità deve tener conto delle condizioni introdotte dall'art.4-bis aggiornato.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Censura per "violazione di legge" utilizzata dal ricorrente per dedurre errata applicazione normativa da parte del Tribunale.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Censura per "vizio di motivazione/illogicità della motivazione" contestata al provvedimento impugnato.

  • legge 12 luglio 1991, n.203 (art.7 citato come aggravante)

    Richiamata come normativa relativa all'aggravante applicata nelle sentenze di condanna; non oggetto di interpretazione specifica nel provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La novella del 2022 (d.l.162/2022 conv. l.199/2022) è applicabile anche a fatti anteriori se si tratta di norma più favorevole (principio della lex mitior); non può essere ignorata per ragioni temporali se favorisce il detenuto.
  • Per i condannati non collaboranti per reati ostativi di "prima fascia", l'accesso alle misure alternative non è più automaticamente precluso: il richiedente deve allegare e, se possibile, provare elementi specifici e ulteriori alla mera condotta carceraria e partecipazione al percorso rieducativo (es. documentazione su rapporti personali, attività rieducative concrete, prove di dissociazione, elementi su impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili).
  • Il giudice, nella valutazione, deve motivare compiutamente la valutazione del "pericolo di ripristino" tenendo conto di fattori personali e ambientali (rientro nel luogo di origine, operatività della cosca, legami familiari/affini, rapporti economici o societari con soggetti con precedenti) e deve confrontare le ragioni della mancata collaborazione e la revisione critica della condotta criminosa.
  • Il Tribunale deve utilizzare gli ampliati poteri istruttori previsti dall'art.4-bis comma 2 Ord. pen. per acquisire informazioni e prove necessarie: omessa o generica istruzione produce vizio di motivazione e possibile annullamento.
  • Le iniziative a favore delle vittime richieste dalla norma richiedono comportamenti effettivi, non meramente simbolici; il giudice deve verificare anche l'eventuale impossibilità economica al risarcimento e motivare su questo punto.
  • Se il richiedente non allega elementi ulteriori richiesti dalla novella (oltre la regolare condotta carceraria), il Tribunale è tenuto a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza o a rigettarla con motivazione circostanziata; viceversa, se concede il beneficio senza adeguata istruttoria e motivazione, la decisione è annullabile.

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