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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03949/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA 2015 con cui l'Amministrazione aveva contestato a una società l'indebita detrazione dell'imposta in relazione ad acquisti di carburante fatturati da una serie di società ritenute "cartiere", interposte tra la contribuente e il cedente sostanziale. Secondo l'Ufficio si trattava di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello: le società interposte acquistavano carburante da un operatore del settore in regime di non imponibilità, senza versare l'IVA e senza reali struttura e operatività, per rivenderlo a prezzo inferiore alla contribuente finale, che detraeva indebitamente l'imposta realizzando il salto d'imposta. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo provati sia la fittizietà soggettiva dei fornitori sia la consapevolezza, o comunque la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte della contribuente. Nel ricorso per cassazione la società denunciava: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere di provare la fittizietà dei soggetti interposti e la consapevolezza della contribuente, e che la sola motivazione dell'atto impositivo, senza prova degli elementi allegati, non fosse sufficiente; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere il giudice di appello considerato le difese sulla diligenza adottata (verifica dell'assenza di rilievi sulle lettere di intento, rapporti commerciali ordinari e circoscritti, elementi sulla reale operatività di alcune società, eccessiva sottocosto del prezzo non ritenuto indice significativo).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; nella specie la CTR aveva accertato in fatto che gli elementi indiziari forniti dall'Ufficio erano circostanziati e idonei a dimostrare sia l'oggettiva fittizietà delle società fornitrici sia la conoscibilità della frode da parte della contribuente, la quale non aveva dato prova contraria della propria buona fede né della massima diligenza esigibile. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione di deduzioni difensive e delle risultanze istruttorie, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; il primo motivo vi è stato ricondotto ma ritenuto infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o delle deduzioni difensive.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito, ma non ritenuti violati nel caso concreto.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova nel processo tributario; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova; in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti grava sull'Ufficio la prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza, anche solo esigibile, del cessionario.

  • art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., limitandolo all'omesso esame di fatti storici decisivi.

  • D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma 2

    richiamato per affermare che la prova in materia IVA può essere fornita anche per presunzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina processuale applicabile.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia, con elementi oggettivi e specifici anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere desunta da indizi relativi alla struttura e all'operatività del fornitore, alla anomalia dell'operazione e alla qualità professionale dell'acquirente; non è necessaria la prova di una partecipazione attiva alla frode.
  • Quando l'operazione soggettivamente inesistente è triangolare e il soggetto interposto è privo di adeguata struttura personale e strumentale, tale circostanza può essere sufficiente a integrare l'onere probatorio dell'Amministrazione sulla conoscibilità della frode, salvo prova contraria del contribuente sulla propria buona fede.
  • La buona fede del contribuente si dimostra provando di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, effettuando le verifiche ragionevolmente praticabili in relazione alle circostanze concrete.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti, delle dichiarazioni di intento o la mera rivendita della merce non sono di per sé idonee a escludere la partecipazione alla frode o a provare la buona fede.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singole prove o di argomentazioni difensive, né consente una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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