Cassazione Penale, Sentenza n. 13704/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato continuato di appropriazione indebita (art. 646 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 n.11 c.p.). Le censure svolte in cassazione riguardavano: omissione di acquisizione e valutazione del verbale d'interrogatorio e delle dichiarazioni rese in appello; invalidità o tardività della querela e conseguente improcedibilità dell'azione penale in relazione al d.lgs. 36/2018; mancata notifica al ricorrente di atti dell'udienza in cui sarebbe stata modificata l'imputazione; omissione di valutazione di motivi nuovi e documenti depositati in appello; mancata assunzione d'ufficio di prove e perizia richiesta dalla difesa; carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo (buona fede) e rifiuto delle attenuanti generiche; e contestazione della determinazione della provvisionale e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha disposto la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In motivazione la Corte ha ritenuto: il primo motivo non consentito e generico perché non prospettava la decisività degli atti omessi; le censure sull'improcedibilità infondate poiché, ai fatti, il reato era procedibile d'ufficio (quindi l'avviso previsto dal d.lgs. 36/2018 era superfluo); la presunta modificazione dell'imputazione si era tradotta in mera correzione di errori materiali (nessuna nullità ex art. 522 c.p.p.); i motivi nuovi e i documenti depositati in appello erano generici e non decisivi; le richieste di acquisire nuovi mezzi istruttori in appello non erano imposte in assenza di specifiche ragioni (discrezionalità del giudice di merito); le questioni relative alla provvisionale e all'applicazione dell'art. 131-bis non potevano essere dedotte in cassazione se non proposte nei termini e nei gradi previsti; e il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato in relazione alla gravità del fatto e all'entità del profitto. Nessuna statuizione di annullamento o riforma favorevole al ricorrente è stata pronunciata.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma delittuosa applicata quale capo di imputazione (appropriazione indebita); la Corte conferma la qualificazione del fatto ai sensi di tale articolo.
art. 61 n. 11 cod. pen.
Aggravante riconosciuta in relazione al rapporto professionale tra l'imputato e la persona offesa; tale aggravante permane e incide sulla gravità della condotta.
d.lgs. 36/2018 (art. 12)
Riforma sulla procedibilità per taluni reati (passaggio a procedibilità a querela); la Corte rileva che, alla data dei fatti contestati, il reato era procedibile d'ufficio e dunque le doglianze sulla querela sono irrilevanti.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunta nullità per carenza di motivazione; la Corte afferma che la doglianza non è dedotta correttamente e che, in ogni caso, in cassazione chi impugna deve indicare la decisività dell'omessa valutazione.
art. 522 cod. proc. pen.
Applicato per escludere la nullità: la correzione di errori materiali nel capo d'imputazione è ammissibile e non configura modifica della contestazione tale da creare nullità quando la difesa non si oppone.
art. 520 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla presunta modifica dell'imputazione; la Corte ha escluso violazione in quanto non vi fu modifica sostanziale ma solo rettifica materiale.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte osserva che la relativa questione non può essere sollevata in cassazione se non proposta tempestivamente in appello; inoltre i giudici di merito hanno motivato elementi incompatibili con la ridotta offensività.
art. 539 e 540 cod. proc. pen.
Norme richiamate rispetto alla determinazione della provvisionale; la Corte ricorda che la quantificazione provvisionale è decisione di natura discrezionale non sindacabile in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per cassazione; applicata dalla Corte in caso di inammissibilità con profili di colpa.
art. 649-bis cod. pen.
Richiamato nella discussione sulla procedibilità a querela: la Corte osserva che la sua disciplina non era rilevante nel caso concreto.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati con riferimento al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato violazioni tali da integrare vizio di motivazione o nullità.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse censure nuove che non siano state dedotte nei gradi precedenti: questioni non proposte nel giudizio di appello sono, di regola, inammissibili salvo quelle rilevabili d'ufficio.
- Chi deduce omissione di valutazione di prove deve indicare in cassazione la decisività dell'atto omesso e spiegare come esso avrebbe scardinato la motivazione del giudice; la mera asserzione dell'omissione è generica e inammissibile.
- La modifica meramente materiale o la correzione di errori materiali nell'imputazione, effettuata senza opposizione della difesa, non integra automaticamente una nullità processuale rilevante in cassazione.
- Le questioni relative alla procedibilità (querela vs procedibilità d'ufficio) vanno valutate alla luce della legge vigente al momento dei fatti; cambiamenti normativi successivi non sempre rendono retroattivamente improcedibile l'azione penale.
- La richiesta di acquisizione d'ufficio di prove in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere imposta in cassazione se non per carenze manifeste e specifiche nell'istruttoria.
- La determinazione della provvisionale è atto discrezionale del giudice di merito e in genere non è sindacabile in sede di legittimità con ricorso per cassazione.
- La mancata indicazione o deduzione tempestiva di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) impedisce la sua discussione in cassazione; tali questioni devono essere prospectivamente devolute al giudice di appello.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione e a sanzioni in presenza di ricorsi manifestamente infondati o dedotti con colpa procedurale.
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